AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 settembre 2020, n. 357
Interpello decorrenza termine di pagamento degli avvisi di liquidazione nel periodo di sospensione attività di liquidazione disposta dal dl n. 18 del 2020
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La contribuente istante rappresenta che a seguito della stipula di un atto di compravendita immobiliare avvenuto il 7 marzo 2017 tra l’istante e XXXX il competente Ufficio Territoriale Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di XXX- non ha ritenuto applicabile l’agevolazione richiesta dalle parti di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, in relazione alla c.d. “piccola proprietà contadina”.
Liquidata, pertanto, l’imposta di registro e tenuto conto di quanto già versato, ha richiesto il pagamento di quanto ritenuto dovuto entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.
In particolare, il predetto Ufficio ha emesso in data 12 marzo 2020 nei confronti sia del dante che dell’avente causa gli avvisi di liquidazione i quali sono stati entrambi notificati in data 20 marzo2020.
In data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto, tra l’altro, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
Al riguardo, l’interpellante osserva che il decreto “non fa riferimento espresso alla sospensione dei termini di pagamento di 60 giorni dalla notifica dell’atto di ‘Avviso di liquidazione dell’impostà (…) emesso in data anteriore alla pubblicazione del suddetto decreto ma, comunque, nel termine decretato di sospensione dell’attività di liquidazione”.
Pertanto, chiede alla scrivente di fornire “il proprio orientamento circa la corretta decorrenza del termine di pagamento di 60 giorni dagli avvisi di liquidazione (…) emessi il 12/03/2020 (…) e notificati ai contribuenti in data 20/03/2020”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Considerando che gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro sono stati emessi in data 12 marzo 2020 e, dunque, prima della pubblicazione del decreto legge n. 18 del 2020 ma, comunque, nel periodo previsto di sospensione dell’attività di liquidazione da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, l’istante, ritiene che “il termine il pagamento di 60 giorni degli avvisi di liquidazione (…) benché notificati il 20/03/2020, decorra dal 1° giugno 2020” e, pertanto, intende “ottemperare al pagamento della somma indicata negli avvisi di liquidazione entro 60 giorni decorrenti dal 1° giugno 2020”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse ll’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono state previste, tra l’altro, nel Titolo IV, Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese” che attengono, nello specifico, alla proroga ed alla sospensione dei termini per versamenti tributari ed altri adempimenti, alla sospensione dei termini delle attività degli enti impositori e del versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, alle misure agevolative a favore delle imprese e dei lavoratori nonché agli incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, per quanto di interesse nel caso di specie, mentre l’articolo 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede la “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi” per i casi espressamente contemplati nello stesso, il successivo articolo 67 stabilisce, al comma 1, che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici e degli enti impositori”.
A seguito dell’emanazione del citato decreto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo i primi chiarimenti in materia attraverso varie risoluzioni e circolari (cfr. risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020, circolari n. 4/E e n. 5/E del 20 marzo 2020, risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020, circolare n. 6/E del 23 marzo 020, n. 7/E del 27 marzo 2020 e n. 8/E del 3 aprile 2020).
Da ultimo, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse ll’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Decreto Rilancio”), ha integrato e modificato in parte il “Decreto Cura Italia”, prevedendo, per quanto di interesse, all’articolo 149 che ” Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di: g) “… avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216”.
Ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 149 “La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”.
Ai sensi del successivo comma 3, è “prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2”.
Sul punto, occorre far altresì riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2020, n. 8/E, che al paragrafo 2.4 ha chiarito che per gli atti di liquidazione, non richiamati nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016 dell’Agenzia delle entrate e per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso, “non opera alcuna sospensione per il versamento in considerazione del fatto che l’articolo 62 del Decreto esclude alla sospensione dei termini i versamenti, ad eccezione di quelli in autoliquidazione espressamente previsti”.
Il delineato quadro normativo e di prassi – unitamente alla considerazione che nell’elencazione di cui alla citata circolare sono richiamati anche gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro emessi a seguito di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” (di cui alla Nota II-bis dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) e dalla c.d. “piccola proprietà contadina” (di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194) consentono di concludere nel caso in esame operi la richiamata sospensione dal versamento dell’imposta di registro.
Si ritiene pertanto corretta la soluzione proposta dal contribuente.
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