Si pubblica una sintesi delle principali novità del decreto legge Cura Italia – ( D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ) (c.d. per l’emergenza coronavirus) approvato il 16 marzo 2020 dal Consiglio dei Ministri.
D.L. anti coronavirus ( D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 )
Il decreto anti Covid-19 è composto da cinque titoli:
- Titolo I – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
- Titolo II – Misure a sostegno del lavoro;
- Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
- Titolo IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
- Titolo V – Ulteriori disposizioni.
FISCO
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Categoria di imprese | Proroga scadenza |
---|---|
Imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator ed aziende con sede nella cd prima zona rossa | al 31 maggio oppure in 5 rate mensili di pari importo con inizio da maggio 2020 |
Imprese con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 | al 31 maggio oppure n 5 rate mensili di pari importo con inizio da maggio 2020 |
Imprese che non rientrano nei due elenchi di cui sopra | Proroga scadenza al 20 marzo 2020 |
Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 57) | La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub. |
SOSPENSIONE DELLE RITENUTE D’ACCONTO
Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio (articolo 58, comma 6) | I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio). |
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI
È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020
Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 58, comma 1) | Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08 marzo 2020 al 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020. Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo. |
Sospensione dei versamenti all’Agente della Riscossione
Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 65) | Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 relativi a:
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020. Dovranno essere invece versati entro il 31 maggio 2020:
|
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E PER GLI INTERPELLI
Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 64) | Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale. |
CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
GIUSTIZIA
DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI
Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020.
ISTITUTI PENITENZIARI
Il provvedimento intende assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all’interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19
AMMORTIZZATORI SOCIALI
NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO
È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:
- Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
- Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;
NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele
previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.
CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO, LAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro.
PROROGA TERMINE DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.
PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL
I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
FONDO PRIMA CASA – FONDOGASPARRINI
Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza
della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
LAVORO AGILE
- Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile;
- I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilittivi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.
- il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;
CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.
In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.
PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020
PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ DEL SETTORE SANITARIO PRIVATO ACCREDITATO
A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato.
L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la
quale intercorre il rapporto di lavoro
SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSSISTENZA
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
IMPRESE
MISURE STRAORDINARIE REQUISIZIONI
Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
FONDI ALLE IMPRESE PER PRODURRE MASCHERINE
Per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme
MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI
Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI
Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di
situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.
SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.
MISURE FINANIZARIE DI SOSTEGNO
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può
trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.
FONDO MADE IN ITALY
Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del
sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.
MISURE A SOSTEGNO DELL’UNIVERSITA’
Con il provvedimento viene istituito per l’anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro, da dipartire con decreto del MIUR.
Inoltre, In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.
E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell’esame di laurea.
Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Università e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali.
ENTI LOCALI
SOSPENSIONE MUTUI REGIONI E ENTI LOCALI
Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE
I consigli e le giunte di comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. Le stesse previsioni valgono anche per le sedute degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, nonché dei consigli e delle giunte delle regioni e delle province autonome
SPORT SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI
Il provvedimento consente alle ASD di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi
all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI
Il provvedimento prevede un fondo per la copertura delle indennità perdute dai collaboratori sportivi nel periodo di emergenza covid-19
SOCIETA’
ASSEMBLEE DEI SOCI E BILANCI
Il decreto legge prevede in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Tale disposizioni dirette a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
Inoltre viene stabilito che con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Differimento termini approvazione bilancio (articolo 103) | Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ.. |
TERZO SETTORE
Riforma terzo settore e adeguamento statuti (articolo 34) | È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore. |
DETRAZIONE PER LE EROGAZIONI LIBERALI
Detrazione erogazioni liberali (articolo 63) | Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999. Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. |
SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI PRIMA CASA
Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 53) | È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee. |
CONTRIBUENTI | VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO | NUOVI TERMINI |
Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali ecc | Sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 (al momento, non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti) | I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere da maggio 2020. Per le associazioni e società società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) |
Tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali | Sospensione degli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 | Per cui a titolo di esempio la dichiarazione IVA 2020 (periodo di imposta 2019) potrà essere presentata entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni |
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. | Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva;contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria | I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo con inizio da maggio 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso |
Persone fisiche e soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona rossa. Per lo stesso periodo, sostituti d’imposta esonerati dal versare o trattenere le ritenute | Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 aprile 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate | I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo con inizio da maggio 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso |
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019 | Sui ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020, non sarà applicata la ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato | Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo con inizio da maggio 2020 |
Per tutti i contribuenti ( mini -proroga di 4 giorni) | Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020 | I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020 |
Tutti i contribuenti | Sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza compresi nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali | I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso |
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea, o del saldo e stralcio | Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio | I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno |
Settore dei giochi | Sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) per il settore dei giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020 | Le somme dovute andranno versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l’aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05% dal 2020 annuali. Per chi paga a rate, la prima va versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
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- BANCA D'ITALIA - Comunicato 23 marzo 2020 - Comunicazione del 23 marzo 2020 - Decreto Legge "Cura Italia" (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) - Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi
- Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie - Anno 2023 - INPS – Circolare n. 4 del 16 gennaio 2023
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