Il parlamento ha convertito, con una serie di modifiche il decreto del fare (decreto legge n. 69/2013) con la legge n. 98 del 09 agosto 2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 n. 194 – Supplemento ordinario n. 63 contenente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
Una delle novità più interessanti introdotte durante l’esame del decreto è rappresentata dall’estensione dell’utilizzo del modello 730 anche a chi è titolare di redditi di lavoro dipendente e non ha un sostituto d’imposta che effettui il conguaglio. Con la nuova norma anche per questi contribuenti potranno ugualmente rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato (articolo 51-bis). Il soggetto che presta l’assistenza fiscale, in caso di dichiarazione a debito, verserà le imposte avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegnerà al contribuente l’F24 già compilato perché provveda direttamente all’adempimento. Per le ipotesi invece in cui la dichiarazione evidenzia un credito, il relativo rimborso verrà effettuato dall’Amministrazione finanziaria.
La norma è applicabile anche ai redditi riferiti all’anno di imposta 2012 è sarà a regime dal prossimo anno. Pertanto nel caso in cui dall’esito contabile della liquidazione, per il periodo di imposta 2012, risulti un importo a credito i contribuenti interessati potranno presentare il modello 730/2013 dal 2 al 30 settembre prossimi, secondo le modalità che verranno indicate con provvedimento delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate illustra tale novità con la circolare n. 28/E del 22 agosto 2013 ed emana le disposizioni necessarie per la immediata attuazione della norma con provvedimento n. 100191 del 22 agosto 2013.
La disposizione è applicabile, oltre che i titolari di redditi di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir), anche i titolari di alcuni dei redditi a quelli assimilati (articolo 50, comma 1, del Tuir):
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca (lettera a)
- le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente (lettera c)
- i compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; i compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore; i compensi per la partecipazione a collegi e a commissioni; le somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali (lettera c-bis)
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e gli assegni corrisposti da altre confessioni religiose (Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità collegate, Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, Chiesa apostolica in Italia) per il sostentamento dei propri ministri del culto (lettera d)
- le indennità corrisposte per cariche elettive, con esclusione di quelle percepite dai membri del Parlamento europeo (lettera g)
- gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, come, ad esempio, gli assegni al coniuge separato, quelli corrisposti in forza di testamento o, ancora, quelli alimentari corrisposti ai familiari (lettera i)
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Si è proceduto a modificare il capitolo delle disposizioni in materia di riscossione (articolo 52) con misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità:
- sono inibite le “ganasce fiscali” ai veicoli che rappresentano beni strumentali per l’attività di impresa o professionale. È ora previsto che l’agente della riscossione, prima di “bloccare” i beni mobili registrati, debba inviare una comunicazione preventiva all’interessato, avvisandolo che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo amministrativo. La procedura viene interrotta, se entro tale termine il debitore dimostra che il bene è strumentale alla propria attività
- un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, in accordo con l’Agenzia delle Entrate e l’Istat, dovrà individuare un paniere di “beni essenziali”, nei confronti dei quali l’agente della riscossione non potrà attivare la procedura di espropriazione
- viene fissato un “tagliando di controllo” per valutare l’efficacia delle misure adottate in materia di riscossione: entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, il governo dovrà riferire alle Camere sugli effetti derivanti, in particolare, dall’introduzione della franchigia di 120mila euro per l’espropriazione degli immobili diversi dall’abitazione del debitore, dall’innalzamento a 120 del numero massimo di rate mensili in cui è possibile ripartire i debiti, dall’elevazione a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa decadere dal beneficio della rateizzazione.
Due le modifiche apportate alle disposizioni fiscali per favorire il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (articolo 23):
- oltre che alle persone fisiche, l’attività di noleggio occasionale è stata estesa anche alle società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione
- innalzato a 42 giorni (il testo originario del decreto ne prevedeva 40) il periodo massimo di durata complessiva dell’attività di noleggio perché la stessa possa definirsi occasionale e i relativi proventi, indipendentemente dal loro ammontare, possano essere assoggettati alla più favorevole tassazione con applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.
A partire dal 2015, i titolari di partita Iva potranno adottare, facoltativamente, un regime che, a fronte di una serie di benefici in termini di minori adempimenti fiscali, prevede la comunicazione giornaliera in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, dei dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, e l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri (articolo 50-bis). Scegliendo tale regime, si eviteranno, tra l’altro, alcune comunicazioni (“spesometro”, operazioni con operatori economici “black list”, operazioni realizzate senza applicazione dell’Iva), la norma sulla solidarietà del cessionario al pagamento dell’Iva in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente in relazione a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, e quella sulla responsabilità solidale per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente nell’ambito degli appalti di opere o servizi.
Stabilito, infine, il destino fiscale delle misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012 (articolo 11-bis). Trattandosi di contributi in conto capitale, quindi di sopravvenienze attive, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono incassati o in cinque quote costanti a partire da quell’esercizio (articolo 88, comma 3, lettera b, del Tuir).
Inoltre è stata introdotta per il periodo 1° agosto 2013 – 31 dicembre 2015 l’applicazione dell’accisa nella misura di 25 euro per mille litri, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, nel caso che gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.
Modifiche al sistema giudiziario civile
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