Decreto del Ministero del Lavoro del 20 marzo 2013 – individuazione dei lavoratori svantaggiati
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità
Visto l’articolo 20, comma 5-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come introdotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto non regolamentare individui i lavoratori svantaggiati di cui alle lettere a), b) ed e) del punto n. 18 dell’articolo 2 del regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008;
Visti gli articoli 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Visto l’articolo 2, punto 18), lettere a), b) ed e) del regolamento (Ce) n. 800/2008 che definisce lavoratore svantaggiato «chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (Isced 3); […] e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato»;
Vista la direttiva 2008/104/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale;
Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante «Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il lavoratore che abbia svolto attività lavorativa di natura subordinata di durata inferiore a sei mesi non perde lo stato di disoccupazione, che per tale periodo rimane sospeso;
Decreta
Articolo 1
Individuazione dei lavoratori svantaggiati
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 20, comma 5-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come introdotto dall’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24 e in conformità a quanto previsto dalle lettere a), b) ed e) del punto 18 dell’articolo 2 del regolamento (Ce) n. 800/2008, sono lavoratori svantaggiati:
a) «chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi» ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
b) «chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale» (Isced 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione;
c) «chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani», ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartengono al genere sotto rappresentato.
Roma lì 20 marzo 2013
Il Ministro
Elsa Fornero
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