INPS – Circolare n. 2 del 4 gennaio 2023

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, recante “Modifica del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022

SOMMARIO: Variazione al 5 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

INDICE

  1. Variazione al 5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023
  2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
  3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
  4. Variazione al 5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 13 dicembre 2022 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

  1. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002).

Al riguardo, si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

La misura del 5 per cento di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).

  1. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023.

Allegato 1

(MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 13 dicembre 2022)

Allegato 2

Periodo di validitàSaggio di interesse legale
fino al 15.12.19905%
16.12.1990 – 31.12.199610%
01.01.1997 – 31.12.19985%
01.01.1999 – 31.12.20002,5 %
01.01.2001 – 31.12.20013,5 %
01.01.2002 – 31.12.20033 %
01.01.2004 – 31.12.20072,5 %
01.01.2008 – 31.12.20093 %
01.01.2010 – 31.12.20101 %
01.01.2011 – 31.12.20111,5 %
01.01.2012 – 31.12.20132,5 %
01.01.2014 – 31.12.20141 %
01.01.2015 – 31.12.20150,5 %
01.01.2016 – 31.12.20160,2 %
01.01.2017 – 31.12.20170,1 %
01.01.2018 – 31.12.20180,3%
01.01.2019 – 31.12.20190,8%
01.01.2020 – 31.12.20200,05%
01.01.2021 – 31.12.20210,01%
01.01.2022 – 31.12.20221,25%
01.01.20235%