AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 aprile 2020, n. 115
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019 – Soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa, in relazione all’iscrizione al Sistema Tessera Sanitaria e al relativo invio dei dati in qualità di “tecnico ortopedico”, espone quanto di seguito riportato.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti professioni sanitarie.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto annovera tra tali soggetti “gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico”.
La società interpellante svolge l’attività artigiana di “…”, codice ATECO n. …(…) ed emette prevalentemente scontrini e fatture fiscali con l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%, in base anche alle specifiche prescrizioni mediche e ordini da parte di soggetti quali ASL, INAIL e simili.
La predetta attività è soggetta all’iscrizione nell’albo artigiani e nella “banca dati dei fabbricanti dispositivi medici su misura” del Ministero della Salute (numero registrazione: …; campo applicazione: …), ma non in uno specifico albo professionale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene di non essere ricompresa tra gli obbligati alla trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti professioni sanitarie, non trattandosi di una “professione sanitaria” come definita dal summenzionato decreto ministeriale.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, ha introdotto l’obbligo, per determinati soggetti specificamente elencati, di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che li utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015 sono state stabilite le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica dei predetti dati. Nel Disciplinare Tecnico – Allegato A è stato precisato che l’obbligo riguarda le “farmacie pubbliche e private” e le “strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN e del SASN”, ed è stato fornito un elenco delle tipologie di prestazioni interessate.
L’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato l’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014, estendendo l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2016 ha stabilito le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle predette strutture autorizzate, di cui alla summenzionata lettera a) del comma 959 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016.
Ai sensi dell’articolo 1, lettera k) dell’anzidetto decreto si intendono per tali quelle autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 193 del 6 aprile 2006. Nel Disciplinare tecnico allegato, è stato fornito un elenco delle tipologie di prestazioni interessate.
Successivamente, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1°settembre 2016 sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016 (in particolare, gli esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci, nonché gli iscritti agli albi professionali indicati negli articoli 1 e 2 del decreto).
Le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica dei predetti dati sono state, quindi, stabilite nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2016.
Da ultimo, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione di dati in parola. Vi rientrano, per quanto qui di interesse, “gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico”, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del predetto decreto.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie la scrivente osserva che l’istante, secondo quanto rappresentato, svolge l’attività di “…” e, pertanto, non soggiace all’iscrizione in uno specifico albo professionale, ma soltanto nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura, gestito dal Ministero della Salute secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
Pertanto, si ritiene che l’istante, non rientrando tra gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico, non figuri tra i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione dati in parola, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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