DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016
Composizione e modalita’ di funzionamento della Cabina di regia. (GU Serie Generale n.203 del 31-08-2016)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga
la direttiva 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» ed in
particolare gli articoli 9, 16, 41, 52, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 97,
99 126, 138,139, 210 e 212;
Considerata la necessita’ di dare attuazione al citato art. 212 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, disponendo, ai sensi del comma 5
del predetto articolo, la composizione e le modalita’ di
funzionamento della Cabina di regia ivi prevista;
Sentita l’Autorita’ nazionale anticorruzione;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
3 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e’
stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina la composizione e le modalita’ di
funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri dall’art. 212, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, d’ora in avanti «codice».
Art. 2
Composizione
1. La Cabina di regia di cui all’art. 1 e’ composta:
a) dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la
presiede;
b) dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di Vice
Presidente e presiede la Cabina di regia in caso di assenza o
impedimento del Presidente;
c) da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle
finanze;
e) da un rappresentante dell’Autorita’ nazionale anticorruzione
(ANAC);
f) da tre rappresentanti delle regioni e province autonome;
g) da tre rappresentanti delle autonomie locali;
h) da un rappresentante dell’Agenzia per l’Italia digitale
(AGID);
i) da un rappresentante di CONSIP.
2. Per la trattazione di questioni in materia di politiche di
coesione e di investimenti finanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, la
composizione della Cabina di regia e’ integrata da un rappresentante
dell’Agenzia per la coesione territoriale.
3. Il Presidente della Cabina di regia puo’ nominare fino a 10
esperti competenti in materia di appalti pubblici e concessioni, di
procedure telematiche di acquisto, di bancabilita’ delle opere
pubbliche. Il Presidente puo’ invitare gli esperti a partecipare alle
riunioni della Cabina di regia.
4. Per lo svolgimento di specifici compiti attribuiti alla Cabina
di regia, alle riunioni della stessa possono partecipare, su invito
del Presidente, rappresentanti di altri organismi pubblici o privati
operanti nei settori degli appalti pubblici e delle concessioni,
nonche’ rappresentanti del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. I rappresentanti effettivi delle regioni e province autonome e
delle autonomie locali sono designati dalla Conferenza unificata e
sono scelti tra persone con esperienza operativa nei settori della
contrattualistica pubblica e della centralizzazione delle
committenze.
6. Ciascuna amministrazione indica, tra soggetti appartenenti alla
stessa amministrazione e di analoga qualifica del componente, un
rappresentante supplente per il caso di assenza o impedimento del
componente. I rappresentanti supplenti delle regioni e province
autonome e delle autonomie locali sono designati a norma del comma 5.
Art. 3
Svolgimento dei compiti
1. Con la periodicita’ stabilita dal Presidente, la Cabina di regia
si riunisce:
a) per la verifica degli adempimenti previsti dall’art. 212,
comma 1, del codice, con particolare riferimento allo stato di
attuazione dello stesso nonche’ per la predisposizione delle proposte
di modifica e correttive al fine di garantire l’efficacia degli
interventi normativi e regolatori nei settori degli appalti e delle
concessioni;
b) per la segnalazione all’ANAC prevista dall’art. 212, comma 2,
del codice.
2. In sede di prima applicazione, in una riunione da tenersi entro
il 31 marzo 2017 e, successivamente, ogni tre anni, la Cabina di
regia approva la relazione di controllo da inviare alla Commissione
europea, come previsto dall’art. 212, comma 3, del codice.
3. La Cabina di regia esamina, anche con l’ausilio degli esperti,
le informazioni e i dati previsti nelle seguenti disposizioni del
codice:
a) art. 41, comma 3, anche per le finalita’ di cui all’art. 212,
comma 1, lettera d);
b) articoli 90, comma 2, 99, comma 5, 139, comma 4, e 210, comma
6, anche per le finalita’ di cui all’art. 212, comma 1, lettere a) e
c).
4. Nell’ambito delle finalita’ di cui all’art. 212, comma 4, del
codice, la Cabina di regia provvede:
a) alle comunicazioni con la Commissione europea previste dagli
articoli 9, comma 3, 16, comma 4, 52, comma 8, lettera c), punto 1),
e 138, comma 1, del codice;
b) agli aggiornamenti previsti dagli articoli 85, comma 8, e 88,
comma 1, del codice;
c) su richiesta degli Stati membri, agli ulteriori adempimenti di
cui agli articoli 82, comma 3, 85, comma 8, 86, comma 6, 87, comma 4,
97, comma 9, e 126, comma 4, del codice.
5. La Cabina di regia puo’ svolgere audizioni e consultazioni di
soggetti pubblici o privati operanti nei settori degli appalti
pubblici e delle concessioni, al fine di acquisire i dati e le
informazioni necessarie.
6. La Cabina di regia puo’ stipulare convenzioni e protocolli con
soggetti pubblici senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 4
Modalita’ di funzionamento
1. La Cabina di regia per lo svolgimento delle proprie funzioni si
puo’ avvalere delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri e puo’ richiedere la collaborazione delle amministrazioni
competenti, di volta in volta interessate, per il tramite dei
rappresentanti delle stesse nella Cabina di regia.
2. La Cabina di regia effettua le comunicazioni alla Commissione
europea per il tramite del Dipartimento per le politiche europee.
3. Il supporto logistico, organizzativo ed informatico della Cabina
di regia e’ assicurato da apposita segreteria istituita presso il
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei ministri, alla quale sono assegnate allo scopo non
meno di 3 unita’.
4. La Cabina di regia si riunisce presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
5. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente,
almeno cinque giorni prima, salvo motivi di urgenza, con l’elenco
degli argomenti posti all’ordine del giorno.
6. Dell’esito delle riunioni viene redatto apposito verbale. Il
verbale e’ approvato nel corso della riunione successiva.
Art. 5
Oneri
1. Ai componenti, ai rispettivi supplenti, agli esperti e ai
partecipanti alla Cabina di regia non spetta alcun compenso.
Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di
appartenenza nell’ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.
2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte degli organi di
controllo.
Roma, 10 agosto 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio
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