DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2020
Disposizioni applicative e criteri per l’accesso ai contributi previsti, a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti, dall’articolo 1, commi 389, 390, 391, 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
(GU n.203 del 14-8-2020)
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONEVista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale», ed in particolare l’art. 1, concernente le fonti di alimentazione, le finalità ad esso riferibili, nonche’ le modalità di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» ed in particolare l’art. 1, comma 389, con cui si dispone che «A decorrere dall’anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o piu’ abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, e’ attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e’ emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392»;
Visto inoltre, l’art. 1, comma 390, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 con cui si dispone che «A decorrere dall’anno 2020, alle istituzioni scolastiche e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, e’ attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o piu’ abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e’ emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392»;
Visto, altresi’ l’art. 1, comma 391 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui si dispone che «A decorrere dall’anno scolastico 2020-2021, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi nell’ambito dell’istituzione scolastica di appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all’assegnazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello studente “IoStudio”, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63»;
Visto, infine l’art. 1, comma 392 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui si dispone che «I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’art. 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto fondo e’ incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l’accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonche’ i criteri per l’individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2019, con il quale il dott. Andrea Martella e’ stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2019, con il quale sono, tra l’altro, attribuite al Sottosegretario di Stato, dott. Andrea Martella, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo nonche’ l’attuazione delle relative politiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 2020, con il quale l’onorevole Lucia Azzolina e’ stata nominata Ministro dell’istruzione;
Decreta:
Titolo I
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Capo I
Contributo alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Art. 1
Oggetto e beneficiari
Ai sensi dell’art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado e’ riconosciuto, a decorrere dall’anno 2020, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o piu’ abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore.
Art. 2
Requisito
E’ requisito di ammissione al beneficio di cui all’articolo 1 la delibera del collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo ai sensi dell’art. 3, le testate riconosciute come utili a fini didattici.
Art. 3
Spese ammesse al contributo
Sono ammesse al contributo di cui all’articolo 1 le spese sostenute per l’acquisto di uno o piu’ abbonamenti, anche riferiti alla medesima testata, a periodici e riviste scientifiche e di settore, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, iscritti presso il competente tribunale, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero iscritti al registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Capo II
Contributo alle istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di primo grado di cui all’art. 1, comma 390 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Art. 4
Oggetto e beneficiari
Ai sensi dell’art. 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei piani per l’offerta formativa rivolta ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, e’ riconosciuto, a decorrere dall’anno 2020, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o piu’ abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
Art. 5
Requisiti
Sono requisiti contestuali di ammissione al beneficio di cui all’art. 4:
1. la delibera di recepimento, nell’ambito del Piano triennale per l’offerta formativa, di programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito delle seguenti aree:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92; elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; formazione di base in materia di protezione civile;
b) dialogo interculturale ed interreligioso;
c) ogni altro approfondimento specialistico coerente con l’offerta formativa;
2. la delibera del collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo ai sensi dell’art. 6, le testate riconosciute come utili a fini didattici.
Art. 6
Spese ammesse al contributo
Sono ammesse al contributo di cui all’art. 4 le spese sostenute per l’acquisto, nell’ambito del programma di cui all’art. 5, comma 1, di uno o piu’ abbonamenti, anche riferiti alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, iscritti presso il competente tribunale, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero iscritti al registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Capo III
Procedimento per l’assegnazione dei contributi a favore delle istituzioni scolastiche
Art. 7
Accesso ai contributi
Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che intendono accedere ai contributi di cui agli articoli 1 e 4 del presente decreto presentano apposita domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, esclusivamente per via telematica, nei termini e con le modalità stabiliti dai rispettivi bandi annuali di cui all’art. 8.
Art. 8
Bandi per l’assegnazione dei contributi
Con decreti del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria sono emanati annualmente i bandi per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 1 e all’art. 4.
Nei bandi di cui al comma 1 sono stabiliti i termini e le modalità per l’invio delle domande e sono indicati i criteri di ammissione, secondo quanto prescritto dal presente decreto, nonche’ le risorse disponibili, definite secondo il procedimento di cui all’art. 9.
Nei medesimi bandi, inoltre, e’ indicato, sulla base delle risorse annualmente disponibili e del numero delle istituzioni scolastiche legittimate a presentare la domanda, l’importo per il quale e’ assicurato, a ciascuna istituzione scolastica richiedente in possesso dei requisiti prescritti, il rimborso della spesa sostenuta nella misura massima consentita del 90 per cento della stessa.
I bandi di cui al comma l sono pubblicati sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e del Ministero dell’istruzione.
Art. 9
Risorse disponibili
L’ammontare delle risorse da destinare ai contributi di cui all’art. 1 e all’art. 4 e’ determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’art. 1 della predetta legge destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 10
Assegnazione del contributo
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare gli elenchi delle istituzioni scolastiche cui e’ riconosciuto, rispettivamente, il contributo di cui all’art. 1 e all’art. 4, con il relativo importo spettante a ciascun soggetto.
Tali elenchi sono approvati con decreto del Capo del Dipartimento e tempestivamente pubblicati, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
In caso di richiesta per un ammontare pari o inferiore all’importo di cui all’art. 8, comma 3, il contributo e’ riconosciuto nella misura del 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto degli abbonamenti.
In caso di richiesta per un ammontare superiore all’importo di cui all’art. 8, comma 3, il contributo e’ riconosciuto in misura pari al 90 per cento del suddetto importo, integrato, in presenza di eventuali risorse residue, della quota risultante dalla seguente operazione: ripartizione proporzionale delle risorse residue tra tutti i soggetti che hanno richiesto importi superiori. In tal caso l’elenco di cui al comma 1 e’ formato tenendo conto dell’esito della ripartizione proporzionale.
L’importo attribuibile non puo’ comunque essere superiore al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto degli abbonamenti.
Titolo II
CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI STUDENTI
Capo I
Contributo agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie di cui all’art. 1, comma 391 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Art. 11
Oggetto e beneficiari
Ai sensi dell’art. 1, comma 391 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale studenti, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi nell’ambito dell’istituzione scolastica di appartenenza, possono concorrere, per il tramite delle istituzioni scolastiche di appartenenza all’assegnazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale.
In sede di prima applicazione, in via sperimentale, per l’anno scolastico 2020-2021, il contributo e’ destinato agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.
A decorrere dall’anno scolastico 2021-2022 la platea dei destinatari e’ stabilita annualmente con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’istruzione in base ai seguenti criteri:
- ammontare delle risorse disponibili;
- risultanze della sperimentazione;
- principio di rotazione dei beneficiari.
Art. 12
Requisiti
Sono requisiti contestuali di ammissione al beneficio di cui all’art. 11:
1. frequenza della scuola secondaria di secondo grado. Per il solo anno scolastico 2020/2021 e’ richiesta la frequenza alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado;
2. partecipazione a programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi previsti nell’ambito dei piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, dall’istituzione scolastica di appartenenza;
3. attribuzione della Carta dello studente «IoStudio».
Capo II
Procedimento per l’assegnazione del contributo a favore degli studenti
Art. 13
Accesso al contributo
La domanda di ammissione al contributo a favore degli studenti, e’ presentata dall’istituzione scolastica di appartenenza, secondo le modalità e i termini specificati con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, di cui all’art. 11, comma 3.
Art. 14
Assegnazione del contributo
L’ammontare delle risorse da destinare al contributo di cui all’art. 11 e’ determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’art. 1 della predetta legge destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le risorse disponibili sono ripartite tra tutti gli studenti aventi diritto.
Il contributo riconosciuto e’ fruibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello studente «IoStudio», di cui all’art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
Il contributo riconosciuto non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Art. 15
Utilizzo del contributo
Il contributo di cui all’art. 11 e’ utilizzato per l’acquisto di uno o piu’ abbonamenti a quotidiani o periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero iscritti al registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile, e accreditati con le modalità di cui all’art. 16.
Art. 16
Registrazione degli editori
Le imprese editrici di quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, che intendono contribuire all’offerta di prodotti editoriali fruibili attraverso l’utilizzo della Carta dello studente «IoStudio» si accreditano sull’apposita piattaforma informatica che sarà resa disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con le modalità che saranno specificate con il provvedimento del Capo del Dipartimento di cui all’art. 11, comma 3.
Art. 17
Disposizioni finanziarie
I contributi di cui agli articoli 1, 4 e 11 del presente decreto sono concessi, per un importo complessivo non superiore a 20 milioni annui, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’art. 1 della predetta legge, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2020
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato con delega in materia di informazione ed editoria Martella
Il Ministro dell’istruzione Azzolina
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2020
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1138
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