Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n.68
(G.U. n.141 del 18-06-2013)
Regolamento recante modifiche all’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 11, commi 1, lettera b), e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l’articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di costituzione delle commissioni mediche locali e nomina dei relativi presidenti ed autorizza il Governo ad apportare le conseguenti modifiche all’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 gennaio 2013;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 24 gennaio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 luglio 2012 e del 21 febbraio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport, della salute e dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell’Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.
2. La commissione e` composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all’articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attivita` di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
3. Il presidente della commissione medica locale e` nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1.
4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale e` integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonche` da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali e` richiesta la laurea in ingegneria. Qualora l’accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione puo` essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo.”;
b) ai commi 7 e 8, la parola: “unita`” e` sostituita dalla seguente: “azienda”;
c) al comma 11, le parole: “Direzione generale della M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale della motorizzazione”;
d) al comma 14, le parole: “I certificati” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 8, del codice, i certificati”;
e) al comma 15, le parole: “dei trasporti e della navigazione e a quello della sanita`” sono sostituite dalle seguenti: “della salute e alla regione competente” e le parole: “dall’articolo 1, comma 2, del codice” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 1, comma 4, del codice”;
f) al comma 16, nel primo periodo, le parole: “di norma” sono sostituite dalla seguente: “almeno”, le parole: “e di una” sono sostituite dalle seguenti: “ed almeno una” e dopo le parole: “esclusi quelli del capoluogo” sono inserite le seguenti: “, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa”; nel secondo periodo, le parole: “da parte del Ministero dei trasporti” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano”;
g) al comma 17, le parole: “Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della sanita` e del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le commissioni mediche locali costituite prima dell’entrata in vigore del presente decreto restano operative sino alla costituzione delle nuove commissioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara` inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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