DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA n. 228 del 1° dicembre 2023

Recepimento dell’accordo sindacale relativo all’armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

  1. Ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina il sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all’articolo 29 del suddetto decreto legislativo, volto a valorizzare l’impiego operativo, la continuità del servizio, la qualificazione e l’esperienza specifica acquisita, nonchè la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, ai sensi degli articoli 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
  2. Le disposizioni normative ed economiche relative alla disciplina del sistema delle indennità, di cui agli articoli 3 e 4, spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e l’attribuzione delle relative nuove misure decorrono dalla medesima data. Restano ferme le diverse decorrenze previste dal presente decreto.

Art. 2

Indennità specialistiche

  1. Ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli delle specialità aeronaviganti e ai ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validità e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennità mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l’operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell’Amministrazione.
  2. Le indennità di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono corrisposte per dodici mensilità quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono disapplicate, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l’articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l’articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l’articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l’articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004.
  4. Resta confermato quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 38, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 3

Indennità delle specialità aeronaviganti (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)

  1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l’espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 90,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l’indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità per attività di soccorso tecnico specialistico

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021

(euro)

Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022

(euro)

Ruolo dei piloti di aeromobile
pilota di aeromobile vigile del fuoco682,15716,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto739,85777,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale745,52782,95
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore745,52782,95
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale745,52782,95
pilota di aeromobile capo squadra786,35826,00
pilota di aeromobile capo squadra esperto834,84876,94
pilota di aeromobile capo reparto834,84876,94
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale834,84876,94
pilota di aeromobile ispettore841,09883,50
pilota di aeromobile ispettore esperto851,08894,00
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale884,19928,78
pilota di aeromobile ispettore coordinatore884,19928,78
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale884,19928,78
  1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l’espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 75,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l’indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità per attività di soccorso tecnico specialistico

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021

(euro)

Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022

(euro)

Ruolo degli specialisti di aeromobile
specialista di aeromobile vigile del fuoco586,03615,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto631,93663,66
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale632,99664,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore632,99664,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale632,99664,77
specialista di aeromobile capo squadra673,54707,50
specialista di aeromobile capo squadra esperto702,10737,50
specialista di aeromobile capo reparto702,10737,50
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale702,10737,50
specialista di aeromobile ispettore718,76755,00
specialista di aeromobile ispettore esperto731,13768,00
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale741,61779,01
specialista di aeromobile ispettore coordinatore741,61779,01
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale741,61779,01
  1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori che, secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2022 per l’attribuzione delle indennità specialistiche al personale aeronavigante, abbia maturato il diritto alla specifica indennità per l’espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 190,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022 l’indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità per attività di soccorso tecnico specialistico

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021

(euro)

Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022

(euro)

Ruolo degli elisoccorritori
elisoccorritore vigile del fuoco403,81540,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto437,46585,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale439,70588,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore439,70588,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale439,70588,00
elisoccorritore capo squadra468,12626,00
elisoccorritore capo squadra esperto490,55656,00
elisoccorritore capo reparto490,55656,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale490,55656,00
elisoccorritore ispettore501,02670,00
elisoccorritore ispettore esperto515,98690,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale522,11698,20
elisoccorritore ispettore coordinatore522,11698,20
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale522,11698,20
  1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile, che abbia svolto l’attività minima di volo per il mantenimento dell’abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità di aeronavigazione

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2023

(euro)

Ruolo dei piloti di aeromobile
pilota di aeromobile vigile del fuoco666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale666,40
pilota di aeromobile capo squadra666,40
pilota di aeromobile capo squadra esperto666,40
pilota di aeromobile capo reparto666,40
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale666,40
pilota di aeromobile ispettore666,40
pilota di aeromobile ispettore esperto666,40
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale666,40
pilota di aeromobile ispettore coordinatore666,40
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale666,40
  1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile, che abbia svolto l’attività minima di volo per il mantenimento dell’abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità di volo

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2023

(euro)

Ruolo degli specialisti di aeromobile
specialista di aeromobile vigile del fuoco565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale565,45
specialista di aeromobile capo squadra565,45
specialista di aeromobile capo squadra esperto565,45
specialista di aeromobile capo reparto565,45
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale565,45
specialista di aeromobile ispettore565,45
specialista di aeromobile ispettore esperto565,45
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale565,45
specialista di aeromobile ispettore coordinatore565,45
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale565,45
  1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori, che abbia svolto l’attività minima di volo per il mantenimento dell’abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di volo per elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità di volo per elisoccorso

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2023

(euro)

Ruolo degli elisoccorritori
elisoccorritore vigile del fuoco490,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto490,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale490,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore490,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale490,00
elisoccorritore capo squadra490,00
elisoccorritore capo squadra esperto490,00
elisoccorritore capo reparto490,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale490,00
elisoccorritore ispettore490,00
elisoccorritore ispettore esperto490,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale490,00
elisoccorritore ispettore coordinatore490,00
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale490,00
  1. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell’attività di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 4, 5 e 6 e la stessa non sia completata nel semestre successivo, le indennità ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.
  2. In favore del personale di cui ai commi 4, 5 e 6, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11, e che abbia svolto nell’anno l’attività minima di volo prevista nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell’idoneità all’impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità operativa di soccorso pubblico aereo

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2023

(euro)

Ruolo dei piloti di aeromobile
pilota di aeromobile vigile del fuoco50,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto110,60
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale116,55
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore116,55
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale116,55
pilota di aeromobile capo squadra159,60
pilota di aeromobile capo squadra esperto210,54
pilota di aeromobile capo reparto210,54
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale210,54
pilota di aeromobile ispettore217,10
pilota di aeromobile ispettore esperto227,60
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale262,38
pilota di aeromobile ispettore coordinatore262,38
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale262,38
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità operativa di soccorso pubblico aereo

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2023

(euro)

Ruolo degli specialisti di aeromobile
specialista di aeromobile vigile del fuoco50,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto98,21
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale99,32
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore99,32
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale99,32
specialista di aeromobile capo squadra142,05
specialista di aeromobile capo squadra esperto172,05
specialista di aeromobile capo reparto172,05
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale172,05
specialista di aeromobile ispettore189,55
specialista di aeromobile ispettore esperto202,55
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale213,56
specialista di aeromobile ispettore coordinatore213,56
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale213,56
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità operativa di soccorso pubblico aereo

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2023

(euro)

Ruolo degli elisoccorritori
elisoccorritore vigile del fuoco50,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto95,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale98,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore98,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale98,00
elisoccorritore capo squadra136,00
elisoccorritore capo squadra esperto166,00
elisoccorritore capo reparto166,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale166,00
elisoccorritore ispettore180,00
elisoccorritore ispettore esperto200,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale208,20
elisoccorritore ispettore coordinatore208,20
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale208,20
  1. In favore del personale di cui al comma 4, in possesso dell’abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l’attività istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilità con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialità, una indennità istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità istruzionale

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2023

(euro)

Ruolo dei piloti di aeromobile
pilota di aeromobile vigile del fuoco65,64
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto145,20
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale153,01
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore153,01
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale153,01
pilota di aeromobile capo squadra209,53
pilota di aeromobile capo squadra esperto276,41
pilota di aeromobile capo reparto276,41
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale276,41
pilota di aeromobile ispettore285,02
pilota di aeromobile ispettore esperto298,81
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale344,47
pilota di aeromobile ispettore coordinatore344,47
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale344,47
  1. La disponibilità all’impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l’operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all’effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l’attività minima di volo di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del reparto volo.
  2. L’indennità di cui ai commi 8 e 9 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:
  3. a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;
  4. b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all’esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 del presente decreto;
  5. c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività specialistica;
  6. d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

  1. a) in caso di assenze per congedo ordinario e per riposo compensativo;
  2. b) nei casi di attività di volo per soccorso pubblico aereo in almeno uno dei giorni di effettiva presenza.
  3. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire, in funzione del grado di responsabilità e dell’esperienza professionale maturata, l’attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell’attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all’attività istruzionale, compresi i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest’ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica.
  4. Le indennità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutte le specifiche indennità di cui all’articolo 2, comma 3.

Art. 4

Indennità delle specialità nautiche e subacquee (navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)

  1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l’espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 45,37 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l’indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità per attività di soccorso tecnico specialistico

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021

(euro)

Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022

(euro)

Ruolo dei nautici di coperta
nautico di coperta vigile del fuoco185,05227,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto186,68229,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale188,57231,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore188,57231,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale188,57231,32
nautico di coperta capo squadra219,28269,00
nautico di coperta capo squadra esperto228,82280,70
nautico di coperta capo reparto228,82280,70
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale228,82280,70
nautico di coperta ispettore233,90287,00
nautico di coperta ispettore esperto243,27298,50
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale245,72301,50
nautico di coperta ispettore coordinatore245,72301,50
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale245,72301,50
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità per attività di soccorso tecnico specialistico

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021

(euro)

Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022

(euro)

Ruolo dei nautici di macchina
nautico di macchina vigile del fuoco185,05227,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto186,68229,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale188,57231,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore188,57231,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale188,57231,32
nautico di macchina capo squadra219,28269,00
nautico di macchina capo squadra esperto228,82280,70
nautico di macchina capo reparto228,82280,70
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale228,82280,70
nautico di macchina ispettore233,90287,00
nautico di macchina ispettore esperto243,27298,50
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale245,72301,50
nautico di macchina ispettore coordinatore245,72301,50
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale245,72301,50
  1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l’espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 62,68 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l’indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità per attività di soccorso tecnico specialistico

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021

(euro)

Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022

(euro)

Ruolo dei sommozzatori
sommozzatore vigile del fuoco329,15369,84
sommozzatore vigile del fuoco esperto387,23435,10
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale388,62436,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore388,62436,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale388,62436,66
sommozzatore capo squadra430,72498,00
sommozzatore capo squadra esperto458,30529,89
sommozzatore capo reparto458,30529,89
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale458,30529,89
sommozzatore ispettore476,55551,00
sommozzatore ispettore esperto486,07562,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale492,26569,16
sommozzatore ispettore coordinatore492,26569,16
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale492,26569,16
  1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina che abbia svolto nel semestre l’attività minima di navigazione per il mantenimento dell’abilitazione prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità di navigazione

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2023

(euro)

Ruolo dei nautici di coperta
nautico di coperta vigile del fuoco131,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto131,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale131,00
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore131,00
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale131,00
nautico di coperta capo squadra131,00
nautico di coperta capo squadra esperto131,00
nautico di coperta capo reparto131,00
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale131,00
nautico di coperta ispettore131,00
nautico di coperta ispettore esperto131,00
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale131,00
nautico di coperta ispettore coordinatore131,00
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale131,00
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità di navigazione

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2023

(euro)

Ruolo dei nautici di macchina
nautico di macchina vigile del fuoco131,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto131,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale131,00
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore131,00
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale131,00
nautico di macchina capo squadra131,00
nautico di macchina capo squadra esperto131,00
nautico di macchina capo reparto131,00
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale131,00
nautico di macchina ispettore131,00
nautico di macchina ispettore esperto131,00
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale131,00
nautico di macchina ispettore coordinatore131,00
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale131,00
  1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori, che abbia svolto l’attività minima di immersione per il mantenimento dell’abilitazione prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità di immersione

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2023

(euro)

Ruolo dei sommozzatori
sommozzatore vigile del fuoco330,00
sommozzatore vigile del fuoco esperto330,00
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale330,00
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore330,00
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale330,00
sommozzatore capo squadra330,00
sommozzatore capo squadra esperto330,00
sommozzatore capo reparto330,00
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale330,00
sommozzatore ispettore330,00
sommozzatore ispettore esperto330,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale330,00
sommozzatore ispettore coordinatore330,00
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale330,00
  1. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all’attività minima di cui ai commi 3 e 4 e lo stesso non sia completato nel semestre successivo, le indennità ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.
  2. In favore del personale di cui ai commi 3 e 4 che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 8 e che abbia svolto nel semestre l’ulteriore attività di navigazione o di immersione qualora prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell’idoneità all’impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo nei valori di cui alle seguenti tabelle:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità operativa di soccorso pubblico nautico

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2023

(euro)

Ruolo dei nautici di coperta
nautico di coperta vigile del fuoco96,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto98,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale100,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore100,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale100,32
nautico di coperta capo squadra138,00
nautico di coperta capo squadra esperto149,70
nautico di coperta capo reparto149,70
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale149,70
nautico di coperta ispettore156,00
nautico di coperta ispettore esperto167,50
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale170,50
nautico di coperta ispettore coordinatore170,50
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale170,50
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità operativa di soccorso pubblico nautico

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2023

(euro)

Ruolo dei nautici di macchina
nautico di macchina vigile del fuoco96,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto98,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale100,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore100,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale100,32
nautico di macchina capo squadra138,00
nautico di macchina capo squadra esperto149,70
nautico di macchina capo reparto149,70
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale149,70
nautico di macchina ispettore156,00
nautico di macchina ispettore esperto167,50
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale170,50
nautico di macchina ispettore coordinatore170,50
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale170,50
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialisticheIndennità operativa di soccorso pubblico subacqueo

Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2023

(euro)

Ruolo dei sommozzatori
sommozzatore vigile del fuoco39,84
sommozzatore vigile del fuoco esperto105,10
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale106,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore106,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale106,66
sommozzatore capo squadra168,00
sommozzatore capo squadra esperto199,89
sommozzatore capo reparto199,89
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale199,89
sommozzatore ispettore221,00
sommozzatore ispettore esperto232,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale239,16
sommozzatore ispettore coordinatore239,16
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale239,16
  1. La disponibilità all’impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l’operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all’effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l’attività minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 3, 4 e 6 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentiti i rispettivi responsabili.
  2. Le indennità di cui al comma 6 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici di giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:
  3. a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;
  4. b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all’esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del presente decreto;
  5. c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività specialistica;
  6. d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

  1. a) in caso di assenze per congedo ordinario o di riposo compensativo;
  2. b) nei casi di attività di navigazione o di immersione per soccorso pubblico in almeno uno dei giorni di effettiva presenza.
  3. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire in funzione del grado di responsabilità e dell’esperienza professionale maturata, l’attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell’attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all’attività istruzionale, al servizio antincendi lagunare, compresa la valorizzazione della funzione di comandante dell’unità navale, di direttore di macchina e di direttore di immersione.
  4. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le specifiche indennità di cui all’articolo 2, comma 3.

Art. 5

Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione

  1. Le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell’ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennità di cui all’articolo 2, sono destinati, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, all’incentivazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermo restando lo scopo previsto dall’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 6

Salvaguardia delle indennità specialistiche

  1. Ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità temporanea, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero per inidoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, al personale di cui all’articolo 2 del presente decreto, è attribuita un’indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.
  3. Ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità permanente, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegua la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al personale di cui all’articolo 2 del presente decreto è attribuita un’indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.
  4. Il beneficio di cui al comma 3 è corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilità, a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
  5. Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l’indisponibilità sia conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio è sempre anticipato nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
  6. Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.
  7. Nei casi di cui al comma 1, laddove l’indisponibilità temporanea dal servizio derivi da infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennità di cui all’articolo 2 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l’eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1.
  8. Al personale di cui all’articolo 2 del presente decreto che, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e fino al 31 dicembre 2022, si sia trovato nei casi di cui ai commi 1 e 3, per i quali siano attivabili i procedimenti di cui all’articolo 2 ovvero all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete a decorrere dal 1° gennaio 2019 il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3 ricorrendo gli altri requisiti ivi rispettivamente indicati e tenendo conto degli esiti dei citati procedimenti, a condizione che in base alla disciplina vigente nel suddetto periodo risulti aver seguitato a percepire l’indennità specialistica di settore per aver comunque svolto compiti necessari ad assicurarne gestione e operatività secondo le esigenze dell’Amministrazione.

Art. 7

Copertura finanziaria

  1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari a euro 28.485.891 per l’anno 2023, a euro 11.303.504 per l’anno 2024, a euro 11.333.719 per l’anno 2025, a euro 11.363.935 per l’anno 2026, a euro 11.394.151 per l’anno 2027, a euro 11.424.366 per l’anno 2028, a euro 11.454.582 per l’anno 2029, a euro 11.484.797 per l’anno 2030, a euro 11.515.013 per l’anno 2031, a euro 11.545.229 a decorrere dall’anno 2032, si provvede:
  2. a) quanto a euro 28.455.675 per l’anno 2023 ed euro 11.243.072 a decorrere dall’anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo di amministrazione di cui all’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007;
  3. b) quanto a euro 30.216 per l’anno 2023, a euro 60.432 per l’anno 2024, a euro 90.647 per l’anno 2025, a euro 120.863 per l’anno 2026, a euro 151.079 per l’anno 2027, a euro 181.294 per l’anno 2028, a euro 211.510 per l’anno 2029, a euro 241.725 per l’anno 2030, a euro 271.941 per l’anno 2031, a euro 302.157 a decorrere dall’anno 2032, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di amministrazione di cui all’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007.
  4. Il Ministero dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.