DECRETO del PRESIDENTE REPUBBLICA n. 189 del 21 novembre 2025
Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonche’ dell’Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativo alla riorganizzazione del Ministero della giustizia
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), le parole: «, coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale» sono soppresse;
1.2) alla lettera b), le parole: «attivita’ trattamentali intramurali» sono sostituite dalle seguenti: «attivita’ trattamentali e rieducative dei detenuti e degli internati; promozione e coordinamento sul territorio nazionale del lavoro penitenziario; analisi strategica dei dati relativi alla popolazione detenuta»;
1.3) alla lettera c), le parole: «; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunita’, in raccordo con l’Ufficio legislativo e con l’Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attivita’ informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l’ufficio stampa» sono soppresse e, in fine, il segno di interpunzione: «.» e’ sostituito dal seguente: «;»;
1.4) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) Direzione generale delle specialita’ del Corpo di polizia penitenziaria: attivita’ di indirizzo, coordinamento e pianificazione strategica dei servizi di specialita’ e di specializzazione della Polizia penitenziaria; attivita’ di analisi, studio e progettazione nelle materie di competenza; coordinamento delle attivita’ del Gruppo operativo mobile, dell’Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza, del Nucleo investigativo centrale, del Gruppo d’intervento operativo, del Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA e degli altri reparti speciali del Corpo; coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale, della Centrale operativa nazionale, del servizio navale e del servizio di polizia stradale;
c-ter) Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: gestione dei servizi logistici e dei beni mobili e strumentali serventi l’esercizio dei compiti istituzionali del Corpo, in raccordo con il Capo del Dipartimento e con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza; gestione delle relative risorse finanziarie; monitoraggio e analisi dei beni strumentali e delle nuove tecnologie esistenti sul mercato; atti di programmazione e di indirizzo nelle materie di competenza; approvvigionamento di mezzi, beni, materiali, attrezzature, infrastrutture, servizi e attivita’ di supporto al Corpo; attivita’ di studio, ricerca, analisi, progettazione tecnica e sperimentazione nelle materie di competenza.».
2) al comma 3, le parole: «, lettere a), a-bis) e b)» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria, in raccordo con l’Ufficio legislativo e con l’Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attivita’ informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l’Ufficio comunicazione e stampa; informatica penitenziaria in raccordo con le competenti direzioni generali del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia».
b) la tabella B) e’ sostituita dalla tabella B di cui all’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) la tabella C) e’ sostituita dalla tabella C di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
d) la tabella D) e’ sostituita dalla tabella D di cui all’allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto;
e) la tabella E) e’ sostituita dalla tabella E di cui all’allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto;
f) la tabella F) e’ sostituita dalla tabella F di cui all’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
g) la tabella G) e’ sostituita dalla tabella G di cui all’allegato VI, che costituisce parte integrante del presente decreto;
h) nel titolo, le parole: «e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» sono soppresse.
Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, relativo alla banca dati nazionale del DNA
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, le parole: «Direzione generale dei detenuti e del trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale delle specialita’ del Corpo di polizia penitenziaria».
Art. 3
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, relativo all’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7:
1) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire l’efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti, nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto opera la Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, che coadiuva e supporta l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa ai sensi dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgendo altresi’ attivita’ di analisi e studio nella materia di valutazione delle politiche pubbliche, della spesa e degli investimenti in coerenza con le azioni di Governo e dei documenti di programmazione finanziaria e con le funzioni di supporto indicate all’articolo 5, comma 1.»;
2) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
5-bis. Il Capo di Gabinetto e’ coadiuvato da una segreteria posta alle sue dipendenze e diretta dal capo segreteria, che provvede al coordinamento delle unita’ di personale assegnate alla segreteria e assiste il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attivita’ istituzionali e dei relativi impegni, curando la predisposizione dei necessari elementi istruttori e di supporto.»;
b) all’articolo 11:
1) al comma 1, la parola: «duecentouno» e’ sostituita dalla seguente: «duecentoventuno»;
2) al comma 2, la parola: «centoquarantacinque» e’ sostituita dalla seguente: «centoventicinque»;
3) al comma 5, le parole: «non superiore a quaranta» sono sostituite dalle seguenti: «non generale non superiore a quaranta, nonche’ un incarico dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 7»;
4) al comma 6, lettera c), dopo le parole: «e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato» sono inserite le seguenti: «nonche’ per il capo della segreteria del Capo di Gabinetto,»;
c) all’articolo 14, comma 1:
1) dopo le parole: «e del vice capo con funzioni vicarie dell’ufficio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e)» sono inserite le seguenti: «nonche’ del capo della segreteria del Capo di Gabinetto di cui all’articolo 7, comma 5-bis»;
2) la parola: «cinque» e’ sostituita dalla seguente: «sei».
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. All’individuazione nonche’ alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nell’ambito delle direzioni generali del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria indicate all’articolo 1, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, relativi alle direzioni generali del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, modificato dall’articolo 1 del presente regolamento, interessate dal processo di riorganizzazione, si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le strutture organizzative interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente regolamento, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonche’ le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all’effettiva definizione delle procedure di cui al primo periodo.
Art. 5
Clausola d’invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allegato I
(testo dell’allegato)
Allegato II
(testo dell’allegato)
Allegato III
(testo dell’allegato)
Allegato IV
(testo dell’allegato)
Allegato V
(testo dell’allegato)
Allegato VI
(testo dell’allegato)
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