PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 08 agosto 2013
Nuova costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile
Art. 1
Costituzione
1. Si procede alla nuova costituzione del Comitato operativo di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell’art. 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle attività di emergenza.
Art. 2
Composizione
1. Il Comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto:
a) da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;
b) dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno;
c) da un rappresentante delle Forze armate;
d) da un rappresentante per ciascuna delle Forze di polizia;
e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
f) da un rappresentante del Corpo della capitanerie di porto;
g) da un rappresentante della Croce rossa italiana;
h) da un rappresentante del Servizio sanitario nazionale;
i) da un rappresentante delle Organizzazioni nazionali di volontariato;
j) da un rappresentante del Corpo nazionale alpino e speleologico;
k) da un rappresentante dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
l) da un rappresentante dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
m) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
n) da un rappresentante dell’ENEA;
o) da due rappresentanti delle Regioni designate dalla Conferenza unificata.
2. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un componente supplente.
3. In caso di impedimento od in assenza del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno.
4. Alla nomina dei componenti del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Alle riunioni possono essere invitati qualificati rappresentanti delle istituzioni regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti delegati di altri enti o amministrazioni, società di servizi e aziende.
Art. 3
Funzionamento
1. Il Comitato, che opera a titolo gratuito, si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed opera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il Comitato può operare anche con la presenza dei soli componenti di cui all’art. 2, lettere a), b), c) d), e), f), g), h) e n).
2. Le convocazioni del Comitato, che recano l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile o da un suo delegato. La convocazione viene effettuata via e-mail, fax o via telefono.
3. Il Comitato dura in carica tre anni.
4. L’ufficio Gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile assicura l’espletamento dei compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato.
5. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle Amministrazioni di appartenenza.
Art. 4
Abrogazioni
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in data 21 novembre 2006, n. 5275, concernente «Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile», in data 20 aprile 2009 recante «Modifica della costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile» nonché in data 2 luglio 2010 recante «Proroga della costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile» sono contestualmente abrogati.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
—-
Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 ottobre 2013, n. 244.
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