Decreto direttoriale 23 agosto 2022 – Garanzie confidi

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 54, della medesima legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro il 30 giugno 2019, ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo del medesimo comma 54, e dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse residue ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di nuove garanzie alle piccole e medie imprese e da assegnare entro il 31 dicembre 2021;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, che accerta in euro 34.637.626,56 (trentaquattromilioniseicentotrentasettemilaseicentoventisei/56) le risorse residue ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 106, che prevede che l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia;

Visto l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante “Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi”;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, recante “Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 8 maggio 2015;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

Vista la Decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il “metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 155 del 20 giugno 2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017;

Vista la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione del 8 novembre 2017, n. 1134, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 aprile 2021, adottato in attuazione del predetto articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021;

Visto, in particolare, l’articolo 16 del predetto decreto 7 aprile 2021 che delega a un successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero la definizione di criteri, modalità e termini, ovvero le precisazioni, i chiarimenti ed i dettagli in merito all’attuazione degli interventi di cui al decreto stesso, nonché le procedure e gli schemi per la presentazione e la valutazione delle richieste di ammissione e la relativa documentazione, le procedure operative relative alla concessione ed erogazione del contributo pubblico, l’attività di monitoraggio e controllo e gli schemi per la rendicontazione delle risorse del fondo rischi pubblico e le modalità di restituzione delle risorse;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “confidi”: i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;

b) “contributo pubblico”: il contributo rimborsabile di cui all’articolo 1, comma 221, della legge n. 145/2018;

c) “codice antimafia”: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

d) “decreto 7 aprile 2021”: decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021;

e) “decreto 3 gennaio 2017”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017;

f) “decreto 7 febbraio 2019”: il decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, 7 febbraio 2019, il cui comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2019, che definisce i contenuti e le modalità di presentazione al Ministero della relazione di monitoraggio, le modalità di espletamento dell’attività di controllo avente ad oggetto la gestione da parte dei confidi delle risorse del fondo rischi;

g) “procedura informatica”: la procedura per la presentazione e gestione documentale delle richieste di contributo pubblico, disponibile nell’apposita sezione “garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti a valere su fondi di garanzia pubblici gestiti dai confidi” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it);

h) “Fondo”: il Fondo di garanzia per le PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;

i) “fondo rischi”: il fondo rischi in gestione ai confidi, costituito con le risorse del contributo pubblico, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie;

j) “Gestore del Fondo”: il soggetto cui è affidata la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo;

k) “soggetti beneficiari”: i soggetti di cui all’articolo 9 del decreto 7 aprile 2021;

l) “metodo nazionale di calcolo”: il metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI approvato dalla Commissione europea con decisione C (2010)4505 del 6 luglio 2010;

m) “regolamento de minimis”: il regolamento in materia di aiuti “de minimis” applicabile in relazione al settore di attività in cui opera il soggetto beneficiario, come definito dall’articolo 1 del decreto 7 aprile 2021;

n) “relazione di monitoraggio”: la relazione che i confidi gestori dei fondi rischi sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, dalla quale risulti:

1. il numero e l’importo delle garanzie concesse, nell’anno di riferimento, ai soggetti beneficiari a valere sul fondo rischi, nonché l’ammontare dei finanziamenti garantiti e l’importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno;

2. il numero e l’importo delle perdite liquidate a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione dei soggetti beneficiari a cui le perdite afferiscono;

3. l’elenco delle imprese garantite, nell’anno di riferimento, a valere sul fondo rischi, con le principali informazioni anagrafiche e l’indicazione del premio di garanzia pagato dal soggetto beneficiario finale e dell’importo dell’aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis, al soggetto beneficiario, determinato applicando il metodo nazionale di calcolo;

4. la situazione contabile del fondo rischi alla data del 31 dicembre;

5. l’insussistenza delle cause di revoca del contributo pubblico di cui all’articolo 15 del decreto

7 aprile 2021;

6. ogni ulteriore informazione significativa ai fini della valutazione della gestione e dell’andamento del fondo rischi.

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 16 del decreto 7 aprile 2021, definisce:
    1. le procedure e gli schemi per la presentazione e la valutazione delle richieste di ammissione al contributo pubblico;
    2. la documentazione e gli ulteriori allegati che i confidi richiedenti sono tenuti a trasmettere contestualmente alla richiesta di ammissione al contributo pubblico;
    3. le procedure operative finalizzate alla concessione ed erogazione del contributo pubblico;
    4. l’attività di monitoraggio e controllo e gli schemi per la rendicontazione delle risorse del fondo rischi pubblico.
  1. Il presente decreto fornisce, inoltre, precisazioni e chiarimenti necessari ai fini dell’attuazione dell’intervento.
  2. Le modalità di restituzione delle risorse del fondo rischi pubblico in gestione di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, e all’articolo 15, comma 2 del decreto 7 aprile 2021, saranno oggetto di apposite linee guida, da pubblicarsi nel sito istituzionale del Ministero.
  3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

 

 

Art. 3

(Modalità e termini per la presentazione delle richieste accesso al contributo)

  1. La richiesta di accesso al contributo pubblico è presentata utilizzando i moduli che saranno resi disponibili nella sezione “garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti a valere su fondi di garanzia pubblici gestiti dai confidi” del sito internet del Ministero mise.gov.it, il cui schema è riportato nell’allegato al presente decreto. Ciascun confidi può presentare un’unica richiesta di contributo pubblico.
  2. La richiesta di accesso al contributo pubblico deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da un procuratore speciale, del confidi
  3. In caso di operazioni di aggregazione di cui all’articolo 5 del decreto 7 aprile 2021, l’operazione di fusione deve risultare perfezionata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2504 bis del codice civile, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo pubblico.
  4. La richiesta di accesso al contributo pubblico, completa di tutti gli allegati previsti, deve essere inviata tramite la procedura informatica resa disponibile nella citata sezione “garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti a valere su fondi di garanzia pubblici gestiti dai confidi” del sito internet del Ministero, inderogabilmente, a partire dalle ore 00 del 15 novembre 2022 e fino alle ore 12.00 del 15 dicembre 2022.
  5. Il termine finale per la presentazione delle richieste di accesso al contributo pubblico può essere anticipato, rispetto alla data di cui al comma 4, nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, come previsto dall’articolo 7, commi 3 e 4, del decreto 7 aprile 2021.
  6. Ai fini della presentazione della richiesta di accesso al contributo pubblico, i confidi devono possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata presso il Registro delle imprese. 

Art. 4

(Esame delle richieste di acceso al contributo pubblico)

  1. Le richieste di accesso al contributo pubblico, complete di tutti gli allegati richiamati nei moduli di cui al precedente articolo 3, sono esaminate dal Ministero secondo l’ordine cronologico di DURC. 
  1. Il Ministero può richiedere ulteriore documentazione qualora quella prodotta sia carente o insufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al contributo pubblico.
  2. Il Ministero determina l’importo del contributo pubblico concedibile ai confidi sulla base dei criteri indicati agli articoli 5 e 6 del decreto 7 aprile 2021.
  3. Ai fini dell’adozione del decreto di concessione del contributo pubblico, oltre ai requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto 7 aprile 2021, il Ministero effettua le verifiche previste dal Codice antimafia e accerta la regolarità contributiva del confidi attraverso l’acquisizione del DURC. 
  4. Per le richieste di accesso al contributo pubblico per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede all’adozione del decreto di concessione entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta, ovvero dal completamento della stessa nei casi di documentazione carente o insufficiente a comprovare i requisiti per l’accesso al contributo pubblico.

 

Art. 5.

(Comunicazione del decreto di concessione del contributo pubblico)

  1. Il decreto di concessione del contributo pubblico, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto 7 aprile 2021, è comunicato ai confidi all’indirizzo PEC di cui all’articolo 3, comma 6, del presente decreto.
  2. Il confidi deve provvedere a trasmettere il decreto di concessione controfirmato dal legale rappresentante, ovvero da un procuratore speciale, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Art. 6.

(Erogazione del contributo pubblico)

  1. Nelle fattispecie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 7 aprile 2021, il contributo è erogato, nel termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del Ministero della comunicazione effettuata dal confidi ai sensi del comma 2 del precedente articolo 5, con le modalità indicate dal comma 5 del presente articolo.
  2. Nelle fattispecie di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto 7 aprile 2021, il confidi deve presentare richiesta di erogazione del contributo pubblico, utilizzando il modulo disponibile nella sezione “garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti a valere su fondi di garanzia pubblici gestiti dai confidi” del sito internet del Ministero mise.gov.it, il cui schema è riportato nell’allegato al presente decreto.
  3. La richiesta di cui al comma 2 e i previsti allegati devono essere inviati tramite la procedura informatica, resa disponibile nella medesima sezione “garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti a valere su fondi di garanzia pubblici gestiti dai confidi” del sito internet del Ministero, entro i termini di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto 7 aprile 2021.
  4. Nei casi di cui al precedente comma 2, il Ministero procede ad adottare il provvedimento di erogazione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla trasmissione da parte del confidi della richiesta di erogazione del contributo pubblico, previo esperimento delle verifiche volte ad accertare la piena e conforme realizzazione dei progetti di investimento, delle verifiche previste dal Codice antimafia e dell’accertamento della regolarità contributiva del confidi richiedente, a darne comunicazione al confidi all’indirizzo PEC di cui all’articolo 3, comma 6, e ad erogare il contributo pubblico entro 30 (trenta) giorni dall’adozione del provvedimento.
  1. L’erogazione del contributo è effettuata, in tutti i casi, su disposizione del Ministero, dal Gestore del Fondo, in un’unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario dedicato in modo esclusivo alla gestione del fondo rischi, indicato dal confidi nella richiesta di accesso al contributo pubblico, ovvero, nelle fattispecie di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto 7 aprile 2021, nella richiesta di erogazione.

Art. 7.

(Revoche e sanzioni)

  1. Il contributo pubblico concesso al confidi è revocato al ricorrere delle condizioni e con le modalità previste dall’articolo 15 del decreto 7 aprile 2021.
  2. Il Ministero, accertata la sussistenza di una o più delle cause di revoca, procede tramite comunicazione a mezzo PEC alla relativa contestazione al confidi inadempiente, accordando un termine per la trasmissione, da effettuare con le modalità indicate nella procedura informatica, di controdeduzioni e/o documentazione integrativa.
  3. Qualora il confidi non provveda a trasmettere la documentazione entro il termine di cui al comma 2, ovvero qualora la documentazione trasmessa non consenta il superamento dei motivi di revoca contestati, il Ministero provvede ad adottare il provvedimento di revoca del contributo pubblico e a comunicarlo al confidi all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di cui all’articolo 3, comma 6.
  4. Il contributo oggetto di revoca deve essere restituito con le modalità di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto 7 aprile 2021 e dal provvedimento di revoca.

Art. 8.

(Monitoraggio e controlli a campione) 

  1. I confidi gestori del fondo rischi sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio e, comunque, non oltre il termine perentorio del 31 luglio, per il periodo di durata del fondo rischi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto 7 aprile 2021 e fino alla completa definizione di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi, la relazione di monitoraggio.
  2. La relazione di monitoraggio deve essere presentata utilizzando il modulo disponibile nella sezione “garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti a valere su fondi di garanzia pubblici gestiti dai confidi” del sito internet del Ministero mise.gov.it, il cui schema è riportato nell’allegato al presente decreto.
  3. La relazione di monitoraggio, completa di tutti gli allegati in essa richiamati, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del confidi che ha ottenuto il contributo pubblico, o da un procuratore speciale, e deve essere inviata con le modalità indicate nella sezione “garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti a valere su fondi di garanzia pubblici gestiti dai confidi” del sito internet del Ministero mise.gov.it.
  4. Nel caso in cui il confidi risulti assegnatario anche del contributo erogato ai sensi del decreto 3 gennaio 2017, deve presentare un’unica relazione di monitoraggio, utilizzando il modulo il cui schema è riportato nell’allegato al presente decreto.
  5. L’attività di controllo del Ministero è volta a verificare che le risorse del fondo rischi siano utilizzate dai confidi nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto 7 aprile 2021, dai decreti di concessione del contributo pubblico e degli altri obblighi previsti dalla legge.
  1. Il controllo ha ad oggetto i dati e le dichiarazioni contenute nelle richieste di accesso e di erogazione del contributo pubblico, nelle relazioni di monitoraggio e nei relativi allegati.
  2. I controlli di cui al presente articolo sono annuali ed effettuati a
  3. Il Ministero effettua controlli su un campione pari al 5% dei confidi che hanno ottenuto il contributo pubblico.
  1. Dalla popolazione di riferimento sono esclusi, ogni anno, i confidi sottoposti a controllo nei due anni precedenti all’estrazione. Sono esclusi, altresì, i confidi che nei due anni precedenti all’estrazione siano stati sottoposti a controllo nell’ambito del monitoraggio di cui al decreto 3 gennaio 2017.
  2. Per la disciplina dell’attività di monitoraggio e controllo, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dal decreto 7 aprile 2021, si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto 7 febbraio 2019, in quanto compatibili.
  3. Il campione è estratto in modo casuale, prevedendo una percentuale di presenza dei confidi cui è stato erogato un importo di contributo più rilevante in termini quantitativi.

Art. 9.

(Disposizioni finali) 

  1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto 7 aprile 2021.
  2. In ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, in allegato è riportato l’elenco degli oneri informativi per i confidi previsti dal decreto 7 aprile 2021 e dal presente decreto.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.