IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
VISTO il successivo comma 2 che stabilisce che sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale ed all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;
VISTO il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall’articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2 ;
VISTO il decreto ministeriale 30 ottobre 2012, con il quale, per l’anno 2012, la riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all’11,50 per cento;
TENUTO CONTO delle rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 29 della legge n. 341 del 1995;
RITENUTO pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l’anno 2012, la riduzione di cui al citato comma 2 dell’articolo 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell’11,50 per cento;
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 13 novembre 2009, n. 172;
D E C R E T A
La riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l’anno 2013, nella misura dell’11,50 per cento.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it Roma,
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