Decreto ingiuntivo base imponibile ai fini dell'imposta di registro - Cassazione sentenza n. 22840 del 2013La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22840 depositata il 08 ottobre 2013 intervenendo in tema di imposta di registro ha affermato che nel caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale e del fideiussore, l’imposta di registro va determinata in base all’intero importo garantito. 

La vicenda nasce dalla notifica, ad una società, dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro concernente la tassazione di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale e di due fideiussori. Avverso tale atto impositivo il contribuente ricorre alla Commissione Tributaria che in entrambi i gradi accoglie le doglianze del ricorrete annullando l’avviso di liquidazione. In particolare i giudici di secondo grado hanno ritenuto che l’imposta andasse determinata sulla base dell’importo indicato nel provvedimento monitorio e andasse applicata una sola volta, trattandosi di confideiussione.
L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione del giudice di merito ricorre alla Corte Suprema basando il ricorso su tre motivi di censure.
Gli Ermellini hanno accolto le doglianze dell’Ufficio ed hanno cassata la sentenza con il rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale. Nelle motivazioni, i giudici di legittimità, hanno precisato che, a norma dell’articolo 43, lett. f), del D.P.R. n. 131 del 1986, la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro è costituita “per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale dalla somma garantita”. Per cui alla luce del principio della Corte di conseguenza, è irrilevante, in forza del principio di autonomia dei singoli negozi, l’importo dell’atto giudiziario correlato. 

La Corte Suprema ha confermato l’orientamento della giurisprudenza della medesima Corte ha precisato che  in tema di imposta di registro, ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vale il principio dell’autonomia dei singoli negozi, come si desume in modo inequivoco dalla previsione dell’articolo 22 del D.P.R. n. 131 del 1986, la quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate (Cass., sentenze nn. 17899 del 2005 e 6585 del 2008).

La Corte puntualizza che, nel caso di fideiussioni prestate, con atti separati, da più persone per lo stesso debitore e a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in un decreto ingiuntivo (come nella fattispecie), si configura una “confideiussione”, con la conseguenza che: 1) i fideiussori sono solidalmente obbligati all’estinzione del debito (ex art. 1946 c.c.); 2) va sottoposto a tassazione proporzionale uno solo degli atti di prestazione di garanzia (ex artt. 43, I co., lett. f], D.P.R. 131/86 e 6 della Tariffa, allegata al medesimo D.P.R.).