Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016
Erogazione dei premi di risultato e partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
premessa
La pubblicazione del presente decreto e’ stata comunicata con avviso in G.U. n. 112 del 14.05.2016
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO l’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonche` le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;
VISTI i commi da 183 a 186 dello stesso articolo e, in particolare, il comma 186, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000;
VISTO il comma 187 dello stesso articolo, il quale prevede che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
VISTO il comma 188 dello stesso articolo, il quale demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la individuazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182, nonche` delle modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro di cui al comma 189, nonche` le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187 del medesimo articolo;
VISTO il comma 189 dello stesso articolo, il quale prevede che il limite di cui al comma 182 e` aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188;
VISTO il comma 190 dello stesso articolo, il quale modifica il comma 2 e introduce il comma 3-bis all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
VISTO il comma 191 dello stesso articolo, il quale prevede che le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l’anno 2016, 325,8 milioni di euro per l’anno 2017, 320,4 milioni di euro per l’anno 2018, 344 milioni di euro per l’anno 2019, 329 milioni di euro per l’anno 2020, 310 milioni di euro per l’anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022;
VISTO l’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quale prevede che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
VISTO l’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati
DECRETA
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1, commi 182, 189 e 190, della legge n. 208 del 2015, il presente decreto disciplina:
a) i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonche` i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;
b) gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
c) le ulteriori modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 1, lettera a).
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 182 a 185, della legge n. 208 del 2015 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000 al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all’imposta sostitutiva di cui allo stesso comma 182.
Art. 2
(Premi di risultato e criteri di misurazione)
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per premi di risultato si intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
2. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Art. 3
(Partecipazione agli utili)
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile.
2. Agli utili distribuiti ai sensi del comma 1 si applica l’articolo 95, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Art. 4
(Coinvolgimento paritetico dei lavoratori)
1. L’incremento di cui all’articolo 1, comma 189, della legge n. 208 del 2015 e` riconosciuto qualora i contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonche` la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.
2. Non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini di cui al comma 1 i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
Art. 5
(Deposito e monitoraggio dei contratti)
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi 182 e 189, della legge, n. 208 del 2015, il deposito di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015 e` effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del presente decreto, redatta in conformità al modello di cui all’allegato n. 1. Il modello di dichiarazione e` reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – www.lavoro.gov.it e aggiornato con decreto direttoriale.
Art. 6
(Voucher)
1. L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, puo` avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purche` il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione.
3. L’affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa continuano ad essere disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Art. 7
(Efficacia)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi.
2. Nell’eventualità in cui tali erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, l’applicazione del regime di favore e` comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla legge n. 208 del 2015 e dal presente decreto. Nei casi di cui al presente comma, il deposito dei contratti, qualora non ancora effettuato, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente all’autodichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it (sezione pubblicità legale) e, in avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato n. 1
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 21487 depositata il 7 luglio 2022 - La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è eseguita tenendo in considerazione la compagine sociale (con le quote di partecipazione dei singoli consociati) al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7398 - La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31007 - In tema di contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato, l'elemento differenziale rispetto al contratto di lavoro subordinato con…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 3292 depositata il 5 febbraio 2024 - Quando viene contestata, in caso di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3266 depositata il 5 febbraio 2024 - In tema di impresa familiare, la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi del familiare va determinata sulla base della quantità e qualità del lavoro…
- Messaggio n. 3256 del 19 settembre 2023 - Decreto interministeriale del 28 luglio 2023, di modifica del Decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani -…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…