Il parlamento ha approvato il decreto legge n. 76/2013 con la legge n. 99 del 09 agosto 2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale . Nel provvedimento non solo interventi per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, ma anche diverse disposizioni di modifica alle semplificazioni ed agevolazioni.
Credito d’imposta per assunzioni
L’articolo 2 comma 9 ha ampliato il periodo di fruizione, tramite compensazione, del credito d’imposta spettante per l’assunzione, nelle regioni del Mezzogiorno, di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, istituito dal decreto legge 70/2011. Il bonus andrà “speso” entro il 15 maggio 2015, anziché entro due anni dalla data di assunzione, come precedentemente previsto.
Investimenti in start up (articolo 9, comma 16-ter)
L’articolo 9 comma 16-ter proroga anche al 2016 gli incentivi fiscali, previsti per il triennio 2013-2015, in favore delle persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale di imprese “start up innovative” (articolo 29, Dl 179/2012). Il risparmio consiste in una detrazione Irpef del 19% ovvero in una deduzione Ires del 20% delle somme investite. Nel caso in cui le imprese start up siano a vocazione sociale o sviluppino e commercializzino prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, le precedenti percentuali passano, rispettivamente, a 25 e 27.
I commi da 13 a 15-ter dell’articolo 2, modificano la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata prevista dall’art. 2463-bis del codice civile, eliminando per i soci il limite dei trentacinque anni di età, il divieto di cessione delle quote a soci ultra trentacinquenni e la sanzione della nullità in caso di cessione nonostante il divieto e prevedendo che gli amministratori della società non debbano necessariamente essere soci. Contestualmente viene soppressa la figura della società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Viene altresì modificata la disciplina della società a responsabilità limitata, prevedendo in particolare che il capitale sociale possa essere determinato in misura inferiore a diecimila euro e pari almeno ad un euro.
Sempre il contenuto dell’articolo 2 con i commi 16 e 16-ter apporta modifiche ai requisiti della start-up innovativa. In particolare, si prevede la soppressione della norma che imponeva, tra i requisiti per le agevolazioni, che i soci fossero persone fisiche e che detenessero al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci. Viene quindi diminuita dal 20 al 15 per cento la percentuale della spesa che deve essere destinata all’attività di ricerca e sviluppo e si estende il vigente requisito opzionale per la qualifica di start-up innovativa alle imprese con almeno due terzi della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale. Infine, si estendono anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese “start-up innovative”.
Terremoto di maggio 2012 (articolo 11, commi 7 e 8)
Accorpando e rivedendo le norme che regolavano alcuni tipi di agevolazioni riguardanti i soggetti danneggiati dal sisma del maggio dello scorso anno, il nuovo testo prevede la detassazione:di tutte le forme di contributi, indennizzi e risarcimenti ricevuti.
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