DECRETO-LEGGE 02 luglio 2019, n. 61
Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica
Art. 1
Miglioramento dei saldi di finanza pubblica
Per l’anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l’attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, costituiscono economie di bilancio o sono versati all’entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Al fine di conseguire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 1 rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica almeno nella misura di 1.500 milioni di euro, per l’anno 2019 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono corrispondentemente accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo quanto indicato nell’Allegato 1 al presente decreto. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell’ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019, risultante dai monitoraggi di cui agli articoli 12, comma 10 e 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 sono confermati, in tutto o in parte, per l’esercizio in corso o sono resi disponibili.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all’articolo 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogate.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE DELLE SPESE DEI MINISTERI
(Testo dell’allegato)
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