DECRETO-LEGGE 07 novembre 2020, n. 148
Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020
Art. 1
Disposizioni d’urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare
1. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.
2. Fino al rinnovo degli organi di cui al comma 1 è prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2
Disposizioni d’urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali
1. Limitatamente all’anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
2. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, si svolgono entro il 31 marzo 2021.
3. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.
Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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