DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

1. Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Art. 2

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.