INPS – Circolare n. 62 del 6 maggio 2024

Decreto-Legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 marzo 2024, n. 28 – Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria – Misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica – Istruzioni operative e contabili – Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i contenuti delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in favore dei lavoratori dipendenti di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonché la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale previste dal decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, e si forniscono le relative istruzioni operative e contabili.

INDICE

Premessa

  1. Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria

1.1 Destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale

1.2 Finalità e caratteristiche del trattamento straordinario di integrazione salariale

1.3 Aspetti contributivi

1.4 Istruzioni procedurali

1.5 Modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41)

1.6 Modalità operative

1.7 Istruzioni contabili

  1. Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica

2.1 Destinatari dello strumento di sostegno al reddito

2.2 Caratteristiche e regolamentazione dello strumento di sostegno al reddito

2.3 Misura e durata dello strumento di sostegno al reddito

2.4 Lavoratori cui si rivolge lo strumento di sostegno al reddito

2.5 Risorse finanziarie e modalità di pagamento

2.6 Modalità e termini di invio delle domande

2.7 Contribuzione figurativa

2.8 Istruzioni procedurali

2.9 Modalità operative

2.10 Istruzioni contabili

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto–legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”.

Il provvedimento, entrato in vigore il 19 gennaio 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, contiene, tra le altre, una serie di disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, nonché di grandi imprese in stato di insolvenza. Per quanto di competenza dell’Istituto, assume rilievo l’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024, che reca misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in favore dei lavoratori dipendenti di imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso processi di riorganizzazione non ancora completati per la loro complessità.

In particolare, il comma 1 del richiamato articolo 3 prevede la possibilità che – nelle ipotesi in cui, per le menzionate imprese, sia stata disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività di impresa – i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS), già autorizzati o in corso di autorizzazione, possano proseguire nel corso dell’anno 2024, senza soluzione di continuità.

Successivamente il decreto–legge 2 febbraio 2024, n. 9 (NOTA 1), recante “Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”, ha introdotto, tra le altre, una serie di disposizioni volte a tutelare i datori di lavoro appartenenti al settore dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria a decorrere dal 4 febbraio 2024, data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Tra le tutele introdotte assume particolare rilievo quella disciplinata dall’articolo 4 del citato decreto-legge, la quale prevede che l’INPS possa riconoscere una misura di sostegno al reddito, correlata da contribuzione figurativa, in favore dei dipendenti di datori di lavoro privati, in possesso di particolari requisiti, che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte di imprese che gestiscono uno stabilimento di interesse strategico nazionale.

La legge 15 marzo 2024, n. 28 (NOTA 2), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 4/2024, all’articolo 1, comma 2, ha previsto l’abrogazione del decreto-legge n. 9/2024 e ha disposto che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi nel periodo di relativa vigenza.

La medesima legge n. 28/2024 ha altresì trasposto, con alcune modificazioni, nel decreto-legge n. 4/2024 le disposizioni contenute nell’abrogato decreto–legge n. 9/2024, mantenendole, quindi, nell’ordinamento giuridico.

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i trattamenti a sostegno del reddito in commento, come recati dalla legge di conversione n. 28/2024.

  1. Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria

1.1 Destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale

L’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 consente l’accesso a periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ai lavoratori dipendenti delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività d’impresa ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

A tale fine, si precisa che le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 347/2003 si applicano alle imprese che, tra l’altro, possono contare – singolarmente o, come gruppo costituito da almeno un anno – su un numero di dipendenti non inferiore a cinquecento da almeno un anno.

Le imprese interessate dal trattamento di CIGS in oggetto devono avere in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora definiti per la loro complessità, in relazione ai quali sono già stati autorizzati, o sono in corso di autorizzazione, trattamenti straordinari di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024).

Si rammenta che, con i menzionati commi 175 e 176 dell’articolo 1, la legge di Bilancio 2024 (NOTA 3) ha previsto la possibilità che, nell’anno 2024, le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, possono ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 63.300.000 euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Dalla lettura combinata delle disposizioni sopra richiamate consegue che al trattamento di CIGS di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 possono ricorrere le imprese che congiuntamente:

  1. a) gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’esercizio di impresa;
  2. b) siano già state autorizzate – o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la cui istruttoria è in corso di definizione – al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176, della legge di Bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.

1.2 Finalità e caratteristiche del trattamento straordinario di integrazione salariale

La possibilità di ricorrere alla prosecuzione della CIGS ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 trova la sua ratio nella necessità di salvaguardare sia i livelli occupazionali sia il patrimonio di competenze dei dipendenti delle imprese individuate nel precedente paragrafo 1.1.

Si evidenzia che la continuazione dei trattamenti di CIGS è disposta ai sensi dei commi 175 e 176 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 a valere sulle risorse ivi stanziate; ne deriva che la disposizione recata dall’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica né, conseguentemente, specifici finanziamenti.

La norma ha, infatti, lo scopo di assicurare che, a seguito del passaggio dalla gestione ordinaria all’amministrazione straordinaria dell’impresa, la fruizione dei trattamenti di CIGS, già autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi dei citati commi 175 e 176, non si interrompa, ma prosegua senza soluzione di continuità, fermi restando gli obblighi del datore di lavoro per le ipotesi di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto–legge, più avanti illustrate.

L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 lascia, inoltre, inalterata la facoltà, per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria, di richiedere le tutele di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (NOTA 4), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Si ricorda che tale disposizione prevede che, per i dipendenti delle imprese commissariate, la durata dell’intervento di CIGS sia equiparata al termine previsto per l’attività del Commissario.

Infine, il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 introduce una specifica condizione di accesso per i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, nonché per quelli addetti all’implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali.

Al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, viene, infatti, previsto che – in considerazione della complessità dei programmi di riorganizzazione aziendale in atto nelle imprese – i lavoratori di cui trattasi possano essere interessati, a rotazione e previa consultazione sindacale, dai processi di riduzione oraria o di sospensione dell’attività lavorativa solamente laddove non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività inerenti alla sicurezza e alla tutela ambientale o in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

1.3 Aspetti contributivi

Come indicato con le circolari n. 9 del 19 gennaio 2017 e n. 76 del 30 giugno 2022, tenuto conto del combinato disposto di cui agli articoli 20, comma 6, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e 8, comma 8-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale (NOTA 5).

Si evidenzia, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.

1.4 Istruzioni procedurali

In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

– “168 – Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet. (art.1 c.175 l.213/23; art.3 DL.4/24)”.

1.5 Modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41)

Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS in commento preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità, così come illustrate con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e con i successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell’8 luglio 2022 e n. 2902 del 20 luglio 2022.

Si rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

1.6 Modalità operative

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio, relative agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024, i datori di lavoro devono operare come segue.

Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, devono valorizzare il nuovo codice causale “L146”, avente il significato di “Conguaglio CIGS in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico DL n.4/2024”.

Le imprese sono tenute a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del provvedimento di concessione o dalla data del provvedimento medesimo, se successivo (cfr. l’art. 7 del D.lgs n. 148/2015).

Si ricorda che il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro.

1.7 Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili del trattamento CIGS in commento, si richiamano le indicazioni già fornite con il messaggio n. 2948 dell’11 agosto 2023 in ordine all’erogazione del trattamento – sia a conguaglio che a pagamento diretto – nonché alle modalità di accredito della connessa contribuzione figurativa. Non trovano, invece, applicazione le indicazioni relative al contributo addizionale atteso che, come già precisato al precedente paragrafo 1.3, i datori di lavoro interessati dalla misura in questione non sono tenuti al relativo pagamento.

In particolare, la contabilizzazione dell’erogazione diretta dei trattamenti CIGS in argomento da associare al nuovo codice evento “168” di cui al precedente paragrafo 1.4 deve avvenire al conto di onere GAU30458, istituito con il messaggio sopra citato.

Le somme per i trattamenti CIGS posti a conguaglio, individuate con il nuovo codice “L146”, secondo le istruzioni fornite al precedente paragrafo 1.6, devono essere rilevate al conto GAU30459, istituito sempre nell’ambito del medesimo messaggio, già destinato ad accogliere le prestazioni a conguaglio identificate con il codice “L141”.

Si allega la variazione al piano dei conti adeguata nella denominazione alle nuove disposizioni normative (Allegato n. 1).

  1. Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica

2.1 Destinatari dello strumento di sostegno al reddito

La previsione normativa – originariamente recata dall’articolo 4 del decreto–legge n. 9/2024 e, in conseguenza della relativa abrogazione, trasposta, con alcune modifiche, nell’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024 – prevede che l’INPS possa riconoscere, nel 2024, un particolare strumento di sostegno al reddito – in misura pari a quello previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del D.lgs n. 148/2015 e per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane – in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale.

Ai sensi di quanto stabilito dal citato articolo 2-quinquies, possono, quindi, richiedere la misura di sostegno di cui trattasi i datori di lavoro che, congiuntamente:

  1. a) appartengono al settore privato;
  2. b) forniscono beni e servizi (indotto) alle grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale; al riguardo si evidenzia che, ai fini dell’individuazione delle suddette imprese committenti, il comma 1 dell’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024 richiama le disposizioni contenute nell’articolo 2-bis del medesimo decreto-legge, che identifica le imprese in questione in quelle che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 207/2012 ammesse, in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 9/2024 (ossia dal 4 febbraio 2024), all’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’esercizio di impresa, ai sensi del decreto-legge n. 347/2003 (NOTA 6);
  3. c) sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte delle imprese committenti, come sopra identificate.

Per poter fare ricorso alla misura di sostegno al reddito in argomento è necessaria, altresì, una relazione diretta tra la sospensione o riduzione

dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro richiedente l’integrazione salariale e la situazione di crisi dell’impresa committente.

Ai fini dell’individuazione di detta relazione, il comma 2 dell’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024 prevede che il nesso causale sia rinvenibile nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente.

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma: “Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse”.

La sussistenza del requisito richiesto dalla norma (regime di monocommittenza o influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente) deve essere dichiarata dai datori di lavoro all’atto della presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno in commento (cfr. il successivo paragrafo 2.8).

Il comma 3 del citato articolo 2-quinquies stabilisce, inoltre, che – allo scopo di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro – le modalità di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, devono essere individuate in uno specifico accordo quadro tra le associazioni datoriali e quelle sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

2.2 Caratteristiche e regolamentazione dello strumento di sostegno al reddito

La nuova misura di sostegno al reddito di cui trattasi è assimilabile a un nuovo strumento di integrazione salariale, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, cui possono accedere tutti i datori di lavoro del settore privato, esclusi quelli appartenenti al settore agricolo, che, a prescindere dalla loro classificazione ai fini previdenziali, siano in possesso dei requisiti illustrati nel precedente paragrafo 2.1.

La nuova forma di tutela, inoltre, è differente dagli ordinari ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro oggi esistenti (ad esempio, integrazione salariale ordinaria, assegno di integrazione salariale, ecc.). A tale riguardo, si evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024, la nuova misura di sostegno al reddito è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.lgs n. 148/2015. Tale incompatibilità comporta che non possono fruire della nuova forma di tutela i lavoratori che, per i medesimi periodi, siano destinatari dei trattamenti soprarichiamati a titolo esemplificativo. Per effetto di quanto precede, ai fini della gestione delle eventuali richieste di accesso alla nuova misura di sostegno al reddito da parte di datori di lavoro appartenenti ai settori dell’Artigianato e della Somministrazione, tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015 (NOTA 7), l’Istituto riterrà che la proposizione dell’istanza da parte degli stessi datori di lavoro equivalga a implicita dichiarazione di non avere fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell’assegno di integrazione salariale a carico dei predetti Fondi di solidarietà.

Con riferimento agli aspetti afferenti alla regolamentazione del nuovo strumento di tutela, si evidenzia che trattandosi di una misura di sostegno al reddito differente dagli strumenti di integrazione salariale previsti a regime, non trovano applicazione molteplici disposizioni ordinamentali contenute nel D.lgs n. 148/2015.

Per richiedere la nuova misura di sostegno, infatti, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, fermo restando l’invio – alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – di una informativa in cui, richiamando l’accordo quadro sottoscritto in sede ministeriale, vengono indicate le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto la nuova misura di sostegno al reddito e il numero dei lavoratori interessati (cfr. il comma 4 dell’art. 2- quinquies).

Conseguentemente, alle domande di accesso alla prestazione in argomento non si applicano gli articoli 14 e 24 del D.lgs n. 148/2015.

Inoltre, i datori di lavoro non devono osservare le disposizioni di tipo procedimentale dettate dagli articoli 15 e 25 del medesimo decreto legislativo.

In caso di ricorso al nuovo strumento di tutela, i datori di lavoro non sono, inoltre, tenuti al versamento del contributo addizionale, secondo le misure e i criteri previsti dal medesimo D.lgs n. 148/2015.

In assenza di espressa esclusione legislativa, deve invece considerarsi operante la previsione recata dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015; conseguentemente, è necessario che i lavoratori posseggano, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di sostegno al reddito in commento, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda.

Restano a carico dei predetti datori di lavoro le quote di TFR maturate dai propri dipendenti, in relazione alla retribuzione persa a seguito della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro connessa alla fruizione della misura di sostegno al reddito disciplinata dal citato articolo 2-quinquies.

Si evidenzia, infine, che i periodi di utilizzo della nuova misura di sostegno al reddito non incidono ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale previste rispettivamente dagli articoli 4, 12, 22 e 30 del D.lgs n. 148/2015.

2.3 Misura e durata dello strumento di sostegno al reddito

L’articolo 2-quinquies del decreto–legge n. 4/2024 prevede che il sostegno al reddito spettante ai lavoratori dipendenti, per le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia determinato in misura pari a quello previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del D.lgs n. 148/2015. Conseguentemente, il trattamento in argomento ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Si ricorda, inoltre, che, a seguito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), a fare tempo dal 1° gennaio 2022, il massimale del trattamento di integrazione salariale è stato unificato e che lo stesso è indipendente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. In conseguenza dell’indicizzazione prevista dal comma 6 dell’articolo 3 del D.lgs n. 148/2015, per l’anno 2024, il trattamento massimo, per la generalità dei lavoratori, è fissato in misura pari a 1.392,89 euro (NOTA 8).

Riguardo alla durata della nuova misura di sostegno, il comma 1 dell’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024 prevede che la tutela possa essere concessa per un massimo di sei settimane – prorogabile fino a un massimo di dieci settimane – da utilizzare, anche in modo frazionato, per periodi compresi tra la data successiva a quella di sottoscrizione, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell’accordo quadro previsto dal comma 3 dell’articolo 2-quinquies del decreto–legge n. 4/2024 e il 31 dicembre 2024.

2.4 Lavoratori cui si rivolge lo strumento di sostegno al reddito

Il comma 1 dell’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024 stabilisce che l’integrazione al reddito ivi prevista può essere riconosciuta ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato, escluso quello agricolo, come individuati al precedente paragrafo 2.1.

A tale riguardo, si precisa che la nuova misura di sostegno al reddito può interessare tutti i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data di presentazione della domanda, con la sola eccezione del personale con qualifica dirigenziale.

2.5 Risorse finanziarie e modalità di pagamento

In relazione a quanto disposto dall’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024, la misura di sostegno di cui trattasi è concessa nel limite massimo complessivo di spesa di 16,7 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008.

Le attività di monitoraggio sul rispetto del tetto di spesa sono affidate all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo massimo stanziato, non emette ulteriori provvedimenti concessori.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 del citato articolo 2-quinquies, le predette integrazioni al reddito sono erogate ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, direttamente dai datori di lavoro, i quali provvedono, quindi, a porre a conguaglio gli importi anticipati nella denuncia UniEmens mensile, nel rispetto dei termini decadenziali semestrali stabiliti dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall’INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie in cui vertono.

2.6 Modalità e termini di invio delle domande

Il comma 8 dell’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024 affida all’Istituto la disciplina in ordine ai termini e alle modalità di presentazione delle richieste di accesso alla nuova misura di sostegno al reddito. Al riguardo, si osserva che il comma 3 del medesimo articolo 2-quinquies stabilisce che le modalità di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, devono essere individuate in uno specifico accordo quadro tra le associazioni datoriali e quelle sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; ne consegue che la sottoscrizione del menzionato accordo è propedeutica all’invio delle domande di accesso al trattamento di sostegno al reddito in questione.

In merito ai termini di presentazione delle istanze, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. In considerazione, tuttavia, della fondamentale rilevanza che assume la sottoscrizione in sede ministeriale del richiamato accordo quadro, si evidenzia che la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa non può, in ogni caso, essere anteriore al giorno successivo a quello di stipula del medesimo accordo.

In ordine al termine di invio telematico delle domande, come sopra individuato, si precisa che lo stesso non riveste carattere decadenziale;

tuttavia, al fine di garantire una gestione più celere dell’iter di riconoscimento della misura di sostegno al reddito, è opportuno che la domanda sia trasmessa con la massima tempestività.

2.7 Contribuzione figurativa

L’articolo 2-quinquies del decreto–legge n. 4/2024 ha previsto che la nuova misura di sostegno al reddito sia correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

Considerate le caratteristiche e le finalità del nuovo strumento di tutela, la contribuzione figurativa di cui trattasi è accreditata secondo le regole dettate dall’articolo 6 del D.lgs n. 148/2015.

2.8 Istruzioni procedurali

In “Sistema UNICO” è stato creato il nuovo codice intervento “700”, che definisce il nuovo strumento “Integrazione salariale unica” (ISU).

Nell’ambito del predetto nuovo codice intervento è istituita la nuova causale codice evento “701” – “ISU – Crisi aziende dell’indotto ex art. 2 quinquies DL n. 4/2024”.

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “701”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Si ricorda che, in caso di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità, così come illustrate con la circolare n. 62/2021 e con i successivi messaggi n. 2519/2022, n. 2743/2022 e n. 2902/2022.

Si evidenzia che, con riferimento alla misura di sostegno al reddito di cui all’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024, l’invio dei menzionati flussi da parte del datore di lavoro non è soggetto a termine decadenziale; tuttavia, al fine di assicurare un più celere completamento delle attività connesse al pagamento dell’integrazione di cui trattasi, è opportuno che la trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) avvenga con la massima tempestività.

Riguardo alle modalità di compilazione delle istanze, i datori di lavoro privati come individuati nel precedente paragrafo 2.1, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, possono presentare la domanda per il nuovo strumento “Integrazione Salariale Unica” (ISU) tramite la piattaforma “OMNIA IS”, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nella home page, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.

Da tale sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Si precisa che, nella home page della procedura, alla voce “documenti”, è comunque reperibile il manuale utente in formato .pdf.

Come anticipato al precedente paragrafo 2.1, l’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024 prevede che il possesso del requisito previsto dalla norma per l’accesso alla nuova misura di sostegno al reddito (regime di monocommittenza o influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente) debba essere dichiarato dai datori di lavoro all’atto della presentazione della domanda. Conseguentemente, nell’istanza deve essere resa una dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui i datori di lavoro autocertificano la sussistenza del requisito in loro possesso.

La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro con l’autocertificazione fornita all’atto della presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno di cui trattasi è effettuata dall’Istituto, secondo quanto disposto dall’articolo 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

2.9 Modalità operative

Per tutte le domande presentate, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari delegati devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket).

Ai fini della compilazione delle denunce individuali, deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “ISU”, avente il significato di “Integrazione salariale unica”; ai fini della valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati, devono essere seguite le consuete modalità.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto:

– Elemento <Lavorato> = N;

– Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);

– Elemento <CodiceEventoGiorn> = ISU.

Con riferimento al valore da indicare nell’elemento <DiffAccredito>, si precisa che lo stesso deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.

L’elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda.

Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata dall’Istituto all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento “ISU”.

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio, relative agli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024, i datori di lavoro devono operare come segue.

Successivamente all’autorizzazione per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L145”, avente il significato di “conguaglio ISU articolo 2-quinquies del DL n. 4/2024”, relativo ad autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Come già anticipato al paragrafo 2.5, in caso di conguaglio, trova applicazione il termine decadenziale semestrale di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

Nelle ipotesi di cessazione di attività, i datori di lavoro possono richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

2.10 Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile della nuova misura di sostegno al reddito prevista dall’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024, comprensiva della contribuzione figurativa, si istituiscono i seguenti conti, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata GAU.

Per il pagamento diretto della prestazione, connessa al nuovo codice evento “701” – “ISU – Crisi aziende dell’indotto ex art. 2 quinquies DL n. 4/2024”, tramite procedura automatizzata, viene istituito il conto:

– GAU30558 – Onere per i trattamenti di integrazione salariale unica (ISU), a favore dei datori di lavoro appartenenti al settore dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria per l’anno 2024, corrisposti direttamente – articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.

Il debito per la rilevazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria è rilevato al conto in uso GPA10029 che, come per l’onere sulle prestazioni, segue le modalità già definite con l’utilizzo del conto di interferenza GPA55170.

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari sono riaccreditate e contabilizzate con il flusso procedurale in uso e contraddistinte, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, al codice di bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito– GA (Gestione assistenziale)”.

Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:

– GAU24558 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale unica (ISU), a favore dei datori di lavoro appartenenti al settore dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria – art. 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.

A tale ultimo conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente 01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale).

Gli importi relativi alle partite che alla fine dell’esercizio risultino ancora da definire, sono imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura recupero indebiti (RI), al conto esistente GAU00030.

Il codice bilancio 01094 deve essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

Per la contabilizzazione delle prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate tramite il sistema del conguaglio, si denomina il seguente conto di nuova istituzione:

– GAU30559 – Onere per i trattamenti di integrazione salariale unica (ISU), a favore dei datori di lavoro appartenenti al settore dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, per l’anno 2024, conguagliato con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, da abbinare al codice elemento “L145”, avente il significato di “conguaglio ISU articolo -2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024”, relativo ad autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

La contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a carico dello Stato, è da attribuire al nuovo conto di seguito riportato, (sezione Dare), in contropartita dei conti già in uso della serie XXX22NNN delle gestioni previdenziali d’iscrizione dei lavoratori:

– GAU32558 – Onere per i contributi figurativi relativi al periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale unica (ISU), a favore dei datori di lavoro appartenenti al settore dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, per l’anno 2024.

I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, vengono curati direttamente dalla Direzione generale.

Si riportano nell’Allegato n. 2 le variazioni apportate al piano dei conti.

Note:

(1) Il decreto-legge n. 9/2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2024 ed è entrato in vigore il 3 febbraio 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) La legge 15 marzo 2024, n. 28, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024 ed è entrata in vigore il 19 marzo 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3) Cfr. la circolare n. 4 del 5 gennaio 2024, paragrafo 3.7.

(4) Nel richiamare le indicazioni in materia illustrate nella circolare n. 20 del 28 novembre 2017, pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si evidenzia che la CIGS di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge n. 148/1993, opera in deroga ai limiti temporali di durata previsti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 e che la domanda di accesso al relativo trattamento non soggiace ai termini di trasmissione stabiliti dall’articolo 25 del medesimo decreto legislativo; per tale trattamento resta fermo, invece, l’obbligo di esperimento della procedura di consultazione sindacale e di esame congiunto di cui all’articolo 24 del D.lgs n. 148/2015.

(5) Cfr. sul punto la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 16 febbraio 2018.

(6) Le disposizioni del decreto-legge n. 347/2003, si applicano alle imprese che, tra l’altro, possono contare – singolarmente o come gruppo costituito da almeno un anno – su un numero di dipendenti non inferiori a cinquecento.

(7) Si ricorda che i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi previsti dall’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015 non sono gestioni dell’INPS.

(8) L’importo massimo di 1.392,89 euro, al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (5,84%), si attesta, per l’anno 2024, in misura pari a 1.311,56 euro (cfr. la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024)

Allegato 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazioneV
Codice contoGAU30458
Denominazione completaOnere per i trattamenti straordinaridi integrazione salariale (CIGS) a favore delle imprese di interesse strategico nazionale, in amministrazione straordinaria, e/o con provvedimenti già autorizzati, o in corso di autorizzazione, corrisposti direttamente ai beneficiari- art.42 D.L. n. 75/2023- articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 18 gennaio 2024, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.
Denominazione abbreviataCIGS.AZ.STRAT.NAZ.AM.STR.-A42DL75/23-A3,D.L.4/24-DIR.
Validità e Movimentabilità08/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancio3U1205009
Tipo variazioneV
Codice contoGAU24458
Denominazione completaEntrate varie – recuperi e reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese di interesse strategico nazionale, in amministrazione straordinaria, e/o con provvedimenti già autorizzati, o in corso di autorizzazione – art.42 D.L. n. 75/2023- articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 18 gennaio 2024, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.
Denominazione abbreviataE.V-REC.REINT.CIGS.AZ.STRAT.NAZ.-A42DL75/23- A3,DL.4/24
Validità e Movimentabilità08/2023 – S
Capitolo/Voce di bilancio3E1309001
Tipo variazioneV
Codice contoGAU30459
Denominazione completa Onere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) a favore delle imprese di interesse strategico nazionale, in amministrazione straordinaria, e/o con provvedimenti già autorizzati, o in corso di autorizzazione, ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 42 D.L. n. 75/2023 – articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 18 gennaio 2024, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.
Denominazione abbreviataCIGS.AZ.STRAT.NAZ.AM.STR.-A42DL75/23- A3,DL4/24 -DM
Validità e Movimentabilità08/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancio3U1205002
Tipo variazioneV
Codice contoGAU32459
Denominazione completaOnere per i contributi figurativi relativi all’ulteriore periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, a favore delle imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria e/o con provvedimenti già autorizzati, o in corso di autorizzazione – art.42 D.L. n. 75/2023 – articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 18 gennaio 2024, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.
Denominazione abbreviataON.CTR.FIG.CIGS.INT.STRAT.NAZ.-A42DL75/23- A3DL.4/24
Validità e Movimentabilità08/2023 -P10
Capitolo/Voce di bilancioUTB14001604

Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazioneI
Codice contoGAU30558
Denominazione completaOnere per i trattamenti di integrazione salariale unica (ISU), a favore dei datori di lavoro appartenenti al settore dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria per l’anno 2024, corrisposti direttamente – articolo 2, quinquiens, del decreto-legge n. 4/2024, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.
Denominazione abbreviataISU AZIENDE DELL’INDOTTO IN AMM.STR.-A2,QUINQUIENS DL.4/24-DIR
Validità e Movimentabilità03/2024 -P10
Capitolo/Voce di bilancio3U1205009
Tipo variazioneI
Codice contoGAU24558
Denominazione completaEntrate varie – recuperi e reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale unica (ISU), a favore dei datori di lavoro appartenenti al settore dell’indotto delle gran-di imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria – articolo 2, quinquiens, del decreto-legge n. 4/2024, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.
Denominazione abbreviataE.V-REC.REINTR.ISU.AZ.INDOTTO A.S.-A2, QUINQUIENS D.L.9/24 (ndr A2, QUINQUIENS D.L.4/24)
Validità e Movimentabilità03/2024 – S
Capitolo/Voce di bilancio3E1309001
Tipo variazioneI
Codice contoGAU30559
Denominazione completaOnere per i trattamenti di integrazione salariale unica (ISU), a favore dei datori di lavoro appartenenti al settore dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, per l’anno 2024, conguagliati con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – articolo 2, quinquiens, del decreto-legge n. 4/2024, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.
Denominazione abbreviataISU AZIENDE DELL’INDOTTO IN AMM.STR.-A2, QUINQUIENS DL.4/24-DM
Validità e Movimentabilità03/2024 -P10
Capitolo/Voce di bilancio3U1205002
Tipo variazioneI
Codice contoGAU32558
Denominazione completaOnere per i contributi figurativi relativi al periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale unica (ISU), a favore dei datori di lavoro appartenenti al settore dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, per l’anno 2024.
Denominazione abbreviataON.CTR.FIG. ISU AZIENDE DELL’INDOTTO INA.S.-A2, QUINQUIENS, DL.4/24.
Validità e Movimentabilità03/2024 -P10
Capitolo/Voce di bilancioUTB1400160