Decreto sviluppo Italia 2.0
Sezione I – Agenda e identità digitale
Sezione II – Amministrazione Digitale e dati di tipo aperto
Sezione III- Agenda digitale per l’Istruzione e la Cultura Digitale
Sezione IV – Sanità digitale
Sezione V – Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica
Sezione VI – Giustizia Digitale
Sezione VII – Ricerca, Innovazione e Comunità intelligenti
Sezione VIII – Assicurazioni, Mutualità e Mercato Finanziari
Sezione IX – Misure per la nascità e lo sviluppo di Imprese start-up Innovative
Sezione X – Ulteriore misure per la crescita del Paese
(GU n. 294 del 18-12-2012 – Suppl. Ordinario n.208)
RICERCA, INNOVAZIONE E COMUNITA’ INTELLIGENTI
Art. 19
Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
1. All’articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
«3-bis. L’Agenzia promuove altresi’ la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell’Agenda digitale italiana e in conformita’ al programma europeo Horizon 2020, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunita’ intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, ((tenendo conto delle singole specificita’ territoriali e della copertura delle aree a bassa densita’ abitativa,)) e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilita’ ambientale, ((i trasporti e la logistica,)) la difesa e la sicurezza, nonche’ al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale.». 2. I progetti di cui all’articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, cosi’ come introdotto dal comma 1, riguardano: a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l’integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo; b) le attivita’ di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni; c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica; d) le attivita’ di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacita’ competitiva delle piccole e medie imprese. ((d-bis) le attivita’ di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l’utilizzazione della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale.)) ((2-bis. Al comma 3 dell’articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: « Le risorse finanziarie trasferite all’Agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate alle finalita’ di cui all’articolo 20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l’attuazione dei compiti ad essa assegnati».)) 3. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla realizzazione dell’Agenda digitale italiana, sono indicati di intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e ((il Ministro))
dell’istruzione, universita’ e ricerca. 4. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l’Agenzia effettua una chiamata alla manifestazione d’interesse da parte di imprese singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in associazione con organismi di ricerca, per la realizzazione dei grandi progetti strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due fasi: a) valutazione tecnico-scientifica, affidata all’Agenzia, di ammissibilita’ al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di modifiche dei progetti presentati; b) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria dei progetti ammessi, anche sulla base dell’uso combinato di contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o altri strumenti di debito e garanzia. A tale specifico fine, massimizzando la leva finanziaria delle risorse pubbliche impegnate nei progetti dalle varie amministrazioni, puo’ essere utilizzato un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio denominato Risksharingfacility per l’innovazione digitale-RSFID. Per l’implementazione della RSFID il Ministro dello sviluppo economico, il ((Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca)) e il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di collaborazione con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti o altri investitori istituzionali. L’accordo quadro di collaborazione prevede le regole di governance e le modalita’ di funzionamento della RSFID e viene adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del ((Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca)) e del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il ((Ministro dell’economia e delle finanze.)) 5. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l’Agenzia, attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e altre amministrazioni pubbliche competenti, anche ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, definisce gli ambiti territoriali e l’oggetto dei possibili progetti, individua le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti precommerciali. I singoli appalti sono aggiudicati dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, quale centrale di committenza della regione o della diversa amministrazione pubblica competente alla relativa gestione. Le attivita’ connesse alle specifiche intese ((o accordi di programma stipulati)) con l’Agenzia per l’Italia Digitale sono svolte dalle regioni e delle altre amministrazioni pubbliche competenti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. Nell’ipotesi di cui al comma 2, ((lettere c) e d-bis))), trova applicazione il comma 9. ((6-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera d), una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali per lo sviluppo dei grandi progetti strategici di cui al comma 3-bis dell’articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 1 del presente articolo, a disposizione dell’Agenzia e’ destinata a progetti di ricerca che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, eventualmente svolti in collaborazione con grandi imprese o organismi di ricerca, con gli indirizzi tematici di cui al comma 2.)) 7. Per le iniziative di cui al presente articolo, e’ riservata una quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche’ una quota non superiore a 100 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 61 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012. L’utilizzo delle risorse riservate ai sensi del presente comma e’ effettuato nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica con le medesime modalita’ di utilizzo dei predetti fondi. Per la stessa finalita’ possono essere utilizzate anche risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione. 8. Per le finalita’ dell’articolo 47, comma 2-bis, lettera e), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 9. L’accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, (( lettere c) e d-bis) )), e’ disciplinato con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sulla base dei seguenti criteri: a) previsione che, l’Agenzia per l’Italia digitale, previa intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, pubblichi con cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie gia’ esistenti sul mercato; b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare rilevanza; c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilita’ dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate; d) valutazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale delle manifestazioni d’interesse pervenute in termini di rilevanza sociale, accessibilita’, innovativita’, scalabilita’ e successiva attivazione degli appalti precommerciali finalizzati all’individuazione della migliore soluzione;
e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano divulgati e resi disponibili a terzi.
Sezione VII RICERCA, INNOVAZIONE E COMUNITA’ INTELLIGENTI
Art. 20
Comunita’ intelligenti
1. L’Agenzia per l’Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunita’ intelligenti. A tal fine l’Agenzia, sentito il comitato tecnico di cui al comma 2: a) predispone annualmente il piano nazionale delle comunita’ intelligenti-PNCI e lo trasmette entro il mese di febbraio al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo;
b) entro il mese di gennaio di ogni anno predispone il rapporto annuale sull’attuazione del citato piano nazionale, avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12; c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunita’ intelligenti, e procedurali nonche’ di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita’ intelligenti;
d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunita’ intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo. 2. ((E’ istituito presso l’Agenzia per l’Italia digitale il Comitato tecnico delle comunita’ intelligenti, formato da undici componenti in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel settore delle comunita’ intelligenti, nominati dal direttore generale dell’Agenzia, di cui uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall’Unione delle province d’Italia e altri sei scelti dallo stesso direttore generale, di cui uno proveniente da atenei nazionali, tre dalle associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative, uno dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e uno dall’Agenzia stessa. Il comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il Presidente. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita’ comunque definiti. I suoi componenti durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.)) 3. Il comitato tecnico delle comunita’ intelligenti propone all’Agenzia il recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo della piattaforma nazionale di cui al comma 9, collabora alla supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentiti l’Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’ adottato lo Statuto della cittadinanza intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri: a) definizione dei principi e delle condizioni, compresi i parametri di accessibilita’ e inclusione digitale ai sensi delle disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche delle comunita’ intelligenti; b) elencazione dei protocolli d’intesa tra l’Agenzia e le singole amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del piano nazionale delle comunita’ intelligenti. I protocolli sono aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale. 5. L’Agenzia e le singole amministrazioni locali interessate stabiliscono congiuntamente le modalita’ di consultazione pubblica periodica mirate all’integrazione dei bisogni emersi dalla cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di cui ai commi precedenti. 6. La sottoscrizione dello Statuto e’ condizione necessaria per ottenere la qualifica di comunita’ intelligente.
7. Il rispetto del protocollo d’intesa, misurato dall’Agenzia avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12, e’ vincolante per l’accesso a fondi pubblici per la realizzazione di progetti innovativi per le comunita’ intelligenti. 8. Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione sul territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilita’, l’integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative dei sistemi regionali e comunali e l’adattamento ai diversi contesti territoriali, l’agenzia opera in collaborazione con le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie e i comuni per la programmazione e l’attuazione delle iniziative del PNCI di cui al comma 1, lettera a). 9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia per l’Italia digitale, sentito il Comitato di cui al comma 2, istituisce, definendone le modalita’ per la gestione, la piattaforma nazionale delle comunita’ intelligenti e le relative componenti, che includono: a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni; b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi; ((b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali di cui all’articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;)) c) il sistema di monitoraggio. 10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni l’Agenzia: a) promuove indirizzi operativi e strumenti d’incentivazione alla pratica del riuso anche attraverso meccanismi di aggregazione della domanda; b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi standard per l’indicizzazione e la condivisione delle applicazioni presenti nel catalogo; c) definisce standard tecnici aperti e regole di interoperabilita’ delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli appalti pubblici concernenti beni e servizi innovativi per le comunita’ intelligenti. 11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi informativi prodotti dalle comunita’ intelligenti, l’Agenzia: a) cataloga i dati e i servizi informativi con l’obiettivo di costituire una mappa nazionale che migliori l’accesso e faciliti il riutilizzo del patrimonio informativo pubblico; b) favorisce il processo di metadatazione attraverso l’elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla condivisione e al riutilizzo efficace del patrimonio informativo pubblico; c) definisce standard tecnici per l’esposizione dei dati e dei servizi telematici; d) promuove, attraverso iniziative specifiche quali concorsi, eventi e attivita’ formative, l’utilizzo innovativo e la realizzazione di servizi e applicazioni basati sui dati delle comunita’ intelligenti. 12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e per valutare l’impatto delle misure indicate nel piano nazionale delle comunita’ intelligenti, l’Agenzia, sentito il comitato tecnico, di concerto con ISTAT: a) definisce, sentita l’ANCI, un sistema di misurazione basato su indicatori statistici relativi allo stato e all’andamento delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunita’ intelligenti e della qualita’ di vita dei cittadini; tra tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di risultato;
indicatori relativi alle applicazioni tecnologiche funzionali alle misure adottate delle comunita’ intelligenti; indicatori di spesa o investimento; i dati dei bilanci delle pubbliche amministrazioni oggetto della misurazione, da acquisire dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base dello schema di classificazione adottato nell’ambito della stessa, individuando uno schema comune di riclassificazione che ne faciliti la lettura e l’utilizzo in riferimento al sistema di indicatori definito;
indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei cittadini e della loro soddisfazione rispetto ai servizi della comunita’ in cui risiedono; b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell’ISTAT e degli enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati, promuove sistemi e applicazioni di visualizzazione e provvede affinche’ i dati raccolti all’interno del sistema di monitoraggio delle comunita’ intelligenti siano accessibili, interrogabili e utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con la definizione di « dati di tipo aperto »; c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma 1, lettera b), l’analisi delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunita’ intelligenti, con particolare riguardo allo stato di attuazione e all’effettivo conseguimento degli obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunita’ intelligenti;
d) individua, sentita l’ANCI, i meccanismi per l’inclusione progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei comuni che non abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano nazionale delle comunita’ intelligenti. 13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei bandi per progetti di promozione delle comunita’ intelligenti, clausole limitative dell’accesso ai relativi benefici per le amministrazioni pubbliche che: a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui al comma 10 le specifiche tecniche e le funzionalita’ delle applicazioni sviluppate;
nel caso siano nella disponibilita’ del codice sorgente e l’applicazione sia rilasciata con una licenza aperta, esse condividono altresi’ tutti i riferimenti necessari al riutilizzo; 14. ((Ai fini della realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 9, l’Agenzia per l’Italia digitale potra’ riutilizzare basi informative e servizi previsti per analoghe finalita’, compresi quelli previsti nell’ambito del sistema pubblico di connettivita’ di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) 15. L’Agenzia per l’Italia digitale svolge le attivita’ di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 16. L’inclusione intelligente consiste nella capacita’, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonche’ progettare ed erogare servizi fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attivita’ delle comunita’ intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato all’innovazione tecnologica. 17. L’accessibilita’ dei sistemi informatici di cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l’inclusione intelligente costituiscono principi fondanti del piano nazionale delle comunita’ intelligenti e dello statuto delle comunita’ intelligenti nonche’ delle attivita’ di normazione, di pianificazione e di regolamentazione delle comunita’ intelligenti. 18. Nelle procedure di appalto per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni pubbliche che aderiscono allo statuto delle comunita’ intelligenti, il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti con il decreto di cui al comma 4 e’ fatto oggetto di specifica voce di valutazione da parte della stazione appaltante ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. L’Agenzia per l’Italia digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati, sul rispetto del presente comma. 19. L’inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18: a) e’ rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili; b) comporta responsabilita’ dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
20. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 19 e dal presente articolo, all’incarico di Direttore generale di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((20-bis. All’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:)) a) alla lettera b), dopo le parole: «anche di tipo aperto,» sono inserite le seguenti: «anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione,»;)) b) alla lettera f), le parole: « anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez,» sono sostituite dalle seguenti: « anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Formez e l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione,».)) ((20-ter. All’articolo 22, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
» sono aggiunte le seguenti: « e per il personale dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione».))
Sezione VII
RICERCA, INNOVAZIONE E COMUNITA’ INTELLIGENTI
(( Art. 20-bis
Informatizzazione delle attivita’ di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti ))
((1. Con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle attivita’ di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) ((2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate, in particolare, le modalita’ per la tenuta informatica dei registri previsti nell’ambito delle attivita’ giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimita’, nonche’ le regole e le modalita’ di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.)) ((3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella ))Gazzetta Ufficiale((.)) ((4. Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.)) ((5. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))
Sezione VII
RICERCA, INNOVAZIONE E COMUNITA’ INTELLIGENTI
(( Art. 20-ter
Interventi urgenti connessi all’attivita’ di protezione civile ))
((1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all’attivita’ di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e’ autorizzato, nei limiti delle risorse finanziarie che verranno assegnate nell’anno 2013 dal Dipartimento della protezione civile, sulla base dell’accordo quadro decennale, a prorogare, anche oltre i sessanta mesi, in deroga all’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, i contratti a tempo determinato del personale ricercatore e tecnologo in servizio, in attesa del contratto collettivo nazionale in corso di elaborazione dal Dipartimento della funzione pubblica e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013.))
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