AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 249849/RU del 30 aprile 2024
Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191 – Articolo 6-bis, di modifica dell’articolo 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) che assoggetta alle disposizioni dell’articolo 62-quater i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione (cosiddetti “aromi”), e che disciplina, altresì, lo smaltimento delle scorte – Informativa
L’articolo 62-quater, comma 7-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 – introdotto dall’articolo 6-bis del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 – prevede che “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis”.
Il successivo comma 7-quinquies, del sopra citato articolo 62-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, introdotto dal già menzionato articolo 6-bis del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, stabilisce che “Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita”.
Con determinazione direttoriale prot. n. 207869/RU del 9 aprile 2024, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia, sono già state emanate le prime disposizioni di attuazione con le quali, conseguentemente, sono state apportate modifiche alla determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, prot.n. 83685/RU.
Al fine di completare le misure di attuazione dell’articolo 62-quater, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotti dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è stata pubblicata la determinazione del 29 aprile 2024 prot. n. 248171/RU, oggetto della presente informativa.
È stato, altresì, pubblicato il testo consolidato della determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, con cui sono stati stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (di seguito ‘pli’).
Per le rivendite di generi di monopolio non si è ritenuto procedere con analogo intervento di coordinamento atteso che la legittimazione alla vendita dei pli e “dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui all’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504” (in seguito definiti ‘aromi’) è ricondotta ex lege nell’ambito della concessione per la vendita dei tabacchi, trattandosi di soggetti espressamente autorizzati giusta previsione di cui all’articolo 62-quater, comma 5, decreto legislativo citato.
Di seguito una breve premessa di ordine sistematico.
I primi due articoli della determinazione direttoriale hanno a oggetto, rispettivamente, modifiche testuali alla determinazione direttoriale del 29 marzo 2021 e la disciplina relativa allo smaltimento di aromi presenti presso le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e gli altri esercizi di vendita.
La determina direttoriale si compone anche di un terzo articolo inserito per dare attuazione alla determinazione direttoriale della già citata determinazione direttoriale del 9 aprile 2024, con cui si disciplina lo smaltimento, presso gli esercizi legittimati alla vendita di pli, delle scorte le cui confezioni risultino sprovviste dell’indicazione della quantità di prodotto espressa in millilitri e della conseguente assegnazione del codice identificativo univoco, che deve essere riportato sulle suddette confezioni o, in alternativa, nella landing page del QR code.
Passando all’articolato normativo, l’articolo 1, in particolare, indica gli interventi redazionali relativi al testo della citata determinazione direttoriale del 29 marzo 2021 per estendere agli aromi la disciplina prevista per i pli.
L’articolo 2 è dedicato a disciplinare le modalità dello smaltimento di aromi presenti presso le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e gli altri esercizi di vendita, tenuto conto che l’articolo 62-quater, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ha previsto il termine minimo di sei mesi decorrenti dalla data di adozione della stessa determinazione direttoriale.
Prima di illustrare il contenuto dei sei commi di cui si compone l’articolo 2, occorre premettere che l’indicazione “altri esercizi di vendita” utilizzata nel citato comma 7-quinquies, ha comportato la necessità di specificare a quali esercizi commerciali sia riferibile detta locuzione. A tal riguardo, nel testo della determinazione del 29 aprile 2024, prot. n. 248171/RU, è stata inserita la distinzione tra “esercizi autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo” ed “esercizi non autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo”, intendendo con la prima dizione far riferimento ai patentini e con la seconda a tutti gli altri esercizi commerciali estranei alla rete di vendita dei tabacchi, dei pli e dei prodotti assimilati.
In ragione della suddetta distinzione merceologica e della correlata diversa destinazione dei prodotti offerti alla clientela, nella determinazione è stato previsto per gli “esercizi non autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo”, un diverso termine entro il quale provvedere allo smaltimento delle scorte degli aromi, in quanto non sottoposti alla medesima disciplina dei pli.
Tanto premesso, i commi da 1 a 4 dell’articolo 2 sono dedicati alla rete di vendita dei prodotti da fumo, dei prodotti liquidi da inalazione e degli altri prodotti soggetti a imposta di consumo.
Si prevede che le rivendite, i negozi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e i patentini, possono vendere, entro il 31 ottobre 2024, le eventuali scorte di aromi non conformi alle disposizioni di cui al comma 7-quater dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di cui dispongano al 30 aprile 2024; al fine di consentire, in sede di verifica, l’individuazione di tali scorte, è previsto che questi esercizi devono poter dimostrare, con atto avente data certa, di aver acquistato detti prodotti entro il 30 aprile 2024.
Nel periodo dal 1° maggio 2024 e il 31 luglio 2024 è consentito, ai suddetti esercizi, l’acquisto, presso importatori, produttori, distributori e soggetti autorizzati all’istituzione e gestione di un deposito di pli, gli aromi non conformi alle disposizioni di cui al comma 7-quater dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, se identificati riportando il numero del lotto e la data di produzione nel documento di accompagnamento dei prodotti stessi o, in alternativa, nella landing page di un QR code da apporre sul documento medesimo.
Questi strumenti di identificazione hanno la funzione di consentire di distinguere, nei sei mesi previsti dal citato comma 7-quinquies dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli aromi cui si applica la disciplina dei pli, definita nel medesimo articolo 62-quater, dagli aromi destinati a utilizzi diversi (ad esempio, alimentare).
Di conseguenza, è previsto che, nel citato semestre, le rivendite, i negozi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e i patentini possono vendere al pubblico gli aromi identificati mediante il numero del lotto e la data di produzione presente nel documento di accompagnamento dei prodotti stessi o, in alternativa, nella landing page di un QR code da apporre sul documento medesimo ma, poiché l’estensione agli aromi della disciplina relativa ai pli comporta anche l’estensione dell’obbligo di assicurare il rispetto del divieto di vendita ai minori, previsto dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli aromi sopra indicati, come i pli, non potranno essere venduti a soggetti minorenni.
Gli ultimi due commi dell’articolo 2 sono dedicati agli “esercizi non autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo”, identificabili come estranei alla rete di vendita del tabacco e dei prodotti assimilati, rispetto ai quali il richiamato articolo 62-quater, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede che l’Agenzia disciplini modalità e tempi di smistamento delle eventuali giacenze di aromi non conformi alle disposizioni del medesimo articolo.
A tal riguardo, il comma 5 prevede che detti esercizi possono vendere al pubblico, entro il 30 aprile 2025 le giacenze dei citati aromi di cui dispongono al 30 aprile 2024. In analogia con quanto previsto al comma 2 per le rivendite, i negozi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e i patentini, il comma 6 prevede che anche gli “esercizi non autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo” devono poter dimostrare, con atto avente data certa, di aver acquistato tali prodotti entro il 30 aprile 2024.
Va da sé che a decorrere dal 1° maggio 2024 gli “esercizi non autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo” non potranno acquistare né porre in vendita aromi identificati mediante il numero del lotto e la data di produzione presente nel documento di accompagnamento dei prodotti stessi o, in alternativa, nella landing page di un QR code da apporre sul documento medesimo, in quanto detti elementi sono volti a identificare gli aromi che la disciplina di cui al citato articolo 62-quater, commi 7-quater e 7-quinquies destina a essere miscelati con i pli e, pertanto, commercializzabili esclusivamente presso la rete di vendita dei tabacchi, dei pli e dei prodotti assimilati.
Come anticipato, l’articolo 3 è dedicato a disciplinare lo smaltimento dei pli, le cui confezioni risultino sprovviste degli elementi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) e all’articolo 4, comma 4 della determinazione direttoriale 18 marzo 2021, come modificata dalla determinazione direttoriale 9 aprile 2024, contenenti o meno nicotina, presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato, nelle farmacie, nelle parafarmacie e nei patentini.
A tal riguardo, il comma 9 dell’articolo 12-bis della citata determinazione direttoriale 18 marzo 2021, come modificata dalla determinazione direttoriale 9 aprile 2024, prevede che i pli, contenenti o meno nicotina, destinati all’immissione in consumo, registrati per la commercializzazione alla data del 30 aprile 2024, le cui confezioni risultino sprovviste degli elementi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) e all’articolo 4, comma 4, possono essere smaltiti sino al 31 dicembre 2024.
Tenuto conto che detto termine si riferisce ai soggetti autorizzati all’istituzione e gestione di un deposito di pli, nella bozza di determinazione direttoriale è previsto che le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e i patentini possono smaltire le scorte dei pli, sprovviste dei citati elementi, entro il termine del 31 dicembre 2025, per consentire di poter disporre di almeno un anno per perfezionare lo smaltimento di dette scorte di pli mediante vendita al pubblico.
Da ultimo, si rileva che la previsione di un termine entro il quale, ai soggetti indicati nell’articolo 62-quater, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, è consentito smaltire le scorte di aromi non conformi all’articolo 62-quater, comma 7-quater, di fatto non comporterà l’interruzione definitiva della commercializzazione di aromi destinati a utilizzi diversi dalla miscelazione con i pli (come detto, ad esempio, per uso alimentare), presso le rivendite, i negozi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e i patentini, né presso gli “esercizi non autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo”.
Infatti, fermo restando l’obbligo di smaltire entro il 31 ottobre 2024 o 30 aprile 2025 le scorte degli aromi acquisite entro il 30 aprile 2024, gli aromi destinati a utilizzi diversi dalla miscelazione con i pli potranno legittimamente continuare a essere venduti, compatibilmente con il perimetro merceologico di competenza degli esercizi commerciali.
Completata nei termini sopra rappresentati la disamina di quanto disposto con determinazione del 29 aprile 2024 prot. n. 248171/RU, si chiariscono ulteriori profili di eventuale dubbio interpretativo al fine di assicurare il maggior grado di conformità da parte degli utenti.
Un primo profilo attiene agli oneri procedimentali cui sono tenuti i soggetti che intendono vendere i cosiddetti aromi. Al riguardo occorre distinguere varie ipotesi.
Con riguardo alla fattispecie dei soggetti già legittimati ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, e delle ulteriori disposizioni di attuazione di cui alla determinazione direttoriale prot. n. 92923 del 29 marzo 2021 in materia di rete di vendita, che intendono effettuare altresì la vendita degli aromi di cui al 62-quater, questi potranno proseguire la vendita dei citati prodotti senza effettuare alcuna comunicazione; parimenti gli Uffici dei monopoli non dovranno adottare alcun adempimento al riguardo, atteso che sono prodotti che cumulativamente possono essere venduti dal soggetto già autorizzato.
Con riguardo alla diversa ipotesi dei soggetti che intendono chiedere per la prima volta l’autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al 62-quater, la citata richiesta di autorizzazione dovrà intendersi riferita all’unica possibile ipotesi, ovverosia la vendita di entrambi i prodotti.
Correlativamente, gli Uffici territorialmente competenti dovranno rilasciare autorizzazione unica alla vendita dei pli e aromi, sempre che, ovviamente, sussistono i prescritti requisiti.
È superfluo, inoltre, precisare che ai prodotti (inclusi gli aromi) di cui all’art. 62-quater, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si applicano le disposizioni degli artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Ultimo profilo inciso dalle novità normative dettate in materia di aromi, attiene al calcolo della prevalenza sia essa semestrale che biennale in occasione del rinnovo, prevista rispettivamente dall’articolo 2 e 10 della determinazione direttoriale del 21 marzo 2021, prot. n. 92923; infatti, in materia di prevalenza è di tutta evidenza che i corrispettivi derivanti dalla vendita degli aromi si cumulano agli altri corrispettivi di vendita dei pli, secondo i criteri già individuati dalla determinazione appena citata, cui si fa integrale rinvio quanto a tale aspetto.