AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 474132/RU del 18 luglio 2024
Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191 – Articolo 6-bis, di modifica dell’articolo 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise) che assoggetta ad imposta di consumo i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui all’articolo 62-quater, cosiddetti “aromi”, a decorrere dal 1° maggio 2024 – Informativa
Di seguito all’informativa dell’11 aprile 2024, prot. n. 214009/RU, in riferimento allo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater, dell’articolo 62-quater, del decreto legislativo n. 504 del 1995, non conformi alle disposizioni del predetto articolo, da parte dei depositi che effettuano anche la vendita on line, si rileva e precisa quanto segue.
La determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, prot. n. 83685/RU, come modificata dalla determinazione del 9 aprile 2024, prot. n. 207869/RU, prevede, all’articolo 12-bis, comma 1, che lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater, dell’articolo 62-quater, del decreto legislativo n. 504 del 1995, non conformi alle disposizioni del predetto articolo, detenute da importatori, produttori e distributori alla data del 30 aprile 2024, è consentito sino al 31 luglio 2024.
Tenuto conto che la ratio della normativa primaria è quella di evitare che possano essere venduti al consumatore finale prodotti non conformi oltre il termine stabilito (31 ottobre 2024), i soggetti autorizzati all’istituzione e gestione di deposito fiscale ai sensi della normativa in materia, che abbiano preventivamente comunicato all’Agenzia il sito per la vendita on line, ai fini dell’effettuazione di tale vendita ai consumatori finali, potranno detenere e cedere ai consumatori finali gli aromi non conformi non oltre la data del 31 ottobre 2024; i prodotti non conformi (ovvero non resi conformi) detenuti alla predetta data dovranno essere distrutti secondo le vigenti disposizioni in materia.