AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 214009/RU dell’ 11 aprile 2024
Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191 – Articolo 6-bis, di modifica dell’articolo 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise) che assoggetta ad imposta di consumo i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui all’articolo 62-quater, cosiddetti “aromi”, a decorrere dal 1° maggio 2024 – Informativa
L’articolo 6-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha modificato l’articolo 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise) e, in particolare, il comma 1 ha aggiunto, al suindicato articolo 62-quater, i commi 7-quater e 7-quinquies e il comma 2 ha stabilito che “le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024”.
Il comma 7-quater, dell’articolo 62-quater, del Testo unico delle accise, sancisce che le disposizioni di cui al medesimo articolo si applicano, oltre che ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, altresì, ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui all’articolo 62-quater; stabilisce inoltre che i cosiddetti “aromi” sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Il successivo comma 7-quinquies, del citato articolo 62-quater, dispone che con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del medesimo articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori, e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita.
In attuazione delle suindicate disposizioni legislative, è stata emanata la determinazione direttoriale del 9 aprile 2024, prot. 207869/RU con la quale sono state apportate le modifiche alla determinazione del 18 marzo 2021, prot. n. 83685/RU, che a suo tempo aveva adottato le disposizioni di attuazione dell’articolo 62-quater, comma 4, del Testo unico delle accise, nonché dell’articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6, come modificati dall’articolo 1, commi 1124 e 1125, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per la regolare distribuzione, anche in caso di vendita a distanza effettuata nel territorio nazionale, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
In particolare, la determinazione direttoriale del 9 aprile 2024, prot. 207869/RU, in ossequio alle disposizioni innovative del citato articolo 62-quater, disciplina il regime di commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione e dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui all’articolo 62-quater stesso.
La citata determinazione del 9 aprile 2024 contiene altresì le disposizioni transitorie per i titolari di deposito e per i rappresentanti fiscali, precedentemente autorizzati ai sensi sia del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 sia della determina del 18 marzo 2021, nonché il termine relativo allo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater non conformi alle disposizioni del suindicato articolo, detenute da importatori, produttori e distributori.
Il termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti non conformi presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita sarà stabilito con separata determinazione direttoriale, attenendo tale disposizione, ratione materiae, alla specifica filiera di distribuzione al dettaglio dei prodotti di cui trattasi.
Per le tipologie di avvertenze in lingua italiana e le modalità di approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis, dell’articolo 62-quater, relative ai prodotti di cui al comma 7-quater, si rimanda ad ulteriore apposita determinazione direttoriale, in via di definizione.
L’articolo 1 introduce, rispetto alla previgente determinazione del 18 marzo 2021, la definizione degli «aromi» quali “prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione”.
L’articolo 2 stabilisce, per i soggetti giuridici che intendono produrre, distribuire e commercializzare gli aromi, un regime autorizzatorio preventivo rispetto all’inizio dell’attività, analogo a quello sancito per i depositi fiscali di tabacchi lavorati e di prodotti liquidi da inalazione, prevedendo specifiche disposizioni per i nuovi istanti e un’apposita disciplina transitoria per i soggetti già autorizzati.
Ai fini dell’autorizzazione alla istituzione e gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione e di aromi di cui all’articolo 62-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l’articolo 2 stabilisce che i soggetti interessati presentano all’Agenzia una domanda, completa dei relativi allegati, recante i dati nonché le dichiarazioni riportate nel medesimo articolo 2, utilizzando il modello pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “L’attività – Accise – Modulistica – Prodotti liquidi da inalazione e aromi” da inviare, appositamente compilato, all’indirizzo dir.tabacchi.circolazione@pec.adm.gov.it
A seguito della ricezione dell’istanza, l’Agenzia procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza stessa, alla verifica tecnica dei locali adibiti a deposito. In caso positivo, entro trenta giorni il soggetto istante è tenuto a consegnare la cauzione di cui all’articolo 3 della determinazione all’Agenzia la quale, nei successivi trenta giorni, adotta il provvedimento di autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito ovvero il provvedimento di diniego.
Il comma 9 del medesimo articolo 2 individua le cause di decadenza e revoca delle autorizzazioni della specie.
Inoltre, l’articolo 2, ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, al fine di disciplinare talune fattispecie emerse di recente, prevede alcune disposizioni concernenti l’ampliamento e il trasferimento della sede di deposito, nonché il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni della specie ad altro soggetto giuridico, stabilendo specifici adempimenti anche ai fini della cauzione.
L’articolo 3, integrato con le disposizioni relative agli aromi, prevede che la cauzione è prestata nei modi di cui all’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni entro 30 giorni dalla verifica effettuata presso il deposito dall’Ufficio territoriale competente.
La garanzia deve essere rilasciata a prima richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, deve avere validità annuale, con rinnovo automatico salvo disdetta da comunicarsi 60 giorni prima della scadenza. La garanzia deve continuare ad avere efficacia per un periodo di sei mesi successivi alla data di scadenza, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli e delle verifiche di competenza.
La causale deve recare la seguente formulazione: “a garanzia dell’imposta di consumo dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione e di aromi, ai sensi dell’articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504/1995”.
Il beneficiario è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Accise – Piazza Mastai, 12 -00153 Roma (C.F. 97210890584).
Non devono essere utilizzati modelli per il cauzionamento dei diritti doganali, considerato che gli stessi non riportano le specifiche previste in materia di prodotti liquidi da inalazione e aromi indicate all’articolo 3, comma 2, della determinazione e sopra riportate.
Le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie devono riportare nel gruppo firma l’indicazione in carattere stampato del soggetto che la sottoscrive per conto della società assicuratrice/bancaria, devono essere sottoscritte con firma autografa leggibile o con firma digitale, e corredate dell’attestazione dell’autenticità della firma e del relativo potere di sottoscrizione.
Nel caso di firma digitale (CADES e PADES) la stessa deve essere apposta utilizzando un certificato di firma, in corso di validità, rilasciato da un ente accreditato in grado di identificarne in modo certo il titolare. Il documento non deve essere modificato dopo l’apposizione della firma.
È cura delle parti verificare che entrambe le firme (del contraente e dell’Ente Garante) siano leggibili.
Qualora l’attestazione (NOTA 1) dei poteri di firma del dipendente faccia riferimento a una procura generale conferita dall’Ente garante a determinate categorie di soggetti, detto atto deve essere trasmesso in copia unitamente all’attestazione specificata.
L’importo della cauzione è pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta di consumo gravante su tutto il prodotto giacente alla data del primo gennaio e del primo luglio di ciascun anno solare.
Il «prodotto giacente nel deposito», come definito all’articolo 2, è il numero delle confezioni di prodotti liquidi da inalazione con e senza nicotina e di aromi rimanenti nel deposito e risultanti dai registri di carico, e scarico e rimanenze dei prodotti finiti distintamente per le marche di cui all’articolo 4, comma 1.
Il soggetto istante provvederà a indicare nella dichiarazione contenuta nell’istanza il prodotto giacente nel deposito – avendo cura in particolare di specificare, ai fini della cauzione, il numero delle confezioni e la quantità totale in millilitri di prodotti liquidi da inalazione distintamente per prodotti contenenti nicotina, prodotti senza nicotina e aromi – che stima di avere in giacenza nel deposito all’avvio dell’attività.
L’imposta di consumo è calcolata applicando alla quantità complessiva di prodotto giacente (prodotti liquidi con nicotina e senza nicotina e aromi) l’aliquota unitaria prevista dal provvedimento di cui all’articolo 62-quater, comma 1-bis per i prodotti con nicotina, per i prodotti senza nicotina e per gli aromi.
L’importo della cauzione è pari al 10 per cento dell’imposta calcolata come sopra descritto. Tali elementi devono essere esplicitamente indicati nell’istanza.
I dati dichiarati per la prestazione della cauzione ai fini dell’autorizzazione saranno oggetto di puntuale verifica da parte dell’Agenzia.
Qualora i dati non siano indicati ovvero l’importo sia irrisorio o tale da non poter essere considerato espressione di una valutazione ponderata e realistica, l’istanza sarà ritenuta inammissibile e non sarà possibile procedere alla relativa istruttoria.
In via ordinaria il prodotto giacente è oggetto di verifica alle date indicate all’articolo 3, comma 3, della determinazione.
L’importo della cauzione commisurato al prodotto giacente come previsto ai sensi dell’articolo 3, comma 3, in corso di attività, non può comunque essere inferiore all’imposta media dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione e di aromi nei periodi di imposta relativi a ciascun semestre dell’anno solare.
Il soggetto autorizzato è tenuto autonomamente, a pena di decadenza dall’autorizzazione, a verificare la congruità della propria cauzione e a adeguarla nei termini indicati secondo quanto previsto dall’articolo 3, commi 3 e 4.
Pertanto, considerato lo spirito della norma e la funzione precipua della cauzione che è quella di garantire l’imposta effettivamente dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione con e senza nicotina all’attualità, sarà cura del depositario, al fine di evitare continue revisioni degli importi garantiti, effettuare, al momento della prestazione della garanzia, una stima rispondente dei prodotti che intende immettere in consumo e pertanto dei prodotti che intende detenere stabilmente in giacenza nel deposito sulla base della quale commisurare la cauzione.
In sede di primo adeguamento è opportuno prevedere un importo congruo da garantire che tenga conto dell’attività commerciale svolta e del relativo sviluppo della stessa e dunque degli eventuali ulteriori incrementi dell’imposta dovuti.
L’articolo 4 stabilisce che, ai fini del rilascio dei codici di commercializzazione per gli aromi, i soggetti autorizzati sono tenuti alla preventiva comunicazione all’Agenzia dei medesimi elementi informativi previsti per i prodotti liquidi da inalazione, tra i quali è stata introdotta la possibilità di comunicare, ove disponibile, il codice a barre apposto sulla confezione.
I codici di commercializzazione relativi agli aromi, analogamente a quanto avviene per quelli attribuiti ai prodotti liquidi da inalazione, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia.
In conseguenza delle nuove disposizioni, sono stati introdotti, ai fini della razionalizzazione delle banche dati, meccanismi di controllo dei codici identificativi univoci volti alla cancellazione di questi ultimi, qualora non più utilizzati da oltre due anni o per i quali lo stato della notifica effettuata sul sistema «Common Entry Gate – EU-CEG» non risulti più attivo.
Con riferimento agli aspetti legati al rilascio e alla gestione dei codici univoci di commercializzazione, sono state stabilite ulteriori disposizioni, quali l’indicazione sul confezionamento della quantità di prodotto in esso contenuta nonché del codice identificativo univoco.
Sono state, inoltre, previste specifiche circa la composizione e il confezionamento del campione da presentare per il rilascio dei codici di commercializzazione, al fine di avviare un piano di analisi di laboratorio anche per questa categoria di prodotti, in analogia a quanto già avviene per quelli del tabacco.
L’articolo 5 prevede che il deposito sia dotato di distinte aree o spazi, immediatamente identificabili, destinati allo stoccaggio esclusivo e separato di prodotti con nicotina, di prodotti senza nicotina e aromi e di prodotti destinati ad altri Stati.
Inoltre, tra gli obblighi del depositario, tale articolo prevede per il soggetto autorizzato quello di comunicare mensilmente all’Agenzia l’elenco dei punti di vendita e dei depositi riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno di essi le marche di prodotti liquidi da inalazione e di aromi cedute, il numero delle confezioni, la quantità di prodotto contenuta in ciascuna confezione, espressa in millilitri, il quantitativo complessivo espresso in litri. Tale comunicazione deve essere resa anche in assenza di immissioni in consumo, valorizzando a zero i relativi campi numerici.
Inoltre, ai fini dell’attuazione del comma 3-bis dell’articolo 62-quater, del Testo unico delle accise, il soggetto autorizzato è tenuto a richiedere i contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione contenenti o meno nicotina nonché degli aromi da immettere in consumo nel territorio dello Stato e a provvedere alla relativa consuntivazione.
L’articolo 6 reca disposizioni in ordine alla contabilità dei depositi, la cui tenuta è incentrata sull’emissione di bollette di carico e scarico dei prodotti i cui movimenti, per ciascuna marca, devono essere corrispondentemente annotati nei registri di carico scarico e rimanenze nonché sulla compilazione di un prospetto riepilogativo delle movimentazioni intervenute in ciascun periodo di imposta (quindicina) a titolo di cessione dei prodotti ai punti di vendita e ai consumatori finali. Tale prospetto, da trasmettere anche in assenza di immissioni in consumo, valorizzando a zero i relativi campi numerici, riporta gli elementi informativi dei prodotti immessi in consumo, tra i quali il prezzo di vendita a confezione e il debito di imposta relativo a ciascuna quindicina, le cui modalità di versamento sono disciplinate dal successivo articolo 7.
Ai fini dell’attribuzione a ciascun prodotto, da parte dell’Ufficio Disciplina tabacchi, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, del codice identificativo univoco (articolo 4), nonché delle comunicazioni mensili e quindicinali delle immissioni in consumo da inviare allo stesso Ufficio (articoli 5 e 6), devono essere trasmesse tramite procedura informatizzata presente sul portale PLI-PAT, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia alla sezione Home/Servizi digitali/Area riservata/Interattivi /Tabacchi/ Portale PLI-PAT.
L’articolo 7 contiene la disciplina relativa al versamento delle imposte, nonché all’accertamento e ai controlli.
L’articolo 8 disciplina gli obblighi del rappresentante fiscale. In particolare, per quanto attiene alla cauzione, detto soggetto – non abilitato alla fabbricazione, ricezione, detenzione o spedizione di prodotti liquidi da inalazione e di aromi – è tenuto alla prestazione della cauzione di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, di importo pari al valore dell’imposta media di consumo, gravante sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi con e senza nicotina e di aromi, dovuta nei periodi di imposta relativi a un semestre.
In sede di comunicazione della nomina del rappresentante fiscale è necessario che sia specificato l’ammontare presuntivo dell’imposta gravante sulle immissioni in consumo dei prodotti liquidi con e senza nicotina e degli aromi, dovuta nei periodi di imposta relativi a un semestre.
Il rappresentante fiscale è tenuto, inoltre, autonomamente, a pena di decadenza dall’autorizzazione, a verificare la congruità della propria cauzione e ad adeguarla, nei termini indicati, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4.
L’articolo 9 stabilisce le disposizioni contabili relative alle movimentazioni dei prodotti all’interno dei depositi nonché dispone l’obbligo per il soggetto autorizzato e il rappresentante fiscale di utilizzare le procedure informatizzate finalizzate alla gestione telematizzata degli adempimenti previsti dalla suddetta determinazione direttoriale, qualora vengano adottate dall’Agenzia.
L’articolo 10 della determinazione contiene disposizioni in materia di vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione e degli aromi. In particolare, qualora il soggetto autorizzato, nella specifica attività di gestione del deposito, voglia effettuare la vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione e degli aromi ai sensi del citato articolo 21, comma 11, del decreto legislativo n. 6/2016, è tenuto a comunicarne preventivamente le modalità di effettuazione, nonché gli indirizzi internet dei siti web utilizzati e direttamente riconducibili al medesimo soggetto autorizzato, tramite i quali vengono offerti in vendita i prodotti soltanto da parte del titolare del deposito stesso. Poiché, secondo quando stabilito dal citato articolo 21, restano fermi i “divieti” (rectius: gli obblighi e le sanzioni) previsti dall’articolo 25 del Testo unico delle leggi sulla protezione e assistenza della maternità e dell’infanzia (Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316), il soggetto autorizzato a gestire il deposito è tenuto a richiedere all’acquirente dei prodotti l’esibizione di un documento di identità al fine di accertarne la maggiore età. Si fa rilevare che a chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.”
Il soggetto autorizzato è tenuto ad assicurare il rispetto dei criteri di congruità ed equivalenza, quanto a prezzi e quantità, nell’offerta di prodotti liquidi da inalazione effettuata tramite il canale fisico e quello on-line.
I siti web non preventivamente e formalmente comunicati nonché quelli che offrono i prodotti secondo modalità non conformi a quelle definite, potranno essere sottoposti ad inibizione ai sensi dell’articolo 102, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, senza il riconoscimento di alcun indennizzo a carico dell’Agenzia.
L’articolo 11 della determinazione prevede che la circolazione dei prodotti liquidi da inalazione e degli aromi di cui all’articolo 62-quater è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione. Le modalità per l’approvvigionamento dei contrassegni, le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative sono stabilite con apposita determinazione direttoriale.
L’articolo 12 della determinazione contiene le disposizioni transitorie per i titolari di depositi di prodotti liquidi da inalazione nonché per i rappresentanti fiscali autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014.
L’articolo 12-bis contiene ulteriori disposizioni transitorie:
– il comma 1 stabilisce al 31 luglio 2024 il termine per lo smaltimento delle scorte degli aromi non conformi alle disposizioni dell’articolo 62-quater, comma 7-quater, del Testo unico accise, detenute da importatori, produttori e distributori alla data del 30 aprile 2024;
– il comma 2 prevede che il termine per lo smaltimento delle scorte degli aromi, non conformi alle disposizioni del medesimo articolo 62-quater, comma 7-quater, presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita è stabilito con separata determinazione direttoriale, attenendo tale disposizione, ratione materiae, alla specifica filiera di distribuzione al dettaglio dei prodotti di cui trattasi;
– il comma 3 prevede che i prodotti di cui al comma 1 non conformi alle disposizioni di cui al comma 7-quater, dell’articolo 62-quater, del Testo unico delle accise, sono identificati riportando il numero del lotto e la data di produzione nel documento di accompagnamento dei prodotti o in alternativa nella landing page di un QR CODE da apporre su tale documento;
– i commi dal 4 al 7 contengono disposizioni cui sono tenuti i soggetti istanti, i titolari di depositi di prodotti liquidi da inalazione nonché i rappresentanti fiscali, autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e della determinazione direttoriale del 21 marzo 2021, prot. n. 83685/RU.
In particolare, con riferimento agli obblighi inerenti alla cauzione, le disposizioni indicate stabiliscono l’obbligo di adeguamento dell’importo garantito tenendo conto anche degli aromi che, non ricompresi nel regime delle scorte, si intendono commercializzare a decorrere dal 1° maggio 2024. (NOTA 2)
La documentazione dovrà pervenire entro 30 giorni a decorrere dalla data citata del 1° maggio 2024.
In tale circostanza sarà necessario che i soggetti autorizzati provvedano ad integrare specificamente anche la dicitura della causale della cauzione già prestata, riportando quella di seguito indicata: “a garanzia dell’imposta di consumo dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione e di aromi, ai sensi dell’articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504/1995”.
I soggetti istanti alla data del 30 aprile 2024 che intendano commercializzare anche gli aromi provvederanno a trasmettere una dichiarazione integrativa relativa al prodotto giacente di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, stimato alla data della dichiarazione medesima, indicando specificamente l’importo del 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta di consumo gravante sul prodotto giacente dichiarato;
– il comma 8 prevede che la comunicazione degli elementi di cui all’articolo 4, comma 1, ai fini della registrazione dei prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, è consentita a decorrere dalla data del 15 aprile 2024 tramite procedura informatizzata presente sul portale PLI-PAT, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia alla sezione Home/Servizi digitali/Area riservata/Interattivi /Tabacchi/Portale PLI-PAT. L’operatore potrà, pertanto, presentare tramite il suddetto portale l’istanza di registrazione relativa agli aromi, analogamente a quanto già effettua per i prodotti liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina. Per gli ulteriori dettagli relativi alle modalità operative con cui utilizzare le nuove funzionalità introdotte ai fini della registrazione degli aromi, si rimanda al manuale utente pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia alla sezione Home/Accise/Modulistica/Tabacchi/ Prodotti liquidi da inalazione;
– i commi 9 e 10 stabiliscono che i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, destinati all’immissione in consumo, registrati per la commercializzazione alla data del 30 aprile 2024, le cui confezioni risultano sprovviste degli elementi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), e all’articolo 4, comma 4, possono essere smaltiti sino al 31 dicembre 2024. Con separata determinazione direttoriale verrà stabilito il termine per lo smaltimento dei medesimi prodotti presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita.
L’articolo 13 stabilisce, quali disposizioni finali, che non è consentita l’immissione in libera pratica di prodotti destinati ad essere forniti nel territorio nazionale a soggetti diversi dai depositari o dai rappresentanti fiscali autorizzati e che, per quanto non previsto dalla determinazione, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi lavorati di cui all’articolo 61 del Testo unico delle accise e al decreto del Ministro delle Finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni.
—
Note:
(1) L’attestazione di firma eventualmente redatta con dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 deve riportare il luogo e la data, essere sottoscritta e corredata di copia completa del documento di identità del firmatario in corso di validità.
(2) Per il calcolo della cauzione si rinvia al testo dell’articolo 3 commi 3 e 4.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Rendicontazione dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di…
- Modalità e requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione circolazione e vendita dei prodotti contenenti nicotina “nicotine pouches” - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 modificazioni all’articolo 62-quater.1 del D. Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - Risoluzione n.…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 13 ottobre 2020, n. 351851/RU - Negozi autorizzati alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione di cui all’articolo 62-quater del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
- AGENZIA DELLE DOGANE - Determinazione 13 ottobre 2020, n. 350874/RU - Autorizzazione alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione: serve impegno a non detenere e vendere infiorescenze, foglie, resine, oli o aromi contenenti sostanze derivate da…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…