Decreto Sviluppo 2012
TITOLO I – Misure urgenti per le infrastrutture l’edilizia ed i trasporti
Capo I – Infrastrutture – Misure per l’attrazione di capitali privati (artt. 1-4 bis)
Capo II – Infrastrutture – Misure di semplificazione e accelerazione (artt. 5-8)
Capo III – Misure per l’edilizia (artt. 9-13 ter)
Capo IV – Misure per i trasporti (artt. 14-17)
Capo IV bis – Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’ mediante veicoli a basse emissioni complessive (artt. 17 bis – 17 terdecies)
TITOLO II – Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione (artt. 18-22)
TITOLO III – Misure urgenti per lo sviluppo economico
Capo I – Misure per la crescita sostenibile (artt. 23-31)
Capo II – Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese (art. 32-32 bis)
Capo III – Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali (art. 33)
Capo IV – Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico (artt. 34-40)
Capo V – Ulteriori misure a sostegno delle imprese (artt. 41-52)
Capo VI – Misure per accelerare l’apertura dei servizi pubblici locali al mercato (art. 53)
Capo VII – Ulteriori misure per la giustizia civile (artt. 54-56)
Capo VIII – Misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo (artt. 57-59 quater)
Capo IX – Misure per la ricerca scientifica e tecnologica (artt. 60-63)
Capo X – Misure per il turismo e lo sport (artt. 64-67)
Capo X bis – Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile2009, nonche’ per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati (art. 67 bis-67 octies)
TITOLO IV – Disposizioni finanziarie (artt. 68-70)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83
Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (in supplemento ordinario n. 129/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 147 del 26 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese.».
(GU n. 187 del 11-8-2012 )
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )). A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L’EDILIZIA ED I TRASPORTI
Capo I
Infrastrutture – Misure per l’attrazione di capitali privati
Art. 1
Integrazione della disciplina relativa all’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa’ di progetto – project bond
1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle societa’ di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.
2. All’articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «e dalle societa’ di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa’ di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’ le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. E’ ammessa l’emissione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 157 (( del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 )), anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell’infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilita’ di cui sia titolare.
Art. 2
Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione
1. All’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’alinea e’ (( sostituito dal )) seguente:
«1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilita’ economica dell’operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le societa’ di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche’, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»;
b) il comma 2-ter e’ soppresso;
c) al comma 2-quater:
1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
2) le parole: «di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»;
d) dopo il comma 2-quater e’ inserito il seguente: «2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto gia’ individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.».
Art. 3
Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilita’ nella finanza di progetto
1. All’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione alle procedure di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e’ sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita’ per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.».
2. All’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Lo studio di fattibilita’ da porre a base di gara e’ redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalita’ coinvolte nell’approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita’. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilita’ a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. (( Gli oneri connessi all’affidamento di attivita’ a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto ))».
Art. 4
(( Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni
1. All’articolo 51, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
b) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014». ))
(( Art. 4 bis
Contratto di disponibilita’
1. All’articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contratto determina le modalita’ di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorita’. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore»; b) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L’amministrazione aggiudicatrice puo’ attribuire all’affidatario il ruolo di autorita’ espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Infrastrutture – Misure di semplificazione e accelerazione
Art. 5
Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
1. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi’ definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.».
2. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ((
introdotto dal comma 1 del presente articolo )), le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’individuazione delle prestazioni professionali.
Art. 6
Utilizzazione crediti d’imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali
1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l’articolo 26, e’ inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Utilizzazione di crediti d’imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali). – 1. A decorrere dall’esercizio 2012, il limite massimo determinato dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa’ per azioni.
2. I rimborsi dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilita’ interno.».
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini
1. Per le attivita’ di cui al numero 80 della Tabella dell’Allegato I del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall’articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (( Resta fermo quanto previsto dall’articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. ))
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita’ di cui al comma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti, nonche’ una relazione riportante, per gli aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti. (( 2-bis. All’articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». ))
3. All’articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (( (soppressa) ));
c) prove di laboratorio su terre e rocce.».
Art. 8
Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera
1. Al fine di reintegrare l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell’importo originariamente previsto, per la realizzazione delle opere e delle attivita’ connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 e’ autorizzata la spesa di (( 9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro )) per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015.
(( 1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e’ destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015. ))
2. All’articolo 14, comma 2, (( primo periodo )), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: «urgente», sono aggiunte le seguenti: «. (( Il Commissario straordinario )), con proprio provvedimento, puo’ nominare uno o piu’ delegati per specifiche funzioni.».
(( 2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine di cui al comma 5 dell’articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l’espressione del parere sui progetti relativi alle predette opere da rendere ai sensi del medesimo comma 5, e’ stabilito in trenta giorni non prorogabili. A tale fine il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute straordinarie, procede all’esame dei progetti relativi al grande evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita’. Nel caso in cui il parere debba essere espresso dai comitati tecnici amministrativi di cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e’ fissato entro trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita’ di cui al periodo precedente. ))
(( 2-ter. All’articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito A.N.A.S» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta degli interessati, e sentita la societa’ ANAS Spa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare». ))
3. A seguito dell’ampliamento e della risistemazione degli spazi espositivi della Pinacoteca di Brera e del riallestimento della relativa collezione, il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, nell’anno 2013, costituisce la fondazione di diritto privato denominata «Fondazione La Grande Brera», con sede in Milano, finalizzata al miglioramento della valorizzazione dell’Istituto, nonche’ alla gestione secondo criteri di efficienza economica.
4. La Fondazione di cui al comma 3 e’ costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e del codice civile. L’atto costitutivo prevede il conferimento in uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell’immobile che la ospita, nonche’ degli eventuali ulteriori beni mobili e immobili individuati con apposito decreto ministeriale. Lo statuto della Fondazione prevede l’esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d’arte e delle raccolte in uso o nella titolarita’ della Fondazione.
5. Oltre al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, che assume la qualita’ di fondatore, possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 3, in qualita’ di soci promotori, secondo le modalita’ stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede, che assumano l’impegno di contribuire stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al Ministero. Possono altresi’ diventare soci, previo consenso del fondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalita’ stabilite dallo statuto.
6. Il funzionamento della Fondazione di cui al comma 3 e’ assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato annualmente dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali per un importo pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con specifico riferimento alle risorse di parte corrente.
7. La Fondazione di cui al comma 3 puo’ avvalersi di personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualita’ di soci promotori, sulla base di protocolli d’intesa stipulati ai sensi dell’articolo 23-bis, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I protocolli d’intesa prevedono l’integrale rimborso della spesa per il suddetto personale alle amministrazioni di appartenenza. La gestione finanziaria della Fondazione e’ soggetta al controllo della Corte dei conti.
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