ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera Circolare 26 marzo 2021, n. 684
Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (cd. “Decreto Sostegni”).
Di seguito una sintesi dei provvedimenti di maggiore interesse per il settore bancario.
Si fa riserva di tornare con successive comunicazioni su aspetti specifici del provvedimento che, si ricorda, è entrato in vigore il 23 marzo 2021.
Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA
Viene introdotto un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e spettante nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro e a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è previsto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).
Tra i soggetti esclusi dal contributo sono compresi gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR (ossia le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione non finanziaria e assimilati).
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale (il cui valore diminuisce all’aumentare dei ricavi o compensi percepiti) alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. In ogni caso la norma fissa una misura minima (pari ad euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per gli altri soggetti) ed una massima (euro 150.000 per beneficiario).
A scelta irrevocabile del beneficiario, il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente a lui intestato o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere trasmessa, anche per il tramite degli intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
In ogni caso, viene demandata ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di effettuazione della richiesta, del suo contenuto e dei termini di presentazione della stessa (NOTA 1).
Con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, commi da 9 a 14 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
Sotto altro profilo, la disposizione prevede che l’avvio sperimentale del processo che porterà alla predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche da parte dell’Agenzia delle Entrate è rinviato alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.
Viene poi disposto che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.
Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della riscossione
Si prevede:
– la proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 della data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non;
– il mantenimento dell’efficacia delle definizioni agevolate previste dall’art. 68, comma 3 del DL Cura Italia, qualora il versamento delle rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021 (per le rate del 2020) o il 30 novembre 2021 (per le rate del 2021). A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate per la “rottamazione-ter” e quelle in materia di “saldo e stralcio”, secondo cui le definizioni non perdono efficacia se il pagamento anche di una sola rata venga effettuato, al più tardi, entro cinque giorni dalla scadenza;
– la proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;
– la proroga dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e di decadenza e prescrizione con riferimento alle entrate tributarie e non, tenuto conto del prolungamento del periodo di sospensione di cui al primo punto;
– lo “stralcio” (e quindi l’annullamento automatico) di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del DL Sostegni (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.
Lo stralcio opera per le persone fisiche e le persone giuridiche a determinate condizioni (i.e. limiti di reddito imponibile nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2019) e riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatta eccezione per i debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e all’IVA riscossa all’importazione. Si rinvia ad un Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze per l’attuazione delle previsioni in commento.
La norma infine fa salvi gli effetti degli atti notificati, dei versamenti effettuati e degli obblighi di accantonamento adempiuti nel periodo intercorso tra il 1° marzo e la data di entrata in vigore del Decreto in commento.
Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19
La norma contiene numerose disposizioni:
– anzitutto, viene prevista e regolata una procedura volta alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. In particolare, la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL Sostegni che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972;
– coerentemente con la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 della sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall’articolo 145 del DL Rilancio;
– viene differito di un anno l’obbligo di segnalazione previsto nelle procedure di allerta a carico dell’Agenzia delle Entrate dall’art. 15, comma 7, d.lgs. n. 14/2019 (cd. “Codice della crisi d’impresa”), la cui decorrenza era fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa (al momento, prorogata al 1° settembre 2021);
– viene disposta la proroga, al 16 maggio di ciascun anno, del versamento dell’imposta sui servizi digitali (NOTA 2), e, al 30 giugno di ciascun anno, della presentazione della dichiarazione annuale. Viene inoltre previsto che in sede di prima applicazione dell’imposta, i soggetti obbligati possano effettuare il versamento dell’ammontare dovuto per il 2020 entro il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021) e presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021);
– con riferimento al solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, si prevede la proroga di tre mesi del termine entro cui deve essere completato processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale: in particolare, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il 10 giugno 2021 (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020)
– viene prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione Unica, nonché quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (di cui peraltro era stata fornita anticipazione dal Ministero dell’Economia e delle finanze con il comunicato stampa n. 49 del 13 marzo 2021);
– viene rinviato al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e in materia di blocco dei licenziamenti e relative eccezioni
La norma riconosce ai datori di lavoro – che sospendono o riducono l’attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – la possibilità di presentare domanda per l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà (oltre che quella di CIG in deroga) fino a un massimo di 28 settimane, da utilizzare nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 (comma 2). Viene precisato che per i trattamenti in parola non è dovuto alcun contributo addizionale.
Al riguardo, si rammenta che l’art. 1, commi 299 – 314, Legge di Bilancio per il 2021, aveva previsto, per gli assegni ordinari (oltre che per la Cig in deroga), il riconoscimento di 12 settimane da utilizzare nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021. Con circolare Inps dovranno essere chiariti i criteri di coordinamento fra il periodo di ammortizzazione sociale appena menzionato e quello riconosciuto dall’art. 8 in commento (NOTA 3).
Il comma 3, art. 8, fissa il termine decadenziale, di presentazione delle domande di sostegno del reddito, alla fine del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa; in fase di prima applicazione, tale termine coincide con la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto (30 aprile 2021) (NOTA 4).
Il comma 9 dell’art. 8 dispone poi la proroga, sino al 30 giugno 2021, del “blocco” dei licenziamenti economici, collettivi e individuali, blocco che trova applicazione anche nel periodo 1° luglio – 31 ottobre 2021 (comma 10) per “datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8” (fra gli altri, quindi, quelli destinatari dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19).
Vengono altresì confermate le eccezioni, al divieto di licenziamenti, introdotte dal D.L. agosto e riprese dalla Legge di Bilancio per il 2021 (NOTA 5), fra le quali riveste particolare rilievo quella afferente agli accordi collettivi aziendali, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (oltre a ciò il divieto di licenziamenti non si applica in caso di cessazione definitiva dell’attività d’impresa e di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione).
Art. 15 – Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori fragili
La previsione in commento, modificando l’art. 26, commi 2 e 2-bis D.L. n. 18 del 2020 (convertito nella legge n. 27 del 2020) (NOTA 6), garantisce il prolungamento – sino al 30 giugno 2021 – delle tutele riconosciute ai c.d. lavoratori fragili. Si rammenta, al riguardo, che per effetto della Legge n. 178 del 2020 (L. di Bilancio 2021) tali tutele erano state già prorogate sino al 28 febbraio.
Risulta quindi confermata (art. 26, comma 2), sino alla fine di giugno 2021, l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, con conseguente riconoscimento del trattamento di malattia per i lavoratori fragili in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale riconoscimento è subordinato – dalla norma stessa (art. 15, comma 1, lett. a) – alla impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, secondo quanto già previsto dall’art. 26 comma 2 bis D.L. n. 18 cit.. Tale previsione – anch’essa prorogata fino al 30 giugno 2021 – dispone che i medesimi lavoratori fragili “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Viene altresì precisato al comma 2 che, in coerenza con quanto stabilito al comma 1 del medesimo art. 26 (NOTA 7), per i lavoratori fragili, i detti periodi di assenza dal servizio “non sono computabili ai fini del periodo di comporto” (NOTA 8).
Infine, l’art. 15, al comma 3, con disposizione retroattiva, sancisce che la disciplina di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, D.L. 18/2020 (come modificati dall’art. 15 in commento) trova applicazione anche con riguardo al periodo 1° marzo 2021 – 23 marzo 2021 (NOTA 9): in tal modo viene colmato il vuoto normativo venutosi a creare a causa della scadenza – il 28 febbraio 2021 – della accennata proroga della disciplina, da parte della Legge di Bilancio 2021.
Art. 17 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine
La norma modifica l’art. 93 del D.L. n. 34 del 2020 (Legge n. 77 del 2020 (NOTA 10) stabilendo che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi – è possibile, in deroga all’art. 21 D. Lgs. n. 81 del 2015 e fino al 31 dicembre 2021, rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 81 (c.d. “causali”).
Di particolare rilievo, rispetto ai precedenti interventi in materia, la previsione di cui al comma 2, art. 17, in forza della quale le disposizioni dell’art. 93 hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del nuovo decreto e “nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti”. In pratica, si dà la possibilità di utilizzare nuovamente la proroga e il rinnovo dei contratti a termine in essere, da parte dei datori di lavoro che si siano già in precedenza avvalsi delle medesime prerogative.
Art. 28 – Regime Quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’Emergenza COVID-19
Il Decreto Rilancio ha introdotto un regime – quadro per l’adozione delle misure di aiuto di Stato per l’emergenza COVID-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e camere di commercio nell’ambito di quanto previsto dal “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia” (c.d. “Temporary Framework”).
A seguito degli emendamenti al Temporary Framework, ultimo in ordine di tempo il V approvato dalla Commissione europea lo scorso 28 gennaio, si è ritenuto opportuno aggiornare anche la base giuridica italiana degli aiuti locali, attraverso l’emanazione dell’articolo 28 che, in particolare, è intervenuto principalmente sulla proroga delle misure al 31 dicembre 2021 e sull’innalzamento delle soglie per la concessione degli aiuti per singola impresa beneficiaria.
È stata, inoltre, introdotta la possibilità, anche per gli aiuti locali e coerentemente a quanto previsto dal Temporary Framework, di convertire le forme di aiuto rimborsabili concesse in attuazione del Quadro – quali le garanzie e i finanziamenti agevolati – in altre forme di aiuto, ad esempio le sovvenzioni, previa notifica entro il 31 dicembre 2022 e rispetto delle condizioni previste dal punto 3.1 della Comunicazione della Commissione.
Art. 37 – Sostegno alle grandi imprese
Viene costituito un Fondo – presso il Ministero dello Sviluppo Economico e con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021 – per l’erogazione di finanziamenti agevolati della durata massima di 5 anni in favore di grandi imprese (ad esclusione di quelle operanti nel settore bancario, finanziaria e assicurativo) che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa all’emergenza da COVID-19.
Possono quindi accedere al Fondo imprese in temporanea difficoltà per le quali si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale alla scadenza. Non possono invece accedere le imprese che si trovavano già “in difficoltà”, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.
Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell’articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.
I criteri, le modalità e le condizioni di accesso alla misura vengono demandati ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della conversione in legge del decreto-legge.
Considerato che l’intervento è previsto nell’ambito del Temporary Framework, la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.
Art. 39 – Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
L’articolo 39 incrementa fino a 350 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’art. 1, commi 128 della Legge di Bilancio 2021 con una dotazione originaria di 150 milioni di euro.
Come già stabilito dalla richiamata Legge di Bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno definiti i criteri e le modalità di intervento del Fondo.
Art. 43 – Entrata in vigore
La norma dispone l’entrata in vigore del Decreto in commento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (dunque, dal 23 marzo 2021).
—
Note:
(1) Cfr. Provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo 2021 avente ad oggetto “Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021”, nonché i relativi allegati contenenti l’istanza per il riconoscimento del contributo, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione telematica dell’istanza. Sempre in data 23 marzo 2021, è stata altresì pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la guida sul contributo a fondo perduto come disciplinato dal Decreto in commento.
(2) In merito all’imposta sui servizi digitali si segnala la recente circolare n. 3/E del 23 marzo 2021, contenente numerosi chiarimenti interpretativi anche alla luce delle modalità applicative specificate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021.
(3) Quanto alla Cassa integrazione ordinaria l’art. 8, comma 1, riconosce 13 settimane nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2021.
(4) I commi 4-6 dell’art. 8 riguardano il pagamento diretto da parte dell’Inps delle prestazioni. I commi 7 e 8 riguardano rispettivamente i Fondi bilaterali esterni all’Inps e la Cisoa.
(5) V. sul punto la Lettera Circolare del 17 agosto 2020, Prot. UCR/ULS/UMC/USL/USP/UTR/001694, nonché da ultimo v. Lettera circolare del 5 gennaio 2021 Prot. UTR/UCR/ULS/UMC/USL/USP/000016.
(6) V. le Circolari ABI, Serie Lavoro, n. 29 del 7 aprile 2020 e n. 37 del 30 aprile 2020.
(7) Riguardante i lavoratori collocati in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria.
(8) Si ricorda come, nel senso ora chiarito dal legislatore, circa l’esclusione del periodo di assenza dal servizio dal computo ai fini del comporto, si fosse già espresso il Ministero del Lavoro in apposita Faq.
(9) Data di entrata in vigore del D.L. n. 41 in esame.
(10) V. le Circolari ABI, Serie Lavoro, n. 48 del 9 giugno 2020 e n. 60 del 29 luglio 2020.
Allegato
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41
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