DECRETO-LEGGE 29 marzo 2019, n. 27
Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agro-alimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto
Capo I
Misure di sostegno al settore lattiero-caseario
Art. 1
Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino
1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo l’articolo 23, è inserito il seguente:
«Art. 23.1 (Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati). – 1. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l’adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l’altro, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell’adozione di iniziative volte a favorire l’imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti made in Italy.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2
Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino
1. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino). – 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
3. Agli oneri previsti per l’assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, la disciplina dell’istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
Art. 3
Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell’Unione europea e da Paesi terzi
1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall’allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell’Unione europea o da Paesi terzi.
2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente articolo riguardino quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri, non registrati mensilmente nel rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere l’attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
6. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4
Modifiche all’articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
1. All’articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti:
«10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10-bis. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all’agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall’AGEA fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
10-ter. Per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti:
a) i termini di prescrizione;
b) le procedure di riscossione coattiva;
c) i termini di impugnazione e di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall’agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall’AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019.
3. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5
Integrazione del Fondo indigenti
1. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all’articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata, per l’anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per l’acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento.
2. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte per l’anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Capo II
Misure di sostegno al settore olivicolo-oleario
Art. 6
Gelate nella Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018
1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 10.
2. La Regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 7
Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario
1. Dopo l’articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario). – 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
3. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, e per la disciplina dell’istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
Art. 8
Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l’articolo 18, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Misure di contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie). – 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali presenti nelle zone di cui all’articolo 4 della predetta decisione non sono rimosse se non è accertata la presenza dell’infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.
2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all’articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
3. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi di cui al comma 1 che, quando l’infezione è conosciuta o manifesta omette di farne tempestiva denuncia ai Servizi fitosanitari competenti per territorio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.
4. I medesimi soggetti di cui al comma 3, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all’estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l’estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata fino al doppio.
5. In caso di irreperibilità dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo ovvero nell’ipotesi in cui questi rifiutino l’accesso ai fondi medesimi, gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque a detti fondi al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 2. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al prefetto l’ausilio della forza pubblica.
6. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2. Il comma 661 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
3. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:
«c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.».
Capo III
Misure di sostegno al settore agrumicolo
Art. 9
Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo
1. Dopo l’articolo 4-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:
“Art. 4-ter (Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo). – 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
3. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e per la disciplina dell’istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
Capo IV
Ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agro-alimentari in crisi
Art. 10
Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale
1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 11
Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali
1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 2 milioni di euro per l’anno 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.
2. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Capo V
Misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani
Art. 12
Misure urgenti per l’emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto
1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla suddetta ordinanza e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto.
Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2020, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d’intesa con il Ministro dell’interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2020, del Prefetto di Genova, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facoltà: di procedere all’intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all’eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a. (ex stabilimento Stoppani), e di procedere ad attività di formazione e di specializzazione dello stesso personale nell’attività di bonifica di competenza, mediante apposita convenzione; in caso di mancata esecuzione da parte dell’Immobiliare Val Lerone s.p.a. degli interventi di caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica di propria competenza, ovvero in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni o, comunque, in caso di collocamento in cassa integrazione del personale dipendente della società sopra citata, il Prefetto di Genova è autorizzato a corrispondere, in tutto o in parte, nei limiti delle risorse disponibili, le competenze maturate e non corrisposte; di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all’interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un’indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione.
2. Per l’espletamento del proprio incarico il Prefetto di Genova può individuare, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.
3. Per le attività di cui al presente articolo il Prefetto di Genova è autorizzato, altresì, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonché di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell’ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza. Per l’attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l’utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell’utilizzo delle predette risorse, già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1 ed alle altre attività previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l’individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le medesime finalità gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.
6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il Prefetto di Genova è autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria:
a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19;
b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213;
2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174;
d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281;
e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1;
f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30;
h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;
i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;
l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 42;
m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25, 31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102;
n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;
o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9;
p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;
q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30;
r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;
s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, articolo 4;
t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6, 14, 17, 18, 19 e 24;
u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo 8;
v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;
z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4;
aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- LEGGE 21 maggio 2019, n. 44 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agro-alimentari colpite da…
- INPS - Circolare 20 ottobre 2020, n. 121 - Legge 27 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese…
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 02 settembre 2020, n. 12 - Legge 27 aprile 2020 n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per…
- INPS - Circolare 19 aprile 2021, n. 65 - Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".…
- INPS - Circolare 28 maggio 2020, n. 64 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo…
- INPS - Circolare 26 novembre 2020, n. 137 - Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…