DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126
Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4. La procedura è altresì finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l’insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).
3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
4. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata la quota parte delle facoltà assunzionali che, per regione, classe di concorso e tipologia di posto, è pari a quella destinata alle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che residua dopo le immissioni in ruolo di cui all’articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto e dopo quelle di cui al comma 17. In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito della procedura straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.
5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.
6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.
7. E’ altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione.
Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5.
8. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un’unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso. E’ consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.
9. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;
b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;
c) l’immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;
d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;
e) la compilazione di un elenco dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);
f) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all’atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l’abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);
g) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell’elenco di cui alla lettera e) purché:
1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).
10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.
11. La procedura di cui al presente articolo è bandita con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l’altro:
a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d);
c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b);
d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;
e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni;
f) l’ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall’organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.
13. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
b) l’integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l’integrazione dei comitati di valutazione con almeno un membro esterno all’istituzione scolastica, cui non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;
c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell’abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.
14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Ai candidati che superano il predetto periodo si applica l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
15. All’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo periodo sono soppressi.
16. Il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.
17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, nell’anno scolastico 2020/2021 e nelle regioni nelle quali le graduatorie di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, siano insufficienti a coprire la relativa quota di immissioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili residui, dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo da graduatorie della regione, sono coperti mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali delle altre regioni, su istanza degli aspiranti. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la conferenza Stato-Regioni, è disciplinata l’attuazione del presente comma. Alle relative immissioni in ruolo si applica l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
18. Le graduatorie del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 9.
Art. 2
Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche
1. All’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo periodo, le parole «per l’accesso al corso-concorso» sono soppresse;
d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»;
e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
f) l’ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell’eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo,».
2. E’ autorizzata l’ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell’ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni annui, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E’ altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.
4. Nelle more dell’espletamento del concorso di cui al comma 3, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all’atto dell’immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020.
5. All’articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-ter le parole «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», dopo le parole «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «nonché il personale escluso dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all’articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale, nonché gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori»;
b) al comma 5-quater dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter.».
6. L’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell’area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico
1. All’articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonché i dirigenti scolastici, sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo.».
2. Fermo restando l’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 4
Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca.
Art. 5
Semplificazioni in materia universitaria
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;
b) all’articolo 24, comma 6, le parole «dell’ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall’undicesimo».
2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.
Art. 6
Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di prove selettive.
4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20, si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l’ente che procede all’assunzione, anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».
Art. 7
Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92
1. All’articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. L’intervento previsto non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
Art. 8
Disposizioni contabili
1. Il fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 8,426 milioni nell’anno 2019.
2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019.
3. All’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l’anno 2019 e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 9.
5. All’articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole «di ruolo» sono inserite le seguenti: «nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche».
Art. 9
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4 e le lettere c) ed e) del presente articolo, pari a 21,076 milioni di euro per l’anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 8,080 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l’anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 12,086 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 13,5 milioni per l’anno 2019, a euro 8,260 milioni a decorrere dall’anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l’anno 2019, a 12,092 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) e commi 3 e 4, 8, comma 3;
b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a euro 4,260 milioni per l’anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 8,426 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e) quanto a 5,040 milioni di euro per l’anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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