ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 17 agosto 2020, n. 1694
Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 203 del 14 agosto 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Di seguito una sintesi dei provvedimenti di maggiore interesse per il settore bancario.
Si fa riserva di tornare con successive comunicazioni su aspetti specifici del provvedimento
Art. 1
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga
La norma riconosce alle aziende la possibilità di ricorrere alla Cassa integrazione, agli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà e alla Cig in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (convertito in Legge n. 77 e successive modifiche e integrazioni), per un massimo di 18 settimane nel periodo 13 luglio/31 dicembre 2020 (comma 1), in relazione a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tali 18 settimane sono aggiuntive rispetto a quelle già fruite fino al 12 luglio in base alla pregressa normativa (D.L. Cura Italia e D.L. Rilancio); qualora vi siano settimane già richieste e autorizzate per il periodo successivo al 12 luglio, l’imputazione delle medesime è alle prime nove settimane della nuova disponibilità.
Per la fruizione delle seconde 9 settimane delle nuove 18 complessive, è dovuto, dall’azienda, un contributo addizionale nei casi di riduzione inferiore al 20% del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al corrispondente semestre 2019.
Più nello specifico: i) nel caso non vi siano riduzioni di fatturato la misura del predetto contributo è pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; ii) nel caso di riduzioni di fatturato inferiori al 20% la misura del predetto contributo sarà pari al 9%; iii) se la riduzione di fatturato è pari o superiore al 20% non è dovuto il contributo addizionale.
Con la domanda di integrazione del reddito il datore di lavoro è tenuto ad autocertificare, ai sensi di legge (art. 47 del DPR 445/2000), l’eventuale riduzione del fatturato; in mancanza di autocertificazione, si applica il contributo di maggior importo (18%). Il contributo addizionale, ove dovuto, è versato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
Secondo il criterio già introdotto in sede di conversione del D.L. 34/2020 in L. n. 77/2020, le domande di accesso ai trattamenti in parola devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (comma 5). In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
La disposizione introduce altresì misure di salvaguardia, differendo al 30 settembre 2020 i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 31 agosto 2020 (comma 10).
Art. 3
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
L’art. 3, strettamente correlato all’art. 1, riconosce apposito esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che evidenzino entrambe le seguenti situazioni: i) non richiedono i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dallo stesso art. 1; ii) abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale ex D.L. Cura Italia e successive modifiche e integrazioni. L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale, ai sensi del predetto Decreto Cura Italia, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
L’esonero – spettante per un massimo di 4 mesi e fruibile entro il 31 dicembre 2020 – riguarda i contributi previdenziali a carico dell’azienda nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (sono invece dovuti i premi e contributi Inail). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Al datore di lavoro che beneficia dell’esonero si applicano, per la relativa durata, i divieti di licenziamento di cui all’articolo 14 (v. oltre); il beneficio è cumulabile (comma 4) con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Art. 4
Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze
L’art. 88 D.L. Rilancio, nell’ottica di favorire la ripresa dall’emergenza epidemiologica, ha previsto che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale (e territoriale) “possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa”, destinando parte dell’orario stesso a percorsi formativi.
L’art. 4 in commento, aggiunge all’art. 88, dopo il termine “impresa”, il periodo “ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori”. Pertanto, la rimodulazione dell’orario è ora messa anche in relazione all’adeguamento delle competenze dei lavoratori in vista di un possibile ricollocamento nel mercato del lavoro.
Il medesimo art. 4 interviene sulla dotazione del Fondo Nuove Competenze – cui fanno carico gli oneri relativi alle menzionate ore di formazione, comprensivi della retribuzione e dei contributi previdenziali e assistenziali – elevandone le disponibilità iniziali (pari a 230 mln), con ulteriori 200 milioni per il 2020 e 300 per il 2021.
Art. 6
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
L’art. 6, con riguardo ad assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato effettuate successivamente all’entrata in vigore del decreto in commento e fino al 31 dicembre 2020 (ma con esclusione dei contratti di apprendistato), prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di € 8.060/anno, valore riparametrato e applicato su base mensile. Non sono interessati dall’esenzione i premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero non incide sulla aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La norma precisa che l’esonero non si applica alle assunzioni di lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti, presso la medesima impresa (comma 2).
Il beneficio contributivo viene riconosciuto anche nei casi di trasformazione – successiva alla data di entrata in vigore del D.L. in esame – del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato; è inoltre cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (comma 3).
Art. 8
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Sostituendo il comma 1 dell’art. 93 del citato DL n. 34/2020, l’art. 8 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, è possibile – una volta soltanto e per un periodo massimo di 12 mesi – rinnovare o prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato anche in assenza delle causali giustificative ex art. 19, comma 1, D.lgs. n. 81 del 2015, ferma la durata massima complessiva del contratto pari a 24 mesi.
Inoltre, l’art. 8 abroga il comma 1-bis dell’art. 93 del medesimo D.L. n. 34 che aveva assoggettato a proroga automatica ex lege i contratti di apprendistato di primo e terzo livello (non quello professionalizzante) e i contratti di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 14
Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
La norma – solo parzialmente in via di continuità con le precedenti, analoghe disposizioni del D.L. Cura Italia (art. 46) e D.L. Rilancio (art. 80) – stabilisce che sino al 31 dicembre 2020, nei riguardi delle aziende che si avvalgono delle prerogative di cui agli artt. 1 e 3 del D.L. in esame, sono precluse le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e sono sospese le medesime procedure ove già pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (comma 1). Resta altresì preclusa, indipendentemente dal numero di dipendenti, la possibilità di attuare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le relative procedure in corso ex art. 7 L. n. 604/1966 (comma 2).
Le preclusioni e sospensioni in parola si protraggono per tutta la durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 e degli esoneri contributivi di cui all’art. 3.
La norma (comma 3) – innovando sul punto la precedente normativa – dispone, inoltre, che preclusioni/sospensioni non si applicano nelle seguenti ipotesi:
– cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguenti a messa in liquidazione senza continuazione, anche parziale, dell’attività, salvo il caso in cui nel corso della liquidazione si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c. (situazioni per la quale il divieto di licenziamento resta in piedi);
– fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, mentre i dipendenti in esso impiegati sono interessati dal divieto di licenziamento, sono esclusi dal divieto i dipendenti di settori non ricompresi nel detto ramo.
– accordi collettivi aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con la previsione che a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi.
Infine, l’articolo in commento (comma 4), confermando quanto già previsto dall’art. 80 D.L. Rilancio, stabilisce che il datore di lavoro il quale, indipendentemente dal numero dei dipendenti, abbia disposto, nell’anno 2020, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 Legge n. 604 del 1966) “può in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, L. n. 300 del 1970, revocare in ogni tempo il recesso, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di Cig di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”.
Articolo 19
Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
La norma prevede la possibilità per i datori di lavoro operanti nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e fino al 30 aprile 2020, di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria ai sensi degli artt. 19 e 22 del DL 18/2020, per un periodo massimo di 4 settimane, a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le domande vanno trasmesse all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020, allegando l’autocertificazione del datore di lavoro indicante l’autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.
Art. 27
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
L’art. 27 riconosce ai datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia collocata in Regioni “che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale”, una agevolazione pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, e salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione è concessa per 3 mesi – dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 – previa autorizzazione della Commissione europea “nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863”.
Art. 52
Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali
In linea con la semplificazione già introdotta con l’art. 57 comma 2-quater del DL 124/2019, con il quale è stata disposta la soppressione dei commi 1 e 3 dell’art. 216 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) facendo venir meno, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, i vincoli di verifica del tesoriere sui bilanci degli enti prima dell’effettuazione del pagamento, il primo comma dell’articolo in commento rimuove gli analoghi vincoli di controllo del tesoriere nel caso di esercizio provvisorio (commi 4 e 6 dell’art.163 TUEL) e nel caso di variazioni di bilancio (comma 9-bis dell’art.175 TUEL).
Il secondo comma provvede a modificare il comma 4 dell’art. 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 in coerenza con l’abrogazione del citato comma 9-bis dell’art.175 TUEL.
Art. 55
Estensione dei termini per la concessione dell’anticipazione di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti delle PA
Il comma 1 prevede che gli enti locali possono chiedere anticipazioni di liquidità di cui all’art. 116 del Decreto 34/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 77/2020) anche nel periodo 21 settembre – 9 ottobre 2020. Ai sensi del comma 2, dette nuove anticipazioni possono essere destinate al rimborso della quota capitale delle anticipazioni di liquidità erogate dalle banche ai sensi del comma 556 della Legge di Bilancio per il 2020.
Art. 57
Disposizioni in materia di eventi sismici
La disposizione prevede al comma 15 che le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2012, nonché i contributi di cui all’art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori danneggiati dal predetto sisma, non siano soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
Le risorse e contributi di cui sopra non sono peraltro da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall’applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto. n. 267/1942, nonché del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019.
Tali previsioni si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano in qualità di Commissari delegati.
Al riguardo, si segnala che l’art. 3-bis del menzionato decreto-legge n. 95/2012 si riferisce alla concessione dei contributi destinati, tra l’altro, ad interventi di ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo delle zone colpite dal sisma del 2012, mediante la modalità del finanziamento agevolato, garantito dallo Stato, concesso ai relativi beneficiari dalle banche aderenti alla convenzione sottoscritta tra l’ABI e la Cassa Depositi e Prestiti.
Art. 60
Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese
La disposizione prevede al comma 1 il rifinanziamento di 64 milioni di euro della Misura “Beni strumentali-Nuova Sabatini” per l’anno 2020, istituita dall’articolo 2, del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, per il sostegno agli investimenti delle PMI in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e
tecnologie digitali.
Art. 62
Aiuti alle piccole imprese e alle microimprese
L’articolo modifica i criteri di accesso alle misure di aiuto concesse dalle Regioni nell’ambito del Quadro Temporaneo.
In deroga, quindi, a quanto previsto dal comma 1, dell’articolo 61, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), che prevede che detti aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà secondo la normativa alla data del 31 dicembre 2019, l’articolo 62 del presente decreto dispone invece che questi possano essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese che risultavano in difficoltà alla predetta data, purché le stesse:
– non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
– non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
– non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
Art. 64
Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore
Viene previsto il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI di 3.100 milioni di euro per l’anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l’anno 2025. È previsto, peraltro, che una somma pari a 200 milioni di euro per l’anno 2023, 165 milioni di euro per l’anno 2024 e 100 milioni di euro per l’anno 2025, sia assegnata a ISMEA, per le finalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Il comma 3 modifica l’art. 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità) stabilendo che la riserva di 100 milioni di euro per i finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100 per cento dal Fondo sono dedicati agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Articolo 65
Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020
La disposizione proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 la misura di moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito introdotta dall’art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia) a favore delle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi della pandemia di Covid- 19 (cfr. lettera circolare ABI del 24 marzo 2020, prot. UCR/000593).
In particolare, ai sensi del comma 2, per le imprese già ammesse alla misura di moratoria alla data di entrata in vigore del presente decreto, la proroga al 31 gennaio 2021 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’espressa rinuncia da parte dell’impresa da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Le imprese che non hanno beneficiato della misura possono essere ammesse alla stessa entro il 31 dicembre 2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56 del DL Cura Italia.
Alla luce delle nuove previsioni, sono stati conseguentemente prorogati anche i termini della procedura di escussione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’art. 56, comma 8, del DL Cura Italia, e di sospensione delle segnalazioni alla Centrale Rischi e ai sistemi di informazione creditizia delle esposizioni oggetto di moratoria, di cui all’art. 37- bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (“DL Liquidità”).
Al riguardo, ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, il periodo di diciotto mesi per avviare le procedure esecutive, nel caso in cui venga richiesta la garanzia sussidiaria del Fondo di garanzia per le PMI, decorre dal nuovo termine fissato al 31 gennaio 2021 e, fino alla stessa data, sono sospese le segnalazioni riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di moratoria relative alle sofferenze alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
La presente disposizione opera in conformità all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’art 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della nuova disposizione possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI.
Per la moratoria in favore delle imprese del comparto turistico, l’art. 77 del presente decreto prevede una specifica misura di proroga (cfr. art. 77 della presente lettera circolare). Art. 68 – P.I.R. – Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine Viene nuovamente modificata la disciplina dei PIR (già riformulata dall’art. 136 del DL Rilancio), disponendo che gli investitori-persone fisiche potranno destinarvi somme o valori per un importo non superiore a 300.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivi.
Tali limiti (che per i PIR “tradizionali” sono, rispettivamente, 30.000 euro e 150.000 euro) non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria, nonché complementare (c.d. “fondi pensione”).
Art. 71
Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
Il comma 1 estende alle assemblee convocate entro il 15 ottobre 2020 le semplificazioni previste dall’art. 106 del DL Cura Italia che consente, tra l’altro, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative e alle mutue assicuratrici di prevedere, anche in deroga alla disciplina codicistica e allo statuto, che l’espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Il comma 2 si occupa del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, prevedendo che le società di gestione del risparmio possano usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori 3 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, previo consenso unanime degli aderenti all’offerta del FIA.
Art. 72
Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi
L’articolo proroga al 15 ottobre 2020 le previsioni di cui all’art. 4 del DL Liquidità e agli artt. 33 e 34 del DL Rilancio per la sottoscrizione in forma semplificata, rispettivamente, dei contatti bancari e dei contratti finanziari e assicurativi, nonché dei contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati.
Art. 73
Rifinanziamento cashback – Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160
La norma, oltre a incrementare le risorse destinate all’attuazione della misura prevista dalla Legge di Bilancio sul 2020, mediante riformulazione del comma 289 di quest’ultima, prevede l’emanazione di uno o più decreti attuativi da parate del MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, mediante l’aggiunta di due nuovi commi stabilisce: a) l’obbligo di utilizzo da parte del MEF della piattaforma PagoPA; b) che la Società PagoPA S.p.A. è affidataria, da parte del MEF, della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso il software e infine c) che il MEF affida a Consap l’attribuzione ed erogazione dei contributi.
Art. 75
Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d’impresa e modifiche all’art. 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
I commi da 1 a 3 prevedono una deroga alle ordinarie norme sul controllo delle concentrazioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, che impongono una autorizzazione preventiva da parte dell’Autorità Antitrust. In particolare, la disposizione in commento dispone che per le operazioni di concentrazioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera e di interesse economico generale, le quali abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa dell’emergenza COVID-19, potrebbero cessare le loro attività, non necessitano dell’autorizzazione di cui alla legge 287/90, fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge stessa. Vengono, in ogni caso, salvaguardate le prerogative dell’Autorità Antitrust prevedendo l’onere a carico delle parti di comunicare all’Autorità le operazioni di concentrazione, indicando anche le misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per gli utenti. Entro 30 giorni dalla comunicazione l’Autorità con propria deliberazione, acquisito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell’Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure necessarie per tutelare l’utenza.
Il comma 4 integra il testo dell’art. 64-bis del TUF (Testo Unico della Finanza) relativo agli obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato, in particolare novando il comma 4, introducendo un nuovo comma 4-bis e aggiungendo, al successivo comma 5, un richiamo ai criteri che Consob è tenuta a seguire nelle proprie valutazioni (in particolare sulla qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione), oltre ad una precisazione di contenuto al comma 7.
Mentre il previgente comma 4 prevedeva un (generico) obbligo di comunicazione preventiva a Consob dell’intenzione di acquisire o cedere (direttamente o indirettamente) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato (non qualificata in termini percentuali) che ne comporti il controllo, il nuovo comma 4 richiede medesima comunicazione a Consob:
– facendo riferimento sia al soggetto gestore del mercato, sia al soggetto che lo controlla (anche indirettamente),
– indicando i livelli percentuali delle partecipazioni (raggiunti in aumento o in diminuzione), vale a dire 10%, 20%, 30% o 50%
Il nuovo comma 4-bis introduce il concetto di “presunzione di influenza dominante”, al ricorrere di “specifiche situazioni”, o di una sola di esse, riportate all’art. 23, comma 2 del Testo Unico Bancario (TUB) tra le quali si evidenzia:
– l’esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza;
– il possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
– la sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire (taluni effetti descritti in norma) nel citato art. 23, comma 2, TUB.
Il comma 5, altresì integrato, attribuisce alla Consob la possibilità di opporsi ad una acquisizione di una partecipazione (di cui al comma 4-bis) valutando tra l’altro la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione, richiamando taluni specifici criteri di valutazione di cui all’art. 15, comma 2, TUF (ove applicabili).
Infine, il testo del modificato comma 7 precisa ora che l’assemblea del gestore del mercato è la sede in cui non è possibile esercitare il diritto di voto (in assenza dei requisiti di onorabilità o in mancanza di specifiche comunicazioni) inerente alle azioni eccedenti le soglie individuate ai sensi del comma 4.
Art. 76
Sospensione scadenza titoli di credito
L’articolo modifica i commi 1 e 2 dell’art. 11 del DL 23/2020 (convertito con modificazioni con la Legge 5 giugno 2020 n. 40) sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, chiarendo che tale sospensione opera fino al 31 agosto 2020, indipendentemente dalla data di emissione del titolo di credito.
La prima parte del comma 2, con la quale si stabiliva che l’assegno presentato al pagamento è pagabile nel giorno di presentazione, viene sostituita con una disposizione con la quale si dispone che gli assegni portati all’incasso non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione e che le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nonché la penale previste dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 in caso di pagamento tardivo di un assegno per mancanza di fondi si applicano in misura dimezzata se il traente effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione.
Art. 77
Misure urgenti per il settore turistico
La disposizione prevede, al comma 2, l’estensione fino al 31 marzo 2021, per le imprese del comparto turistico, della moratoria prevista dall’articolo 56, comma 2, lettera c), del DL Cura Italia, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea sensi dell’art 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. La lettera b), del comma 1, dell’articolo 77 del Dl 104/20, modifica il comma 5, dell’articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 intervenendo sull’ambito temporale di applicazione del credito d’imposta sulle locazioni aggiungendo al periodo già agevolato un mese. In sintesi, per la totalità dei soggetti interessati viene aggiunto giugno (a marzo, aprile e maggio) mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, luglio (ad aprile, maggio e giugno)
Art. 97
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
Per le imposte e tasse (IVA e ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973) sospese a marzo, aprile e maggio scorsi i pagamenti saranno dovuti in due tranche: il 50% delle somme dovute si verseranno senza sanzioni e interessi il 16 settembre in unica soluzione o in 4 rate di cui l’ultima entro il 16 dicembre, mentre il restante 50% sarà dovuto in 24 rate, anche queste senza sanzioni e interessi, a partire dal 16 gennaio 2021.
Nello specifico, si tratta dei versamenti relativi a:
– IVA e ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, relativi ai mesi di aprile e maggio 2020: per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori o superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispettivamente di almeno il 33% – 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile e 2020 rispetto al mese di aprile dell’anno precedente, i pagamenti devono essere effettuati un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 (e non più 4) rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
– IVA in scadenza nel mese di marzo, ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020: per le imprese turisticorecettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, e operanti in specifici settori (i.e. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei biblioteche, i pagamenti devono essere effettuati un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 (e non più 4) rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
– IVA, ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dall’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, per i contribuenti con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro.
– IVA dovuta dall’8 marzo al 31 marzo 2020 dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Art. 98
Proroga secondo acconto ISA
Sono rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto IRAP è prorogato al 30 aprile 2021.
Art. 99
Proroga riscossione coattiva
Viene prorogata al 15 ottobre 2020 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali che erano in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e 31 maggio 2020.
Detta sospensione si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910 e a nuovi atti esecutivi di accertamento e irrogazione delle sanzioni emessi dagli enti locali ai sensi dell’articolo 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
Ad oggi, la sospensione coattiva è prevista fino al 31 agosto, con la proroga si arriva a coprire tutto il periodo dello stato d’emergenza.
Art. 108
Maggiorazione ex-TASI
Viene previsto che, a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Art. 110
Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020
Si prevede che i soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possano rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 342/2000 rubricata “Rivalutazione dei beni delle imprese”, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Anche chi redige il bilancio in base ai principi contabili internazionali potrà avvalersi ell’agevolazione: per tali soggetti, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite dovrà essere accantonato in una speciale riserva designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto tramite il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Il saldo attivo di rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, mediante l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%.
Le imposte sostitutive dovranno essere versate in un massimo di tre rate di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Art. 112
Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
La norma, limitatamente al periodo d’imposta 2020, stabilisce che l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46 complessivi (rispetto al limite ordinario pari a euro 258,23).
Art. 113
Modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020
La norma reca una disposizione volta a rettificare un mero errore materiale contenuto al comma 3 dell’articolo 3, del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (attuazione della direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2020, n. 146.
In particolare, sono espunte le parole: “di merito da parte della Commissione tributaria competente” e, al loro posto, sono inserite le seguenti: “passata in giudicato”.
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