FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 18 marzo 2020, n. 8
Decreto legge n. 18/2020 “cura italia” analisi e criticità
SOMMARIO
2. MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI
4. LAVORO AGILE E MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
5. PERMESSI, CONGEDI E AIUTI ALLE FAMIGLIE
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato pubblicato sulla G.U. 17 marzo 2020, n. 70, ed è efficace dal 17 marzo 2020.
Il provvedimento è suddiviso in V titoli:
– Titolo I, recante misure a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale;
– Titolo II, recante misure a sostegno del lavoro e, nel dettaglio, estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale (Capo I) e norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro
e di sostegno ai lavoratori (Capo II);
– Titolo III, recante misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
– Titolo IV, recante misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
– Titolo V, recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covidl9 e contenente disposizioni di varia natura: da quelle relative alle forze dell’ordine alla digitalizzazione, anche strumentale, alle modalità di lavoro agile; dal rinvio del referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari alle nuove disposizioni in materia di giustizia; dalle misure straordinarie a sostegno della filiera della stampa alla abilitazione alla professione di medico chirurgo. Sono, inoltre, disposte la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza e la nomina di un Commissario ad acta.
La presente circolare si propone di analizzare le principali misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie, dei professionisti e delle imprese.
di Mauro Marrucci e Pasquale Staropoli
Tra le disposizioni urgenti emanate dal decreto legge, quelle in materia di sostegno al reddito in costanza di lavoro, a carattere di specialità, per affrontare l’emergenza COVID-19 in ambito nazionale. Per la loro portata, sotto il profilo soggettivo, ne sono beneficiari tutti i datori di lavoro i quali, a seconda del proprio inquadramento contributivo e per quanto di competenza, potranno invocare alternativamente:
– la cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 19);
– l’assegno ordinario (art. 19);
– la cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22).
Sono state altresì introdotte misure che permettono l’interruzione:
– della cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dell’intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria speciale di cui in argomento (art. 20);
– nell’ambito del FIS, dell’assegno di solidarietà a favore dell’assegno ordinario (art. 21).
I trattamenti di sostegno al reddito sono concessi entro determinati limiti di spesa il cui monitoraggio è demandato all’INPS.
Norme “speciali” in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)
In particolare, l’art. 19 del D.L. n. 18/2020, stabilisce che i datori di lavoro, che subiscano una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare una domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con una specifica causale qualificata “emergenza COVID-19”.
Alla luce del secondo periodo del secondo comma, la sussistenza della specifica causale di emergenza introdotta, esclude la verifica dei “requisiti” di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015. Correttamente, la norma cui il decreto legge in esame fa rinvio, come da sua rubrica, individua le causali – piuttosto che i requisiti – proprie per la concessione del trattamento in discorso, tra i quali gli eventi transitori non imputabili all’impresa, come quello determinato dalla “emergenza COVID-19”, opportunamente sottratto a sindacato di giustificatezza.
Sotto il profilo temporale, il ricorso alla CIGO e all’assegno ordinario non potrà eccedere un segmento temporale superiore a nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020. Il riferimento alle settimane, secondo una interpretazione di carattere sistematico, non può che essere riferito alla singola unità produttiva.
Secondo la costruzione normativa la provvidenza ha quindi efficacia anche per periodi temporali anteriori rispetto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 ma non antecedenti al 23 febbraio del medesimo anno.
Il riferimento plurale della norma a “periodi”, per una durata massima di nove settimane, induce a ritenere plausibile la possibilità che il trattamento in esame, in linea di principio, possa essere richiesto, concesso e fruito, anche in modalità frazionata, nei limiti premessi e dell’arco temporale fissato dal primo comma (23 febbraio – 31 agosto 2020).
Altro corollario della assimilabiIità di fatto della causale emergenziale alla categoria degli eventi oggettivamente non evitabili, la dispensa, prevista all’ottavo comma, dall’applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, così che ai fini del beneficio della misura, è sufficiente che i lavoratori siano in forza al 23 febbraio 2020, a prescindere dalla anzianità di effettivo lavoro (come appunto comunque non richiesto dalla seconda parte del capoverso, la cui applicazione qui non è richiesta in toto).
Da questo deriva però che eventuali lavoratori assunti dopo tale data non potranno accedere a queste misure.
Mentre in termini classici il Fondo d’integrazione salariale (FIS) garantisce l’assegno ordinario unicamente per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, l’art. 19, comma 5, del D.L. n. 18/2020, per le ragioni connesse all’emergenza epidemiologica e per la sola durata del periodo delle connesse criticità, ne estende la portata anche in favore dei lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. In questo caso il trattamento è concesso, su istanza del datore di lavoro, con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Gli strumenti in argomento assumono il carattere della specialità in quanto recano caratteristiche procedimentali semplificate rispetto alle corrispondenti forme classiche.
Per il ricorso alla CIGO e all’assegno ordinario, infatti, i richiedenti a mente dell’art. 19, comma 2, sono:
– esonerati dalle procedure di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015;
– esclusi dai termini ordinari di presentazione delle domande di cui agli artt. 15, comma 2 (per la CIGO), e 30, comma 2 (per l’assegno ordinario), del D.Lgs. n. 148/2015.
La disposizione, tuttavia, fa espressamente “salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica”, imponendo la necessità di verificare la compatibilità di questo inciso eccezionale con la lapidarietà dell’affermazione circa l’asserito esonero dell’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015, circostanza che crea non poche difficoltà sotto il profilo ermeneutico in assenza dell’indicazione della tipologia di procedura da adottare. La disposizione stabilisce comunque che Tesarne congiunto debba essere svolto entro tre giorni successivi alla comunicazione preventiva. Tale impostazione contraddice peraltro la facoltà di richiedere l’intervento degli ammortizzatori sociali in argomento anche con effetto dal 23 febbraio in quanto, in tale circostanza, la comunicazione al sindacato non potrebbe essere certo preventiva. Secondo il dettato normativo, dunque, la fase sindacale dovrebbe comunque precedere la contrazione dell’orario di lavoro con intervento della CIGO o dell’assegno ordinario deturpando la finalità d’immediatezza degli interventi di sostegno al reddito.
Si tratta di un’evidente contraddizione, della quale si auspica un’immediata correzione, in attesa della quale l’unica interpretazione plausibile, pena l’inapplicabilità della misura, appare essere il riferimento all’invio dell’informativa, piuttosto che alla comunicazione preventiva. In ragione del carattere di specialità, unicamente per la causale legata al Coronavirus, la domanda può essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Attesa la peculiarità della situazione contingente, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi per la causale “emergenza COVID-19” – oltre a essere neutralizzati ai fini delle successive richieste – con riferimento al D.Lgs. n. 148/2015, non sono computati ai fini delle durate previste dagli artt. 4, commi 1 e 2, 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del D.Lgs. n. 148/2015.
Per altro verso, all’assegno ordinario garantito dal FIS, limitatamente all’anno 2020, non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di equilibrio finanziario.
L’art. 19, comma 4, esclude le suddette prestazioni del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell’assegno ordinario dalla contribuzione addizionale, altrimenti pretesa dagli artt. 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015.
Secondo le disposizioni di cui all’art. 19, comma 6, anche i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all’articolo 27 del D.Lgs. n. 148/2015 devono garantire l’erogazione dell’assegno ordinario, con carattere di specialità, di cui all’art. 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020 con le medesime modalità di cui al medesimo articolo con oneri finanziari posti a carico del bilancio dello Stato entro determinati limiti di spesa previsti al comma 6.
I Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 148/2015, devono garantire l’assegno ordinario di cui all’art. 19, del decreto d’urgenza.
Intervento della CIGO per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria (art. 20)
Le aziende, che alla data del 23 febbraio 2020 – giorno in cui è entrato in vigore il D.L. n. 6/2020 – avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 per un periodo di durata comunque non superiore a nove settimane. Secondo il dettato normativo posto dall’art. 20 del decreto d’urgenza, in termini difformi dal precedente D.L. n. 9/2020, non sembra necessaria la preventiva adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un decreto di interruzione degli effetti di tale trattamento.
In ragione dell’art. 20, comma 1, secondo periodo, “la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso”. Sulla base del dettato normativo sembra dedursi che la vicenda epidemiologica permetta una sostituzione del trattamento CIGS con quello della CIGO di cui all’art. 19 senza alcuna disposizione tuttavia che chiarisca la possibilità di uno scorrimento della cassa integrazione straordinaria al termine dell’intervento ordinario.
In ogni caso, al ricorrere della condizione, le aziende interessate potranno quindi procedere alla sospensione delle misure d’intervento della CIGS preordinate dalle varie causali di cui all’art. 21, del D.Lgs. n. 148/2015 (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà) che, pro-tempore, saranno così sostituite dalla cassa integrazione ordinaria a carattere di specialità di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020. Alla stessa maniera sembra poter essere sospesa, ove autorizzata, anche la CIGS per crisi aziendale che, ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 109/2018, in presenza di determinate condizioni, può essere concessa fino a dodici mesi in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato o stiano cessando la propria attività produttiva e non siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori.
A tali causali CIGS subentrerà quindi un periodo di CIGO secondo le modalità dettate dall’art. 19 del D.L. n. 18/2020.
Secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 1, terzo periodo, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
Tale disposizione sembra contraddire in radice la pretesa “sospensione” del trattamento CIGS in quanto l’intervento della CIGO sarebbe assorbente rispetto alla soluzione straordinaria della cassa integrazione.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è comunque subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. Sul punto diviene necessario un chiarimento ministeriale sotto il profilo procedimentale con particolare riferimento alle modalità per attestare la richiamata sospensione.
Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 non rileva ai fini dei limiti di durata massima dell’intervento della cassa integrazione previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 148/2015 oltre che di quelli specificamente riferiti alla CIGO per effetto dell’articolo 12 del medesimo Decreto.
In ogni caso, secondo una deduzione logica e salvo diverso parere ministeriale, si dovrebbe ritenere che l’intervento pro-tempore della CIGO in luogo della cassa integrazione guadagni straordinaria permetta uno slittamento del periodo di godimento di quest’ultima.
Anche in questa circostanza, al trattamento ordinario di integrazione salariale non si applica la contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015. L’art. 20, comma 4, precisa che, in considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria, all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, non si applicano gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 148/2015. La fattispecie è quindi esclusa dalla portata dei requisiti procedimentali del decreto Ammortizzatori in costanza di lavoro, in materia di:
– consultazione sindacale (art. 24);
– procedimento, ivi compresi i termini di presentazione delle domande (art. 25).
In ultimo, per ragioni di coordinamento normativo, l’art. 20, comma 6, ha disposto che all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 9/2020 – recante analoghe disposizioni per le aziende site nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al DPCM 1° marzo 2020 – le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle parole “alla sospensione”.
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)
L’art. 21 del D.L. n. 18/2020, secondo la stessa logica di quanto già previsto dall’art. 19 per le aziende soggette a CIGO e CIGS, prevede che i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla medesima data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario previsto dall’art. 19 per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.
Parimenti in questa circostanza, ferme restando le considerazioni svolte in merito alla analoga e contradditoria previsione dell’art. 20, la concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concessi per la causale “emergenza COVID-19” non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 148/2015 e di quelli specifici di cui all’articolo 29, comma 3, del medesimo decreto.
La concessione dell’assegno ordinario, per quanto previsto dall’art. 21, comma 4, del D.L. n. 18/2020, è esclusa dalla contribuzione addizionale del 4% – sulla retribuzione persa a seguito dell’ammortizzatore sociale – di cui all’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 148/2015.
Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga (art. 22)
II decreto “Cura Italia”, all’art. 22, introduce norme emergenziali di sostegno al reddito a favore dei dipendenti dei soggetti datoriali per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Ne sono interessati pertanto tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti – con la sola esclusione di quelli di lavoro domestico – non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, per i quali non siano stati costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali o i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015 e non rientranti nella disciplina del F.I.S., indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza.
Poiché le misure di sostegno al reddito afferiscono – sotto un profilo generale e per quanto precisato dall’art. 19 del medesimo decreto legge – alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario è auspicabile un chiarimento al fine di comprendere se vengano ammessi alla cassa integrazione in deroga anche i datori di lavoro rientranti unicamente nelle tutele della CIGS.
Dalla Relazione Tecnica al decreto “Cura Italia” sembra tuttavia individuarsi una risposta risolutiva in termini positivi atteso che la provvidenza sarebbe assicurata per “i lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli (OTD) non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali”.
Per i soggetti intercettati dall’art. 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
La provvidenza, al ricorrere delle condizioni, viene concessa previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche in via telematica. Secondo il dettato normativo tuttavia l’accordo sindacale è previsto unicamente per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti.
Ai lavoratori destinatari della provvidenza sono peraltro riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Con riferimento ai lavoratori del settore agricolo, il trattamento di sostegno al reddito attraverso la cassa integrazione in deroga per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto, entro determinati limiti di spesa, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Deputate a concedere i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 sono le Regioni e le Province autonome mediante apposito decreto da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.
L’Istituto provvederà direttamente all’erogazione del trattamento tramite pagamento diretto.
Per usufruire del trattamento i datori di lavoro devono presentare una specifica domanda alla competente Regione o Provincia autonoma.
Le istanze saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’erogazione della provvidenza è effettuata esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Allo scopo, attesa la previsione dell’art. 44, comma 6 ter del D.Lgs. n. 148/2015, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dal medesimo, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso e quindi entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. L’art. 22, comma 7, per ragioni di coordinamento normativo, precisa che rimangono ferme le disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni in deroga dettate dall’art. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020 a favore di datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 e a quelli delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
Sulla urgente necessità di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’INPS
L’intervento delle misure di sostegno al reddito recate dal D.L. 18/2020 assumono un’importanza sostanziale per le sorti dell’intero sistema produttivo ed economico del Paese. Come è noto peraltro, l’applicazione pratica degli ammortizzatori sociali è preordinata a procedure complesse anche sotto il profilo informatico e necessitano di un grande scambio osmotico tra la pubblica amministrazione, le aziende e i professionisti a ciò abilitati, primi tra tutti i Consulenti del Lavoro. Numerosi restano i dubbi da sciogliere per l’applicazione delle norme scansionate dal decreto d’urgenza oltre a quelli già annotati nella stesura della presente circolare: si pensi ad esempio alle modalità di fruizione del periodo di nove settimane ammesso dalle varie disposizioni in termini di frazionabilità o meno e, in tale prospettiva, sulle modalità di computo della singola settimana ove fosse permesso il frazionamento dell’utilizzo delle provvidenze. Importanti anche precisazioni di coordinamento tra le varie disposizioni d’urgenza che si sono succedute con rilevanza geograficamente distinta per effetto del progredire del fenomeno epidemiologico.
Si rende pertanto necessaria, quanto prima, l’emanazione di una prassi chiarificatrice in materia.
Sospensione delle misure di condizionalità
Per effetto delle conseguenze epidemiologiche, ferma restando la fruizione dei benefici economici, l’art. 40 del decreto d’urgenza, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, ha provveduto a sospendere per due mesi dalla data della sua entrata in vigore gli obblighi di condizionalità connessi alle misure di sostegno al reddito previste nell’ordinamento.
La sospensione riguarda in particolare gli obblighi relativi:
– alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019;
– all’erogazione delle indennità NASPI e DIS-COLL di cui al D.Lgs. n. 22/2015;
– all’erogazione delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, ex artt. 8 e 24-bis del D.Lgs. n. 148/2015.
Gli effetti sospensivi hanno effetto anche per quanto concerne:
– le assunzioni obbligatorie di soggetti disabili ex art. 7, legge n. 68/1999;
– le procedure di avviamento a selezione ex art. 16, legge n. 56/1987 per lo Stato e gli Enti pubblici;
– le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento ex art. 20, comma 3, lett. a) D.Lgs. n. 150/2015.
2. MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI
di Simone Cagliano
Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)
Viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986 (TUIR), è erogata dall’INPS, previa domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa complessivo stabilito di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. Tale disposizione, pertanto, esclude i professionisti iscritti agli ordini professionali che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse professionali privatizzate.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (art. 28)
Per tutti i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione delle Gestione separata INPS, è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro.
Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986 (TUIR), è erogata dall’INPS, previa domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa complessivo stabilito di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. Si sottolinea, pertanto, che le eventuali domande eccedenti il limite saranno rigettate.
È evidente come la norma escluda, anche in tale fattispecie, i professionisti iscritti agli ordini professionali che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse professionali privatizzate.
Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29).
Viene altresì riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986 (TUIR), è erogata dall’INPS, previa domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa complessivo stabilito di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30)
È prevista in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro.
Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986 (TUIR), è erogata dall’INPS, previa domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa complessivo stabilito di 396 milioni di euro per l’anno 2020. In merito a tale indennità si precisa che, agli oneri derivanti, si provvederà a valere su risorse del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38)
La norma stabilisce, in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro.
Si precisa, tuttavia, che non hanno diritto a tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986 (TUIR), è erogata dall’INPS, previa domanda, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa complessivo stabilito di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.
Incumulabilità tra indennità (art. 31)
Si precisa che le indennità sopra analizzate, di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del presente decreto, non sono tra loro cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019.
In merito a tutte le indennità sopra analizzate, si precisa infine che, qualora dal monitoraggio effettuato dall’INPS, riferito al limite di spesa complessivo stabilito per ogni singola tipologia di indennità sopra analizzata, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, la norma dispone che non potranno essere adottati altri provvedimenti concessori.
Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 (art. 32).
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, di cui all’art. 8 della legge n. 334/1968, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.
di Luca De Compadri
Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 33)
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, la domanda di NASpI viene presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Orbene, l’art. 33, comma 1, del decreto legge in commento prevede che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il termine di decadenza previsto dall’articolo 6, comma 1, su citato, sia ampliato da sessantotto a centoventotto giorni.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, menzionato, la domanda di DIS-COLL viene presentata all’INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Anche tale termine decadenziale, in virtù dell’art. 33, comma 1 cit., viene ampliato da sessantotto a centoventotto giorni.
Domande presentate oltre il termine ordinario
Il termine ordinario per la domanda:
– di NASpI è fissato dall’art. 6, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, secondo cui la NASpI medesima spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
– di DIS-COLL è stabilito dall’art. 15, comma 9, d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, secondo cui, parimenti alla NASpI, la DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Ebbene, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto legge in commento, per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario sopra indicato, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Trattasi di una disposizione che trova giustificazione, ovviamente, nella grave emergenza epidemiologica da COVID-19.
Incentivo all’autoimprenditorialità
Ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. L’art. 33, comma 3, del decreto legge in commento, amplia di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità.
Obblighi di comunicazione del lavoratore che percepisca la NASpI
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all’articolo 10 del medesimo d.lgs, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto. Il termine di trenta giorni, su menzionato, viene ampliato dall’art. 33, comma 3, del decreto legge in commento, di 60 giorni. Parimenti, con la medesima norma, vengono ampliati di 60 giorni i seguenti termini:
– quello previsto dal comma 3 dell’art. 9, d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, secondo cui Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10 del medesimo D.Lgs, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto;
– quello previsto dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 marzo n. 22, in base al quale II lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne;
– quello previsto dall’art. 15, comma 12, del medesimo D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, secondo il quale il beneficiario di DIS-COLL, che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne.
Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34)
Ai sensi dell’art. 34 del decreto legge in commento, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. Ciò trova la sua ragione nella grave situazione creatasi in conseguenza della emergenza epidemiologica. Giova sottolineare, al riguardo, che, secondo regola generale, nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione (cfr. art. 2967 c.c.). Correttamente, quindi, il comma 2 dell’art. 34 cit., in considerazione della ragione sottesa alla norma, stabilisce che sono sospesi, per il medesimo periodo (dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020) e per le medesime materie ivi indicate, anche i termini di prescrizione. Si ricorda, infine, che in caso di sospensione della prescrizione il periodo precedente si somma con quello successivo, che riprende a decorrere dopo la cessazione della causa sospensiva.
4. LAVORO AGILE E MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
di Antonello Orlando
Il comma 1 dell’art. 39, per la prima volta dall’apparizione del lavoro agile, formula una previsione di diritto soggettivo da parte del lavoratore di potere svolgere la prestazione di lavoro subordinata in modalità agile (ricondotta alle modalità ordinarie previste dalla L. 81/2017 e non ‘semplificate’ come da DPCM 8 marzo 2020 e s.m.i.). Tale diritto è azionabil e fino ai 30 aprile 2020 da parte dei lavoratori che risultino o in condizione di disabilità grave ex art. 3 c. 3 della L. 104/1992 (dunque presumibilmente già titolari di certificazione medica rilasciata dalla relativa commissione) o, alternativamente, che abbiano nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap in condizione di gravità. Questa particolare fattispecie appare richiamare il concetto di ‘care-giver’ previsto sia per il congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs. 151/2001, sia per la fruizione di Ape sociale e pensione per lavoratori precoci ex L. 232/2016. La norma si riferisce a lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile in condizione di gravità, senza esplicitare un minimo requisito di convivenza o, ancora, la necessità di un referente unico dell’assistenza al disabile (introdotto dall’art. 24 c. 1 della L. n. 183/2010). Il lavoratore, disabile o care-giver, avrà diritto a chiedere direttamente di svolgere la prestazione in regime di smart-working fino al prossimo 30 aprile a condizione che il lavoro agile sia compatibile con il tipo di mansioni svolte. Se nel caso di lavoratori disabili tale condizione sarà più facilmente riscontrabile, più problematica se ne rivelerà l’applicazione per i lavoratori che hanno nel proprio nucleo di lavoro un disabile, specie in settori (come edilizia o catene di produzione industriali) dove lo smart working risulta impraticabile. La richiesta potrà essere sottomessa, in assenza di indicazioni puntuali da parte della norma, per le vie scritte direttamente al datore di lavoro con autodichiarazione dove si specifichi di rientrare nella condizione soggettiva (di disabilità o care-giving) della norma e di compatibilità della propria mansione con il regime di smart-working. Spetterà al datore di lavoro esprimere una valutazione in merito alla compatibilità della prestazione rendendo tale diritto meno cogente nella sua attuazione rispetto alla finalità della norma.
Il comma 2 introduce invece un nuovo diritto di priorità nelle richieste di lavoro agile, riprendendo quanto già introdotto dalla legge 145/2018, che aveva aggiunto il comma 3-bis all’art. 18 della L. 81/2017 dedicato al diritto di priorità alle richieste di lavoro agile formulate dalle lavoratrici entro i tre anni dalla conclusione del congedo di maternità e dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ex art. 3 c. 3 L. 104/1992. Il c. 2 dell’art. 39 aggiunge fra i destinatari del diritto di priorità di assegnazione dello smart working anche i lavoratori con gravi e comprovate patologie per i quali residui una ridotta capacità lavorativa. Tale definizione appare più inclusiva rispetto a quella del comma 1 e richiamando da vicino i lavoratori che godono dei benefici ex L. 68/1999. A livello pratico, il datore di lavoro dovrà tenere conto delle tre fattispecie prioritarie, possibilmente richiamandole nei regolamenti o accordi di lavoro agile, nella loro forma ordinaria.
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali (art. 87)
L’art. 87 del decreto “Cura Italia” stabilisce un utilizzo intensivo del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni fino alla fine dello stato di emergenza (previsto a oggi fino alla fine del prossimo luglio a norma della deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) o, se antecedente, fino a un nuovo termine stabilito da un apposito DPCM. Le pubbliche amministrazioni limiteranno l’affluenza nelle sedi di lavoro dei pubblici dipendenti limitandola esclusivamente per il mantenimento delle attività che richiedono la presenza sul luogo di lavoro, specie se funzionalmente alla gestione della emergenza sanitaria. Lo smart working per le p.a. fino alla fine del termine del 31 luglio potrà prescindere da accordi individuali nonché dall’informativa come quella sulla sicurezza prevista dall’art. 22 della L. 81/2017. I dipendenti potranno utilizzare i propri mezzi informatici (pc, smartphone, connessione internet), per ovviare alla impossibilità di una dotazione tempestiva della infrastruttura tecnologica necessaria da parte delle amministrazioni, senza che su questi il datore di lavoro abbia alcuna responsabilità in materia di sicurezza o di corretto funzionamento. Nei casi di impossibilità di ricorso allo smart working, le pubbliche amministrazioni si avvarranno degli strumenti di ferie pregressi, congedi, banca ore, rotazione dei dipendenti osservando le disposizioni della contrattazione collettiva applicabile. Ultima misura, quale extrema ratio, esauriti gli strumenti sopra elencati, le pubbliche amministrazioni potranno esentare il proprio personale dallo svolgimento del servizio, considerando, anche ai fini retributivi, tale sospensione equivalente alla normale resa della prestazione di lavoro, fatta eccezione per la corresponsione della indennità di mensa. Il decreto dispone inoltre misure speciali per le Forze di Polizia, Forze Armante, Vigili del Fuoco e sospende le procedure di concorso per l’accesso al pubblico impiego per 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto “Cura Italia”, salvo i casi di processi di reclutamento per valutazioni curriculari o in modo telematico.
Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)
Nel quadro degli interventi a sostegno delle liquidità delle imprese, si situa la modifica dell’art. 44-bis del decreto crescita, il quale era originariamente rivolto alle aggregazioni societarie di imprese con sede legale in 7 regioni meridionali del nostro paese. Il nuovo art. 44-bis si rivolge a qualsiasi società sul territorio nazionale (che non sia in stato di dissesto o in condizione di rischio o in stato di insolvenza) attui entro il 31 dicembre 2020 una cessione di crediti deteriorati, di natura commerciale o di finanziamento, vantati nei confronti di “debitori inadempienti” (definiti quali debitori che non abbiano adempiuto al pagamento oltre 90 giorni dalla sua scadenza). La società potrà trasformare in credito d’imposta (improduttivo di interessi, da dichiarare ma non concorrente alla formazione del reddito d’impresa) una quota delle attività per imposte anticipate (DTA, deferred tax assets), riferite a due componenti reddituali (perdite fiscali non ancora scomputare dal proprio imponibile e rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ex art. 1 D.L. 201/2011) entro il 20% del valore dei crediti ceduti e comunque entro la soglia di 2 miliardi di euro. Per godere del presente beneficio è richiesto di esercitare, alle imprese che non lo abbiano già fatto, l’opzione di cui all’art. 11 del D.L. 59/2016, già trattata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 22/07/2016. Tale regime implicherà la disapplicazione dei limiti ordinariamente previsti per chi fruisce di un regime di esenzione dell’utile previsti dall’art. 84 c. 1 del TUIR al secondo periodo (perdite riportabili per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti). L’accesso alla misura è precluso per la cessione di crediti fra società legate fra loro da un rapporto di controllo societario ex art. 2359 c.c., anche indiretto, da parte del medesimo soggetto.
La misura in esame intende agevolare le piccole e medie imprese a non subire in modo permanente gli effetti finanziari della contrazione della domanda di beni e servizi conseguente all’emergenza COVID-19. In particolare, tale moratoria straordinaria si rivolge a tutte le imprese che risiedono in Italia e che risultano prive di esposizioni debitorie creditizie deteriorate. Le imprese beneficiarie saranno quelle con sede in Italia che, per numero di dipendenti e fatturato annuo, rientrino nei criteri di micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (comunque con meno di 250 occupati e con fatturato non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo entro i 43 milioni). La misura consente alle imprese che rientrano nei requisiti suesposti che avevano ottenuto prestiti o linee di credito si articolano in 3 direzioni:
a) le linee di credito già accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non sono revocati fino al 30 settembre 2020;
b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 può essere rinviata fino al 30.9 a uguali condizioni e modalità senza oneri ulteriori per intermediari e imprese;
c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rimandato con accordi tra le parti o comunque sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 con continuità degli elementi accessori dei crediti e senza nuovi o più forti oneri su aziende e intermediari.
Il soggetto finanziatore potrà richiedere telemáticamente per queste misure di sostegno straordinarie la garanzia a copertura limitata dei danni subiti dagli intermediari finanziari a carico del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, secondo le misure previste dal c. 6. La norma prevede inoltre che l’emergenza sanitaria in atto sia riconosciuta quale evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
5. PERMESSI, CONGEDI E AIUTI ALLE FAMIGLIE
di Giuseppe Buscema e Luca Caratti
Congedi per genitori lavoratori dipendenti e bonus baby sitting (art.23)
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza alla sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche, si introduce, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni con corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile, scaduto e immediatamente precedente, nel corso del quale ha inizio il congedo o di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (Cigo, Cigs, Fis, NASpI, ecc.) oppure altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (ferma sempre restando la possibilità di estendere la durata dei permessi retribuiti ai sensi art. 33 L. n. 104/92 come previsto dal successivo art. 24). Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le disposizioni predette si applicano nei confronti dei genitori naturali, adottivi e affidatari. A decorrere dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 18, alternativamente ai congedi di cui sopra i medesimi lavoratori potranno richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 600€.
Il predetto bonus sarà erogato mediante il libretto famiglia. Congedi indennizzati e bonus saranno resi disponibili dopo che saranno state emanate dall’INPS le modalità operative per accedervi. È da evidenziare che essendo previsto un tetto massimo di spesa (1.261,1 milioni di euro per il 2020) le eventuali domande che eccederanno il limite saranno rigettate.
Estensione durata permessi retribuiti disabili (art. 24)
La norma introduce la possibilità per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivo, di minore di età superiore a 3 anni con handicap in situazione di gravità nonché colui che assiste parente o affine entro il terzo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. Al personale sanitario i permessi saranno riconosciuti compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del SSN e del comparto sanità impegnati nell’emergenza COVID-19.
Specifico congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25)
A decorrere dal 5 marzo 2020 per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire del congedo e della relativa indennità come prevista per i lavoratori del settore privato (art. 23), in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. Il congedo o l’indennità non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo, sono a cura dell’amministrazione pubblica. Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, alternativo agli speciali congedi, è elevato a 1000 euro per i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia medica, gli operatori sociosanitari del settore pubblico, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19.
La domanda per la fruizione del congedo o del bonus dovrà essere inoltrata mediante i canali telematici messi a disposizione dall’INPS; le eventuali domande che eccederanno il limite di spesa saranno rigettate.
Sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria equiparati alla malattia (art. 26)
Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Il medico curante dovrà redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare con sorveglianza attiva.
Si ritiene, quindi, che tale indicazione debba essere necessariamente riportata anche sul certificato inviato al datore di lavoro al fine di consentire il corretto trattamento. La norma fa però salvi i certificati medici trasmessi prima del 17 marzo 2020.
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenteranno apposita domanda agli istituti previdenziali, sono posti a carico dello Stato.
Disposizioni INAIL(art. 42)
Dal 23 febbraio e sino al 1 giugno 2020 sono sospesi:
– i termini di decadenza e di prescrizione per le richieste di prestazioni erogate dall’INAIL;
– i termini di revisione della rendita di inabilità in scadenza, sia su domanda del titolare che su disposizione dell’INAIL, di cui all’articolo 83 del DPR n.1124/1965.
La decorrenza dei termini riprende dalla fine del periodo di sospensione.
In caso di infezione da coronavirus in occasione di lavoro presso datori di lavoro pubblici e privati, le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
Una previsione importante finalizzata ad evitare possibili controversie o sovrapposizioni qualora siano previsti altri interventi di sostegno per i medesimi periodi di astensione al lavoro.
Tali eventi non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico e riguarda sia i datori di lavoro pubblici che privati.
Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare (art. 47)
Sospesa fino al 3 aprile 2020 nell’intero territorio nazionale l’attività nei centri a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, nonché nei centri di riabilitazione estensiva ambulatoriali e similari.
Possono essere attivati interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario dall’Azienda Sanitaria Locale, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, a condizione che la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.
Per la durata dello stato di emergenza, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri citati non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime indipendentemente dal loro numero.
L’assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità è causa di forza maggiore e nell’ambito del rapporto di lavoro non può costituire giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 c.c.
Di conseguenza, non potranno essere avviati procedimenti disciplinari.
È necessario, tuttavia, che i lavoratori effettuino una comunicazione preventiva motivata e che sia documentabile l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri.
In ogni caso, rimangono ferme per i lavoratori interessati le seguenti disposizioni del decreto:
– diritto al congedo e all’indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, ai sensi dell’art. 23;
– incremento di ulteriori complessive dodici giornate (usufruibili per ciascuno dei mesi marzo e aprile) di permessi retribuiti per assistere disabili ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, contenute all’art. 24;
– in materia di lavoro agile previsto dall’art. 39.
Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)
Vengono prorogati di quattro giorni i termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria scaduti il 16 marzo 2020. La nuova scadenza pertanto viene fissata al 20 marzo 2020 entro la quale è possibile effettuare il versamento senza applicazione di sanzioni e interessi.
Tale previsione, tuttavia, riguarda i soggetti diversi da quelli già interessati dal più ampio periodo di sospensione previsto dall’art. 61 e 62 del presente decreto.
di Dario Fiori
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori domestici (art. 37)
La disposizione sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Con riferimento alle predette sospensioni il pagamento dovrà essere effettuato entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Inoltre, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Il secondo comma sospende i termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020. Nel caso in cui il decorso cominci durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Ai sensi del predetto art. 3, c. 9, L. n. 335/1995 le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per rassicurazione obbligatoria (art. 61)
La norma, al fine di sostenere i settori più colpiti dall’emergenza epidemiologica, estende le sospensioni inizialmente previste dall’articolo 8, comma 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. Per tali soggetti, con il predetto decreto, sono stati già sospesi dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 i termini relativi a:
a) i versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) gli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Il comma 1 dell’art. 61 ha espunto dalla lettera a), c. 1, art. 8, D.L. n. 9/2020 il riferimento alla sospensione delle ritenute di cui all’art. 29 del DPR n. 600/1973 rubricato “Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato” mantenendo le sospensioni con riguardo agli artt. 23 e 24 del medesimo DPR n. 600/1973 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati).
Ai sensi del comma 2 dell’art. 61 in commento, le disposizioni di cui all’articolo 8, c. 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
I) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
Il comma 3 sospende i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2.
I versamenti sospesi ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 e del citato art. 8, c. 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile 2020); tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in questo caso non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributive (art. 62)
Al comma 1 la norma prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Rimane ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020; il predetto decreto ha anticipato dal 2021 al 2020 l’efficacia del nuovo calendario per l’assistenza fiscale previsto nell’art. 16-bis, comma 5, D.L. n. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Il secondo comma prevede una sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, per i soggetti con i seguenti tre requisiti:
– esercenti attività d’impresa, arte o professione;
– con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
– con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento.
Le sospensioni dei versamenti riguardano:
a) le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, DPR 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) l’imposta sul valore aggiunto;
c) i contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti dell’IVA di cui al comma 2, lett. b), si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del MEF 24 febbraio 2020 (G.U n. 48 del 26 febbraio 2020) di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
I versamenti sospesi ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 e del predetto decreto del MEF del 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Con riferimento agli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 essi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (comma 6).
Ai sensi del comma 7 i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati, da parte del sostituto d’imposta, alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Possono avvalersene i soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
– domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
– ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento;
– non aver sostenuto nel mese di febbraio spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono della predetta opzione devono:
– rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione;
– provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71)
I contribuenti che non si avvalgono di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal titolo IV del decreto in commento e dall’articolo 37 possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)
La disposizione prevede l’erogazione di un premio di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. L’importo deve essere ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. Il premio non concorre alla formazione del reddito.
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d’imposta recuperano i premi erogati mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Per l’anno 2020 il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo stanziato pari a 50 milioni di euro.
Il comma 2 rinvia le disposizioni di attuazione del credito d’imposta ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento.
Credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65)
La disposizione riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/l (negozi e botteghe).
Il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività essenziali (es. farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, ecc.) di cui agli allegati 1 e 2, DPCM 11 marzo 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)
La norma intende promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare la situazione epidemiologica causata da COVID-19.
Il comma 1 introduce una detrazione dall’imposta lorda pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per le erogazioni liberali effettuate, con il medesimo fine, dai soggetti titolari di reddito d’impresa, le predette erogazioni sono deducibili. Il comma 2 a tal fine estende le disposizioni di cui all’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti.
Ai fini IRAP le erogazioni liberali di cui al comma 2 sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019.
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)
Il comma 1 sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020:
1. le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
2. i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (procedura abbreviata di interpello preventivo), e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (interpello sui nuovi investimenti);
3. il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al punto precedente;
4. i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (c.d. regime dell’adempimento collaborativo), i termini di cui all’articolo 1 -bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata), e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale), nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. patent box).
Con riferimento alla sospensione di cui al comma 1, merita di essere segnalata l’assenza di un espresso richiamo alle comunicazioni di liquidazione automatica di cui agli artt. 36-bis, DPR n. 600/1973 e 54-bis, DPR n. 633/1972 o derivanti dal controllo formale di cui all’art. 36-ter, DPR n. 600/1973. Non ravvisandosi motivazioni, coerenti con la ratio della disposizione, tese ad escludere tali controlli dal periodo di sospensione di cui al comma 1, si ritiene opportuno prevedere, in sede di conversione in legge del decreto, il richiamo espresso dei predetti riferimenti normativi nel testo del comma 1, in modo da eliminare i dubbi interpretativi generati dal rinvio ad una disposizione di carattere generale quale l’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015.
Ai sensi del comma 2, per le istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione ex art. 3, D.Lgs. n. 156/2015 iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso posta elettronica certificata ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello(q)agenziaentrate.it
Il comma 3 sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate per le:
– ricerche con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis, c.p.c);
– modalità di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati (artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione c.p.c.);
– risposte alle istanze formulate per le richieste di accesso ai documenti
amministrativi (art. 22, legge 7 agosto 1990, n. 241) ed accesso civico a dati e documenti (art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
Rispetto ai brevi periodi di sospensione dei versamenti e degli adempimenti concessi ai contribuenti dal decreto in commento, il comma 4 prevede un’ampia proroga con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori. La norma, derogando espressamente le disposizioni dell’art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente, richiama l’applicazione dell’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede al secondo comma la proroga dei predetti termini di prescrizione e decadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68)
L’articolo al comma 1 prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Viene prevista l’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 159/2015. Inoltre, non si procede al rimborso di quanto già versato.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
Il comma 3 differisce al 31 maggio 2020:
– il termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla c.d. “rottamazione-ter” di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d), D.L. n. 119/2018, nonché all’articolo 16-jb/s, comma 1, lettera b), n. 2, D.L n. 34/2019;
– il termine del 31 marzo 2020 per il c.d. “saldo e stralcio” di cui all’art. 1, comma 190, L. n. 145/2018.
Si segnala che con comunicato del 17 marzo 2020 l’Agenzia delle entrate- Riscossione al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo degli sportelli presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico. Il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l’occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili, riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo.
di Pasquale Staropoli
Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)
La norma, diversamente dalla rubrica, vuole sospendere non tanto le procedure di impugnazione, bensì proprio la possibilità di disporre i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, dalla sua entrata in vigore e per 60 giorni.
È prevista la preclusione dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione di quelle pendenti, nonché l’impossibilità per il datore, a prescindere dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, L. n. 604/66.
Ribadita l’incongruenza tra la rubrica ed il contenuto della norma, figlia probabile del dibattito tanto convulso quanto non concluso, è comunque il dettato della norma a destare non poche perplessità. Pur apprezzando infatti l’intenzione, dichiarata dal Ministro dell’Economia di “farsi che nessuno perda il proprio posto di lavoro”, è il metodo che non convince.
Il giustificato motivo di licenziamento infatti è determinato, come previsto dall’art. 3 della legge n. 604/66 da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro, il suo regolare funzionamento. Queste, è pacifico alla luce dell’art. 41 Cost., sono espressione della insindacabilità delle scelte imprenditoriali, come storicamente condiviso dalla dottrina e più volte confermato dalla giurisprudenza, quale espressione della garanzia di libertà di iniziativa economica.
Alla luce di ciò, si dubita della tenuta costituzionale della norma, che lungi dal garantire lo scopo del mantenimento del livello occupazionale, rischia di costituire soltanto fonte di contenzioso, considerato che mal si comprende come possa, ad esempio, “sospendere” la necessità per un piccolo imprenditore, privo della possibilità di proseguire l’attività aziendale, perché privo dei fondi necessari, di interromperla, per effetto di un’astratta, previsione.
Da questa previsione normativa si devono ritenere in ogni caso esclusi i licenziamenti di apprendisti per fine periodo formativo.
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