DECRETO-LEGGE n. 201 del 31 dicembre 2025
Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonchè per la sicurezza dei giornalisti freelance
Art. 1
Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, nonchè dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini
1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell’Ucraina, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.
2. I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati a richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall’Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell’Unione Europea del 15 luglio 2025.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Art. 2
Sicurezza dei giornalisti freelance
1. I giornalisti iscritti all’Ordine dei giornalisti che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l’incarico.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in via sperimentale per l’anno 2026 è riconosciuto un contributo a carico dello Stato per il costo dell’assicurazione e della formazione, di cui al comma 1, concesso su istanza dell’editore interessato da presentare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore potrà essere ammesso a un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a 600.000 euro per l’anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nella misura massima di 600.000 euro per l’anno 2026, si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria destinate agli interventi a sostegno dell’editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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