DECRETO-LEGGE n. 212del 29 dicembre 2023
Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Art. 1
Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia
1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
2. A valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 2
Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
Art. 3
Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche
1. All’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.»;
b) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.»;
c) il comma 3 è abrogato.
2. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «alle spese sostenute» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:
a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
3. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonchè di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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