DECRETO-LEGGE n. 51 del 10 maggio 2023 (Decreto Omnibus)
Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici
Art. 1
Riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici
1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dei medesimi enti, all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera a-bis) è abrogata;
b) al comma 3, dopo le parole: «con la procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono aggiunte le seguenti: «, tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonchè di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia»;
c) il comma 3-bis è abrogato;
d) al comma 5, dopo le parole: «il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;» sono aggiunte le seguenti: «propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale;» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto dal Presidente dell’Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, tutti scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonchè di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia.»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il direttore generale è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e professionalità nonchè di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell’attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione; sovraintende al personale e all’organizzazione dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorchè siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.».
2. Nelle more dell’adozione delle modifiche all’organizzazione degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’INPS e dell’INAIL, è nominato, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità nonchè di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia e assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il vicepresidente e il consiglio di amministrazione dell’INPS e dell’INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono con effetto immediato. I direttori generali dell’INPS e dell’INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono all’atto dell’insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dall’insediamento, i commissari straordinari dell’INPS e dell’INAIL apportano le conseguenti modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a tutti gli altri regolamenti interni.
4. In sede di prima applicazione, per ciascuno degli enti interessati, il consiglio di amministrazione nominato all’esito delle modifiche all’organizzazione di cui al presente articolo provvede, entro quarantacinque giorni dal rispettivo insediamento, a proporre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.
5. L’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 è abrogato.
Art. 2
Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche
1. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età.».
2. All’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.».
3. I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Art. 3
Proroga di termini in materia sanitaria
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». Con riferimento alle misure di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai sub-commissari spetta un compenso non superiore a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario».
4. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1° luglio 2023, l’Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa, ivi inclusa la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 1. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa.
Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all’erario.».
5. All’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2023».
6. All’articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
Art. 4
Proroga di termini in materia fiscale
1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 232, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente il 31 ottobre»;
b) al comma 233, le parole: «1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2023»;
c) ai commi 235 e 237, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
d) al comma 241, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
e) al comma 243, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall’articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135.
3. Tenuto conto della norma di cui all’articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni di cui all’articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.
Art. 5
Disposizioni urgenti in materia di sport
1. All’articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
2. Una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 possono essere destinate alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all’allestimento del villaggio olimpico di Cortina d’Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
3. All’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per i mutui relativi» sono sostituite con le seguenti: «per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi»;
b) dopo le parole: «finalità sportive» sono aggiunte le seguenti: «b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all’aggiudicazione e all’organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.».
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
Termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All’articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All’articolo 33-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».
Art. 7
Termini per l’aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia
1. All’articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «non oltre il 31 maggio 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano».
Art. 8
Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico
1. Al fine di favorire l’occupazione nel settore del salvamento acquatico:
a) all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) all’articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al secondo periodo, le parole da: «per garantire la piena osservanza» fino alle parole «per l’ottenimento del brevetto» sono sostituite dalle seguenti: «per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l’attività dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalità di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n. 269.».
Art. 9
«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati
1. All’articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, le parole: «entro il termine di venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di trenta anni».
Art. 10
Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche
1. Al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell’attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all’esercizio finanziario 2023, i termini previsti dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 7 luglio 2023. Conseguentemente, il termine previsto dall’articolo 8, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei progetti di cui al comma 3, è differito al 31 agosto 2023.
Capo III
Disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale
Art. 11
Emissioni filateliche con sovraprezzo per finalità sociali
1. Le carte-valori postali possono prevedere una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l’ambiente.
2. L’emissione è in tal caso autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Con il medesimo decreto sono definiti il valore della maggiorazione, il periodo di validità, il soggetto beneficiario, nonchè gli adempimenti che la società concessionaria deve attuare al termine del periodo di validità.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui al comma 1.
4. La società concessionaria devolve interamente, in nome e per conto dell’acquirente, l’incasso delle somme riferite alla maggiorazione direttamente al soggetto beneficiario, su un proprio conto corrente postale dedicato ovvero, ove quest’ultimo non ne sia in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione dalla società concessionaria senza oneri, limitatamente al periodo di durata dell’iniziativa. Al termine del periodo di validità delle carte-valori postali di cui al comma 1, la società concessionaria rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy. La devoluzione delle somme di cui al primo periodo non rileva ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque denominati, connessi all’effettuazione di erogazioni liberali.
Art. 12
Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria
1. All’articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: «della» è sostituita dalle seguenti: «adottati dalla» e le parole: «di cui all’articolo 32» sono soppresse.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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