DECRETO-LEGGE n. 90 del 24 giugno 2025, conv. con modif. in leggen. 109 del 30 luglio 2025
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute
Capo I
Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca
Sezione I (1)
Disposizioni urgenti per il potenziamento dell’attrattività di enti pubblici di ricerca
——
(1) Partizione soppressa in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
Art. 1
Disposizioni urgenti per il potenziamento dell’attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca
1. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero dell’università e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l’incremento qualitativo dell’attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonchè delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L’assegnazione agli Enti delle risorse è definita con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini.». (1)
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. (1)
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; (2)
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234; (2)
c) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; (2)
d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (2)
3-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è inserito il seguente:
“591-bis. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 591 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024”. (3)
——
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
(2) Lettera modificata in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
(3) Comma inserito in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
Capo II
Disposizioni in materia di formazione, alta formazione e ricerca
Sezione I
Disposizioni urgenti in materia di istruzione
Art. 2
Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026
1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche ad interim e in scadenza al 15 settembre 2025, possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell’istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali, la proroga di cui al primo periodo è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito. (1)
1-bis. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (2)
1-ter. Con riferimento alle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2025/2026, all’articolo 4, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: “dei concorsi di cui al secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”. (2)
1-quater. Al fine di garantire la continuità delle attività degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026, all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: “purchè conseguite entro l’anno accademico 2018/2019” sono sostituite dalle seguenti: “purchè l’immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l’anno accademico 2018/2019”;
b) al terzo periodo, le parole: “i titoli” sono sostituite dalle seguenti: “gli ulteriori titoli” e le parole: “non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre l’anno scolastico o accademico 2021/2022”. (2)
1-quinquies. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell’Opera nazionale Montessori, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito. (2)
——
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
Art. 2-bis (1)
Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione
1. Al fine di assicurare l’integrazione dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, all’articolo 2, comma 5, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, dopo la parola: “tre” sono inserite le seguenti: “, di cui uno in rappresentanza delle associazioni attive nell’ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilità,” e le parole: “su designazione del” sono sostituite dalle seguenti: “tra quelli proposti dal”.
——
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
Art. 2-ter (1)
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026
1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: “per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024/2025” sono aggiunte le seguenti: “e a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 5,01 milioni di euro per l’anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l’anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l’anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l’anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l’anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l’anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l’anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l’anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l’anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034, si provvede:
a) quanto a un milione di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 4,01 milioni di euro per l’anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 10,14 milioni di euro per l’anno 2026, 10,45 milioni di euro per l’anno 2027, 10,77 milioni di euro per l’anno 2028, 11,09 milioni di euro per l’anno 2029, 11,44 milioni di euro per l’anno 2030, 11,82 milioni di euro per l’anno 2031, 12,20 milioni di euro per l’anno 2032, 12,61 milioni di euro per l’anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva, di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
——
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
Sezione II
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Ministero dell’università e della ricerca
Art. 3
Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell’organizzazione e dell’azione amministrativa del Ministero dell’università e della ricerca
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell’università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall’articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dall’articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. (1)
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 938:
1) all’alinea, secondo periodo, le parole: “sono richiesti” sono sostituite dalle seguenti: “è richiesta” e le parole: «nonchè uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post-universitaria» sono soppresse; (2)
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) prova scritta”; (3)
3) le lettere c) e d) sono abrogate; (4)
b) al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi e, al secondo periodo, la parola: “citato” è soppressa. (5)
3. All’articolo 51-quater, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «nove».
4. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell’università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’università e della ricerca disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementata di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall’attuazione dal presente comma, pari a 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.
5-bis. Al fine di garantire l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, all’articolo 64, comma 6-ter.1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: “, 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “e 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026”. (6)
5-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2025 e a 10 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca. (6)
——
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
(2) Numero modificato in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
(3) Numero sostituito in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
(4) Numero inserito in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
(5) Lettera modificata in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
(6) Comma inserito in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
Sezione III
Disposizioni urgenti in materia di sistema della formazione superiore e della ricerca
Art. 4
Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale
1. All’articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Art. 5
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d’azione «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027»
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 190 è abrogato;
b) il comma 189 è sostituito dal seguente:
«189. Al fine di favorire, nell’ambito dell’economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell’università e della ricerca con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 48 del 27 luglio 2021 è riassegnato, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024, nell’ambito dell’Accordo per la coesione di competenza, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito del Piano d’azione “RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027”, istituito in attuazione dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonchè ulteriori risorse assegnate all’Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020.». (1)
——
(1) Lettera modificata in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
Art. 5-bis (1)
Interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45
1. Il comma 4 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge 5 giugno 2025, n. 79. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento.
——
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie
1. Le aziende di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ferma restando l’invarianza del concorso delle Università di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, applicano al personale non dirigente da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse, sulla base dei piani dei fabbisogni determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, la contrattazione collettiva nazionale del Comparto sanità. (1)
2. Il personale non dirigente già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende di cui al comma 1 conserva l’inquadramento giuridico ed economico nell’ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca. (1)
——
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
Capo III
Disposizioni finali
Sezione I (1)
Disposizioni finali
——
(1) Partizione soppressa in sede di conversione (legge 30 luglio 2025, n. 109), a decorrere dal 2 agosto 2025.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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