DECRETO LEGISLATIVO 01 giugno 2020, n. 45

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

Art. 1

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7-sexies, comma 1, le lettere f) e g) sono soppresse;

b) dopo l’articolo 7-septies è inserito il seguente:

«Art. 7-octies (Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi). – 1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;

b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.

2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;

b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;

c) il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.

3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;

b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;

c) il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.

4. L’opzione di cui al comma 3 è comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.».

Art. 2

Disposizioni in materia di regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 74-quinquies, comma 1, le parole «né identificati» sono soppresse;

b) all’articolo 74-quinquies, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.

Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 22.»;

c) all’articolo 74-quinquies, al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto all’interno dell’Unione europea.».

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), valutate in 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.