DECRETO LEGISLATIVO 01 giugno 2020, n. 46
Attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, la lettera kk-duodecies), è sostituita dalla seguente:
«kk-duodecies) “interconnettore”: un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;»;
b) all’articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente è competente a risolvere le controversie, anche transfrontaliere, relative all’accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l’accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all’Italia e almeno ad un altro Stato membro, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le competenti autorità degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, siano coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti di coltivazione ha origine in un paese terzo e si collega alla rete italiana, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le Autorità di regolazione degli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto di ingresso verso la rete degli Stati membri sia in Italia, consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 33, il comma 4 è abrogato;
b) all’articolo 46, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente può consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all’esercizio dell’infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l’infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.»;
c ) dopo l’articolo 46, sono inseriti i seguenti:
«Art. 46-bis (Accordi tecnici relativi all’esercizio degli interconnettori). – 1. I gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici possono mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all’esercizio delle linee di trasporto tra l’Italia e un paese terzo, purché compatibili con il diritto dell’Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ed alle altre autorità di regolazione interessate.
Art. 46-ter (Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi). – 1. Il Ministero dello sviluppo economico può concedere una deroga all’applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e 41, commi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, ai gasdotti di trasporto tra l’Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, per le sezioni del gasdotto di trasporto situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane.
Tali deroghe sono concesse per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell’investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento, a condizione che non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza, sull’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione europea. La deroga è accordata, caso per caso, sulla base di una motivazione oggettiva, previo parere dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per una durata massima di venti anni, ed è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata al rispetto di prescrizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al secondo periodo. La decisione di deroga è resa pubblica e notificata alla Commissione europea senza indugio e comunque entro il 24 maggio 2020.
Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra l’Italia e un paese terzo che ha l’obbligo di recepire la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, e che l’abbia attuato efficacemente, in virtù di un accordo concluso con l’Unione europea.
2. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto è situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o più Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro è quello con la rete italiana, il Ministero dello sviluppo economico può concedere una deroga a detto gasdotto dopo avere consultato gli Stati membri interessati.
3. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto è situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o più Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro è quello con la rete di uno di tali Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere alla Commissione di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all’applicazione coerente, nel territorio e nelle acque territoriali italiane, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.
Art. 46-quater (Procedura di abilitazione). – 1. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l’Unione europea e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all’esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l’Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all’entrata in vigore di un accordo tra l’Unione e lo stesso paese terzo o fino all’applicazione della procedura di cui ai commi successivi.
2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l’Unione europea e gli Stati membri, qualora l’Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all’esercizio di un interconnettore con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, il Ministero dello sviluppo economico notifica tale intendimento alla Commissione, allegando la documentazione pertinente e indicando le disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, gli obiettivi dei negoziati, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, almeno cinque mesi prima dell’avvio dei negoziati, ai fini della valutazione di cui all’articolo 49-ter, paragrafi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.
3. Una volta ricevuta l’autorizzazione ad avviare i negoziati da parte della Commissione europea a seguito della notifica di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia i negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo e tiene conto di eventuali orientamenti forniti dalla Commissione e di eventuali richieste di inserimento di clausole nell’accordo. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea i risultati del negoziato e trasmette il testo dell’accordo ai fini della autorizzazione alla firma e, qualora acquisita tale autorizzazione nei termini di cui ai paragrafi 12 e 13 dell’articolo 49-ter della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, notifica alla Commissione la conclusione e l’entrata in vigore dell’accordo, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono aggiornate le disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle attività produttive 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2006, in relazione a quanto previsto dal presente decreto.
Art. 3
Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239
1. All’articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel concedere l’esenzione, il Ministero dello sviluppo economico verifica che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE e tiene conto che questa non danneggi la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dall’investimento, l’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, l’efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati, nonché la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale nell’Unione europea.»;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini dell’informazione all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER).»;
b) il comma 18 è sostituito dal seguente:
«18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento della capacità di trasporto degli interconnettori esistenti possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un’esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall’applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l’esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L’esenzione è concessa per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell’investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento, e che dimostrino che l’esenzione non ha ripercussioni negative sulla concorrenza, sull’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione europea. L’esenzione è accordata per un periodo non superiore a venticinque anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, previa consultazione degli Stati membri i cui mercati sono influenzati dall’investimento e delle autorità pertinenti dei paesi terzi. Prima dell’adozione della decisione sull’esenzione, il Ministero dello sviluppo economico consulta la pertinente autorità di detto paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l’infrastruttura interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, sia coerentemente applicata nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali italiane. Se le autorità dei paesi terzi consultate non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di autorità competente, adotta la decisione necessaria. In caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini della informazione all’ACER. Il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ciascuno per quanto di competenza, cooperano, relativamente alle questioni transfrontaliere attinenti all’infrastruttura da e verso un paese terzo e nel suo esercizio, con le pertinenti autorità del paese terzo, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l’infrastruttura, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio degli Stati membri.».
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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