DECRETO LEGISLATIVO 03 agosto 2022, n. 131
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Dopo l’articolo 4-septies.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 4-septies.2 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate). – 1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’IVASS e la COVIP sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) “cartolarizzazione”: l’operazione o lo schema di cui all’articolo 2, numero 1) del regolamento (UE) 2017/2402;
b) “società veicolo per la cartolarizzazione” o “SSPE”: un soggetto di cui all’articolo 2, numero 2) del regolamento (UE) 2017/2402;
c) “cedente”: un soggetto di cui all’articolo 2, numero 3) del regolamento (UE) 2017/2402;
d) “promotore”: un soggetto di cui all’articolo 2, numero 5) del regolamento (UE) 2017/2402.
e) “investitore istituzionale”: un investitore di cui all’articolo 2, numero 12) del regolamento (UE) 2017/2402;
f) “prestatore originario”: un soggetto di cui all’articolo 2, numero 20) del regolamento (UE) 2017/2402;
g) “impresa di assicurazione”: il soggetto di cui alla lettera u) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo;
h) “impresa di riassicurazione”: il soggetto di cui alla lettera cc) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo;
i) “ente pensionistico aziendale o professionale”: un fondo pensione che risulti iscritto all’albo tenuto dalla COVIP e che rientri tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli dell’articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettività giuridica.».
3. Ai fini del comma 1, fermi restando i compiti attribuiti alla Banca Centrale Europea (BCE) dal regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca d’Italia è l’autorità competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 per banche, imprese di investimento, gestori, nonché per gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario che detengono una posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
b) vigilare sull’adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE). 2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario o il promotore o la SSPE siano banche, imprese di investimento, gestori, o intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario.
4. Ai fini del comma 1, l’IVASS è l’autorità competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 per le imprese di assicurazione o di riassicurazione che detengono una posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
b) vigilare sull’adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2402 nelle artolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario siano imprese di assicurazione o di riassicurazione.
5. Ai fini del comma 1, la COVIP è l’autorità competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/240 per gli enti pensionistici aziendali o professionali;
b) vigilare sull’adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente sia un ente pensionistico aziendale o professionale.
6. Ai fini del comma 1, la CONSOB è l’autorità competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402;
b) vigilare sull’adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2402 quando né il cedente né il prestatore originario né la SSPE stabiliti nell’Unione siano soggetti vigilati; per soggetti vigilati si intendono quelli contemplati dagli atti legislativi dell’Unione citati all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402;
c) vigilare sulla conformità da parte di cedenti, promotori e SSPE agli articoli da 18 a 27 del regolamento (UE) 2017/2402;
d) autorizzare il verificatore terzo di cui all’articolo 27, comma 2, del regolamento (UE). 2017/2402 secondo quanto previsto dall’articolo 28 del medesimo regolamento, vigilare sulla conformità di questo soggetto all’articolo 28 del medesimo regolamento, nonché revocare la citata autorizzazione.
7. Nei confronti dei cedenti, dei prestatori originari, dei promotori e delle SSPE, anche quando siano soggetti non vigilati, la Banca d’Italia, la CONSOB, l’IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall’articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402 e dalla normativa di settore, ivi inclusi quelli previsti dall’art. 6-bis, secondo le rispettive attribuzioni indicate nei commi precedenti. La CONSOB può esercitare, altresì, nei confronti di chiunque gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies, secondo le modalità ivi stabilite e può dettare disposizioni inerenti alla procedura di autorizzazione dei verificatori terzi di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 e di eventuale revoca. Le predette autorità adempiono agli obblighi informativi verso l’AESFEM previsti dall’articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 secondo le rispettive attribuzioni.
8. Ai fini dei commi 3 lettera b), 4 lettera b) e 5 lettera b), se i cedenti, i prestatori originari, i promotori e le SSPE non sono tutti soggetti vigilati, la Banca d’Italia, l’IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e d’indagine previsti dal comma 7 per il tramite dei soggetti vigilati. A questi fini, i soggetti non vigilati trasmettono le informazioni necessarie a quelli vigilati, che li inviano alla propria Autorità di vigilanza. Resta ferma la facoltà per la Banca d’Italia, l’IVASS e la COVIP, di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.
9. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonché del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d’Italia, la CONSOB, l’IVASS e la COVIP possono emanare disposizioni di attuazione del presente articolo, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze. Nel rispetto della reciproca indipendenza, esse individuano inoltre forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell’articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d’intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al fine di disciplinare i casi in cui ai sensi dei commi 3, lettera b), 4, lettera b), 5, lettera b), per la medesima operazione di cartolarizzazione siano coinvolte più autorità di vigilanza. Le citate autorità collaborano tra loro, anche ai sensi dell’articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti e si scambiano informazioni.».
2. Dopo l’articolo 190-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 190-bis.2 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402). – 1. Per le violazioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 paragrafi 1 e 4 e 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica:
a) nei confronti delle società ed enti che rivestono il ruolo di cedente, prestatore originario, promotore, SSPE, investitore istituzionale, venditore di una posizione verso la cartolarizzazione di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402, gestore che riceve istruzioni da un investitore istituzionale di cui all’articolo 5, paragrafo, 5 del regolamento (UE) 2017/2402 o verificatore terzo di cui all’articolo 27, comma 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore dell’autore della violazione;
b) nei confronti delle persone fisiche di cui al comma 4 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti del cedente e del promotore per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni il divieto di notificare, ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del citato regolamento.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni dell’articolo 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti del soggetto di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 la sospensione da uno a quattro mesi dell’autorizzazione di cui al medesimo articolo.
4. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
5. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis e di quelli stabiliti nel paragrafo 2 dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2402, può essere applicata nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso cedenti, promotori o SSPE.
7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disposte e irrogate dalla Banca d’Italia, dalla CONSOB, dall’IVASS e dalla COVIP secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza specificate all’articolo 4-septies.2 e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell’IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli, 194-quater, 194-septies e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.».
3. All’articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera c-novies), è inserita la seguente: «c-decies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall’articolo 190-bis.2, comma 1.».
4. All’articolo 194-septies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e-octies), è inserita la seguente: «e-novies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall’articolo 190-bis.2, comma 1.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.