DECRETO LEGISLATIVO 05 novembre 2021, n. 191
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell’articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
Art. 1
Modifiche alla Parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte I, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4-quinquies, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La Consob è l’autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione relativa alle attività di pre-commercializzazione prevista dall’articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 346/2013, e a informare le autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione, come definita dall’articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 346/2013.»;
3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall’Italia svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è l’autorità competente a ricevere da parte dell’autorità competente dello Stato d’origine di tali gestori l’informativa relativa alle attività di pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si effettua o è stata effettuata in Italia, ai sensi dell’articolo 4-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell’articolo 4- bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013.»;
b) all’articolo 4-quinquies.1, comma 4, lettera d), la parola «ESMA» è sostituita dalla seguente: «AESFEM»;
c) all’articolo 4-quinquies.2, comma 4, lettera a), la parola «ESMA» è sostituita dalla seguente: «AESFEM»;
d) dopo l’articolo 4-quinquies.2, è inserito il seguente:
«Art. 4-quinquies.3 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014). – 1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per quanto riguarda la pubblicazione e la gestione sui rispettivi siti internet delle informazioni previste dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.
2. La Consob è l’autorità competente a pubblicare e gestire sul proprio sito internet le informazioni previste dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 e a comunicare all’AESFEM le informazioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, dall’articolo 8, paragrafo 1, dall’articolo 10, paragrafo 2, e dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.».
Art. 2
Modifiche alla Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 41, comma 2, alla lettera a), dopo la parola «OICVM» sono aggiunte le seguenti: «nonché il ritiro della notifica con la quale è stata precedentemente comunicata la commercializzazione di OICVM in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia»;
b) alla rubrica del Capo II-ter, Titolo III, le parole «Commercializzazione di Oicr» sono sostituite dalle seguenti: «Pre-commercializzazione e commercializzazione di Oicr»;
c) all’articolo 42:
1) al comma 1, le parole «determina le modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto riguardo alle attività concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina le strutture per gli investitori che gli OICVM UE devono mettere a disposizione in Italia, previste dall’articolo 92 della direttiva 2009/65/CE e, in particolare: a) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l’esercizio dei diritti e l’accesso alle informazioni previsti dall’articolo 92 della direttiva 2009/65/CE; b) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; c) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui alla lettera a) possono essere svolti da un soggetto terzo o dall’OICVM UE congiuntamente a un soggetto terzo.»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine dell’OICVM, secondo le procedure previste dalla direttiva 2009/65/CE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d’Italia.
4-ter. La Banca d’Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti dello Stato in cui l’OICVM UE ha cessato la commercializzazione: a) possono chiedere, nell’ambito delle proprie competenze, alle società di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare sull’osservanza da parte degli OICVM UE degli obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare nei confronti degli OICVM UE i poteri previsti dall’articolo 7-quinquies; d) possono esercitare gli ulteriori poteri previsti nel presente decreto nei confronti degli OICVM UE.
4-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 4-bis, la Consob e la Banca d’Italia non impongono all’OICVM UE di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.»;
d) dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Pre-commercializzazione di FIA riservati). – 1. La pre-commercializzazione di FIA riservati è la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell’Unione europea, al fine di sondare l’interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non è stata ancora avviata la procedura di notifica prevista dall’articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un’offerta ai sensi dell’articolo 43, comma 1.
2. Le Sgr non possono svolgere in Italia e negli altri Stati dell’Unione europea la pre-commercializzazione nei casi in cui le informazioni fornite ai potenziali investitori:
a) sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare FIA;
b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di bozza che nella versione definitiva;
c) equivalgono alla versione finale degli atti costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta relativi a un FIA non ancora istituito.
3. Se ai potenziali investitori residenti o aventi la sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea sono fornite da parte della Sgr una bozza di prospetto o una bozza di documenti di offerta, esse non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:
a) non costituiscono un’offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA;
b) le informazioni in esse contenute non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche, ragion per cui non dovrebbero generare affidamento.
4. La Sgr assicura che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che, qualora contattati nell’ambito della pre-commercializzazione di un FIA, possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto nell’ambito della commercializzazione prevista dall’articolo 43.
5. La Sgr trasmette alla Consob una comunicazione che contiene:
a) un elenco degli Stati membri, inclusa eventualmente l’Italia, in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione;
b) i periodi di tempo in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione;
c) una breve descrizione dell’attività svolta nel contesto della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate;
d) ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti che sono o sono stati oggetto della pre-commercializzazione.
6. La Consob informa prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui la Sgr svolge o ha svolto la pre-commercializzazione.
7. Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è informata di tale circostanza dall’autorità competente sul GEFIA UE e può chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si svolge o si è svolta sul territorio della Repubblica.
8. La Consob disciplina con regolamento, sentita la Banca d’Italia:
a) i termini e le modalità che la Sgr deve osservare per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 5;
b) le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione da parte di investitori professionali di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione svolta dalla Sgr e ad essa si applica l’articolo 43.
9. I soggetti terzi possono svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di una Sgr. La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono svolgere tali attività. Ad essi si applicano le disposizioni del presente articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr e ai GEFIA UE si applicano anche ai FIA italiani e ai FIA UE che gestiscono i propri patrimoni.»;
e) all’articolo 43:
1) al comma 3:
1.1 alla lettera g), le parole «investitori professionali.» sono sostituite dalle seguenti: «investitori professionali;»;
1.2 dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti: «g-bis) i dettagli necessari, compreso l’indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle autorità competenti dello Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia in cui la Sgr o il GEFIA UE non UE intende commercializzare il FIA; g-ter) informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall’articolo 44.»;
2) al comma 7, ultimo periodo, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni lavorativi»;
3) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Le Sgr che commercializzano quote o azioni di alcuni o di tutti i loro FIA in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia e che intendono cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato dell’Unione europea, inviano una notifica alla Consob con la quale ritirano la precedente notifica di cui al comma 2.
7-ter. La Consob, sentita la Banca d’Italia, stabilisce con regolamento le norme di attuazione della direttiva 2011/61/UE concernenti le condizioni, le procedure e gli obblighi che le Sgr rispettano in caso di ritiro della notifica relativa alla commercializzazione in uno Stato dell’Unione europea.
7-quater. La Consob, verificata la completezza della notifica di cui al comma 7-bis, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, la trasmette all’autorità competente dello Stato dell’UE diverso dall’Italia in cui la Sgr intende cessare la commercializzazione e all’AESFEM. La Consob comunica tempestivamente alla Sgr l’avvenuta trasmissione della notifica.»;
4) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo le procedure previste dalla direttiva 2011/61/UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati.
8-ter. La Banca d’Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti dello Stato in cui il GEFIA UE ha cessato la commercializzazione:
a) possono chiedere, nell’ambito delle proprie competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti;
b) continuano a vigilare sull’osservanza da parte dei GEFIA degli obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto;
c) possono esercitare nei confronti dei GEFIA UE i poteri previsti dall’articolo 7-quinquies;
d) possono esercitare gli ulteriori poteri, anche sanzionatori, previsti nel presente decreto nei confronti dei GEFIA UE.
8-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 8-bis, la Consob e la Banca d’Italia non impongono al GEFIA UE di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.»;
f) all’articolo 44:
1) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, la Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina:
a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1;
b) le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste dall’articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in particolare:
1) definisce i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l’esercizio dei diritti e l’accesso alle informazioni previsti dall’articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE;
2) stabilisce la lingua utilizzata da tali strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al numero 1);
3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo.»;
2) al comma 5 la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, i gestori mettono a disposizione in Italia le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, previste dall’articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE, in conformità alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, che in particolare:
1) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l’esercizio dei diritti e l’accesso alle informazioni previsti dall’articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE;
2) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite;
3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo;».
Art. 3
Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, Parte IV, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 93-bis, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) “regolamento (UE) 2019/1156”: il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014;»;
b) all’articolo 95, comma 1, alla lettera c), dopo la parola «sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall’articolo 42-bis»;
c) all’articolo 98-quater, al comma 1, alla lettera b), dopo la parola «sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall’articolo 42-bis»;
d) all’articolo 101:
1) al comma 1, dopo la parola «vigilati» sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dall’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1156»;
2) al comma 3, dopo la parola «titoli» sono inserite le seguenti: «e dalle quote o azioni di OICR aperti»;
3) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
3.1 alla lettera a), dopo la parola «attuative» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni previste dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156»;
3.2 alla lettera b), dopo la parola «attuazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni previste dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156».
Art. 4
Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, Parte V, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 190:
1) al comma 1, dopo le parole «42, commi 1, 3 e 4;» sono inserite le seguenti: «42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10,», dopo le parole «43, commi 2, 3, 4, 7,» sono inserite le seguenti: «7-bis, 7-ter,» e dopo le parole «44, commi 1, 2, 3» sono inserite le seguenti: «, 4, lettera b)»;
2) al comma 2-bis:
2.1 alla lettera a), dopo le parole «articoli 2,» sono inserite le seguenti: «4-bis,»;
2.2 alla lettera b), dopo le parole «articoli 2,» sono inserite le seguenti: «4-bis,»;
b) all’articolo 191, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Nei confronti degli enti e delle società richiamati dall’articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione dell’articolo 4 del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresì i commi 2 e 3.»;
c) all’articolo 191-ter, al comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell’articolo 101 e alla violazione dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell’ambito di un’offerta di OICR aperti.».
Art. 5
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell’articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, lettera v), le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
b) all’articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole «articolo 100», le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
c) all’articolo 44, comma 8, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole «94-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «95, comma 1, lettera a)»;
d) all’articolo 118, comma 1, le parole «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo» e le parole «100, comma 1, lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto».
Art. 6
Disposizioni finali
1. La Consob e la Banca d’Italia adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.