DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106
Riforma dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
Art. 1
Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4
1. Il titolo della legge 9 gennaio 2004, n. 4, di seguito denominata «legge n. 4 del 2004», è sostituito dal seguente: «Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici».
2. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «persone disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità»;
b) le parole: «lavoratori disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «lavoratori con disabilità»;
c) le parole: «alunni disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «alunni con disabilità»;
d) la parola: «disabili», ovunque ricorra singolarmente, è sostituita dalle seguenti: «persone con disabilità»;
d-bis) le parole: «dipendente disabile», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dipendente con disabilità»;
e) le parole: «associazioni di disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «associazioni di persone con disabilità»;
f) le parole «siti INTERNET», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «siti web e applicazioni mobili».
3. All’articolo 2, comma 1, della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «sistemi informatici» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,»;
b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) “applicazioni mobili”: il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; è escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
a-ter) “sito Web”: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet;
a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;
a-quinquies) “soggetti erogatori”: i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1;
a-sexies) “dati misurati”: i risultati quantificati dell’attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonché informazioni quantitative sul livello di accessibilità;».
4. All’articolo 3 della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «di servizi informatici,» sono inserite le seguenti: «agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014»;
b) al comma 2, le parole da «ai sistemi informatici» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.».
5. Dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Principi generali per l’accessibilità). – 1. I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti:
a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente;
b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata da:
1) facilità e semplicità d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali;
3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso;
4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente.
3. Con le linee-guida adottate ai sensi dell’articolo 11, sono individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilità di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3-ter (Individuazione dell’onere sproporzionato per l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili). – 1. I soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilità previste dalla presente legge sulla base delle linee-guida di cui all’articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, ciò imponga un onere sproporzionato.
2. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità. Non possono costituire, di per sé, un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessità di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee-guida.
3. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee-guida di cui all’articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l’onere sproporzionato.
4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la dichiarazione di accessibilità secondo le modalità di cui all’articolo 3-quater, comma 2, lettera a).
Art. 3-quater (Dichiarazione di accessibilità). – 1. I soggetti erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente legge.
2. La dichiarazione di accessibilità comprende, altresì, i seguenti elementi:
a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o dell’applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato ai sensi dell’articolo 3-ter, con le motivazioni che ne giustificano l’inaccessibilità e l’indicazione di eventuali soluzioni di accessibilità alternative fornite dai soggetti erogatori;
b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità di cui all’articolo 3-bis e alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate dalle linee-guida di cui all’articolo 11, nonché di richiedere le informazioni non accessibili e l’adeguamento dei sistemi;
c) il link alla procedura di cui all’articolo 3-quinquies cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b).
3. Il modello di dichiarazione di accessibilità è definito con le linee-guida di cui all’articolo 11, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea.
4. La dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile ed è pubblicata sul sito web del soggetto erogatore.
5. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile e è resa accessibile nel sito web del soggetto erogatore che ha sviluppato l’applicazione mobile, unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l’applicazione.
Art. 3-quinquies (Procedura di attuazione). – 1. La dichiarazione di accessibilità è verificata dall’Agenzia per l’Italia digitale con riferimento alla conformità al modello di cui all’articolo 3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilità.
2. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis), il difensore civico digitale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente legge e dispone eventuali misure correttive.
3. Il difensore civico digitale decide, altresì, nei casi di cui all’articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione dell’utente, disponendo eventuali misure correttive e informando l’Agenzia per l’Italia digitale.».
6. All’articolo 4 della legge n. 4 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «con il decreto» sono sostituite dalle seguenti «con le linee-guida», dopo le parole: «all’articolo 11» sono inserite le seguenti: «sono necessari», le parole: «costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio» sono soppresse e dopo le parole: «servizi non accessibili» sono inserite le seguenti: «è consentita nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all’articolo 3-ter ed»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «dal decreto di cui all’articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee-guida di cui all’articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3-ter»; al secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di pubblicazione delle linee-guida» e infine, le parole: «dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima data di adozione delle predette linee-guida»;
c) al comma 3, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee-guida».
7. All’articolo 5, comma 2, della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «, accessibili» è inserita la seguente: «anche».
8. All’articolo 7, comma 1, della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, l’alinea è sostituito dal seguente:
«L’Agenzia per l’Italia digitale:»;
b) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità, avvalendosi anche dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione (ISCOM)»;
c) alla lettera c), le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee-guida»;
d) alle lettere d), f), g) e h), le parole: «di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «d’intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e»;
e) alla lettera e) dopo le parole: «strumenti informatici» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,»;
f) alla lettera h) dopo le parole: «dei sistemi informatici,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,» e le parole: «programmi di formazione del personale.» sono sostituite dalle seguenti: «programmi di formazione del personale, in conformità alla legislazione europea vigente;»;
g) dopo la lettera h), è aggiunta, infine, la seguente:
«h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati. Il contenuto delle relazioni è reso pubblico in un formato accessibile.».
9. All’articolo 8, comma 3, della legge n. 4 del 2004 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli relativi alle modalità di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili».
10. All’articolo 9 della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e».
11. L’articolo 11 della legge n. 4 del 2004 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Requisiti tecnici). – 1. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, nonché quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l’accessibilità di siti web e applicazioni mobili, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull’accessibilità, sono stabiliti:
a) i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all’articolo 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell’allegato B al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
c) il modello della dichiarazione di accessibilità di cui all’articolo 3-quater;
d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilità;
e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l’accessibilità di un sito web o applicazione mobile.
2. Le linee-guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al comma 1.».
12. All’articolo 12 della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Il regolamento di cui all’articolo 10 e il decreto di cui all’articolo 11 sono emanati» sono sostituite dalle seguenti: «Le linee-guida di cui all’articolo 11 sono emanate»;
b) il comma 2, è abrogato.
Art. 2
Norme transitorie e abrogazioni
1. Le disposizioni del presente decreto relative ai siti web e alle applicazioni mobili, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 2004, come sostituito dall’articolo 1, comma 10, del presente decreto, limitatamente ai siti web e alle applicazioni mobili, si applicano come segue:
a) ai siti web non pubblicati prima del 23 settembre 2018: a decorrere dal 23 settembre 2019;
b) ai siti web non contemplati dalla lettera a): a decorrere dal 23 settembre 2020;
c) alle applicazioni mobili: a decorrere dal 23 giugno 2021.
2. Gli articoli 6 e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono abrogati. Fino alla pubblicazione delle Linee-guida di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 10 della medesima legge.
3. L’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato e ogni richiamo a tale disposizione si intende riferito all’articolo 3-quinquies della legge n. 4 del 2004, come introdotto dal presente decreto.
4. Il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005, è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione delle linee-guida di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004, come sostituito dall’articolo 1, comma 10, del presente decreto.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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