DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2020, n. 160

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto legislativo detta, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229.

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente:

«c-quater) è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l’esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.»;

b) al comma 3, la parola «extraeuropei» è sostituita dalle seguenti: «di un Paese terzo».

Art. 3

Nautica sociale

1. Dopo l’articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Nautica sociale). – 1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:

a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

b) il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell’apprendimento o della personalità.

2. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l’ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina.».

Art. 4

Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo la parola «ovvero» sono inserite le seguenti: «fino a»;

b) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

«h-bis) unità da diporto a controllo remoto: unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.».

Art. 5

Modifiche all’articolo 15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.»;

c) al comma 5, le parole «licenza di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «licenza di cui al comma 3, lettera a)».

Art. 6

Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un’unità da diporto di propria costruzione, ferma restando l’applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l’unità presenta, in luogo del titolo di proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l’unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.»;

b) al comma 3:

1) le parole «in nome o per conto» sono sostituite dalle seguenti: «in nome e per conto»;

2) le parole «o di un altro Stato individuato» sono sostituite dalle seguenti: «, o di Stati terzi individuati»;

3) dopo le parole «un attestato dell’autorità» è inserita la seguente: «straniera».

Art. 7

Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole «e il certificato di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio».

Art. 8

Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, prima delle parole «la licenza» sono inserite le seguenti: «fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche,».

Art. 9

Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole «sostituisce la licenza di navigazione» sono inserite le seguenti: «anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l’apparato ricetrasmittente di bordo».

Art. 10

Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole «dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile» sono sostituite dalle seguenti: «dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152».

Art. 11

Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. L’articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Natanti da diporto e moto d’acqua). – 1. I natanti da diporto e le moto d’acqua sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all’articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 26.

2. I natanti da diporto, a richiesta dell’interessato, possono essere iscritti nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto.

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:

a) entro sei miglia di distanza dalla costa;

b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dai predetti organismi;

c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all’allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.

5. Le moto d’acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.

6. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d’acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall’autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti.

7. L’utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d’acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all’articolo 2, è obbligato a:

a) essere in possesso di patente nautica;

b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l’unità da diporto è abilitata a trasportare;

c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;

d) dotare l’unità da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.

8. Per l’utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l’obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall’articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l’obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non è in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell’unità da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell’autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d’intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.».

Art. 12

Unità da diporto a controllo remoto

1. Dopo l’articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Unità da diporto a controllo remoto). – 1. I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo.

2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l’armatore delle unità da diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.

3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unità di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall’articolo 39, è in possesso di patente nautica.».

Art. 13

Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, dopo la parola «satellitare» sono inserite le seguenti: «, o con apparato equivalente,»;

b) al comma 11-bis, la parola «conduttore» è sostituita dalla seguente: «comandante».

Art. 14

Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «e da diporto utilizzate a fini commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche utilizzate a fini commerciali, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche»;

b) al comma 1-bis, le parole «da diporto oggetto di contratti di noleggio» sono sostituite dalle seguenti: «e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche,» e dopo la parola «marittima» sono inserite le seguenti: «o della navigazione interna».

Art. 15

Modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera d), dopo le parole «da diporto» sono aggiunte le seguenti: «e moto d’acqua»;

b) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine.

Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.».

Art. 16

Modifiche all’articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l’uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell’azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull’utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita l’anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 dello stesso codice.»;

b) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all’articolo 39, comma 6-bis;»;

c) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive;»;

d) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l’emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe.»;

e) al comma 3, dopo le parole «compagnie di assicurazione» sono inserite le seguenti: «con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati»;

f) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L’annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica è effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell’interno rende disponibili, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del citato articolo 62.»;

g) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l’organizzazione e il funzionamento dell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le libertà degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».

Art. 17

Noleggio di unità da diporto

1. L’articolo 47 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Noleggio di unità da diporto). – 1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l’attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.

3. Il contratto di noleggio o di sub-noleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l’indicazione del numero delle persone da imbarcare.».

Art. 18

Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole «del noleggiatore» sono inserite le seguenti: «o dei noleggiatori a cabina».

Art. 19

Modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 49 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.».

Art. 20

Modifiche all’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, dopo le parole «con il solo requisito del possesso» sono inserite le seguenti: «da almeno tre anni».

Art. 21

Modifiche all’articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. L’articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 49-quinquies (Istruttore professionale di vela). – 1. E’ istruttore professionale di vela colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L’attività dell’istruttore professionale di vela può essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo purché abitualmente e non occasionalmente.

2. L’iscrizione e la permanenza nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela di cui all’articolo 49-sexies è condizione per l’esercizio della professione e per l’uso del titolo.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la professione di istruttore di vela in mancanza di detta iscrizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.

3. Gli istruttori professionali di vela sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L’esercizio della professione di istruttore professionale di vela in violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento, di cui al comma 10, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

5. In caso di esercizio dell’attività di istruttore professionale di vela in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 10 o di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 49-sexies, comma 2, è adottato un provvedimento disciplinare motivato di avvertimento o di censura o di sospensione da un minimo di due mesi a un massimo di dodici mesi o di radiazione, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 10.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività di istruttore professionale di vela è irrogata, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

a) carenza della copertura assicurativa di cui all’articolo 49-sexies, comma 2, lettera e);

b) emissione del decreto di fermo di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale e dell’ordinanza di custodia cautelare di cui all’articolo 285 del codice di procedura penale;

c) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 8, lettera b);

d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all’articolo 219 del codice penale;

e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall’articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

f) esercizio dell’azione penale per ipotesi di reato inerenti o connessi alla professione.

7. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere effetto al venir meno delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 6. La sospensione disposta ai sensi della lettera f) del comma 6 cessa di aver effetto a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta in qualsiasi grado di giudizio.

8. La sanzione disciplinare della radiazione dall’elenco di cui all’articolo 49-sexies dell’istruttore professionale di vela è disposta nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti morali di cui all’articolo 49-sexies, comma 2, lettera c);

b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall’articolo 222, comma 2, del codice penale;

c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ai sensi dell’articolo 216 del codice penale.

9. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di esercizio della professione di istruttore professionale di vela sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto competente per territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono annotate nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della difesa, dell’istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie in conformità alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 49-sexies nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:

a) individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche – European Qualification Framework (EQF) dell’Unione europea, dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana, validi per l’accesso alla professione di istruttore di vela;

b) disciplina dell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, ivi compresi la struttura, l’organizzazione, la tenuta, l’aggiornamento, l’accesso e la vigilanza, le informazioni da pubblicare, i tempi e le modalità di diffusione dell’elenco, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e, in particolare, delle linee guida di cui all’articolo 71 del medesimo codice, nonché nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e del rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679;

c) modalità di comunicazione degli estremi della polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela e di ogni sua variazione agli allievi e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la registrazione nell’elenco nazionale;

d) modalità di riconoscimento della qualifica di esperto velista, rilasciata in data antecedente all’entrata in vigore del decreto, ai fini dell’iscrizione nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela;

e) condizioni e modalità per il rilascio, in fase di acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche professionali di cui alla lettera a), del certificato di idoneità psichica e fisica da parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;

f) procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di impugnazione in via amministrativa e di esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell’attività amministrativa;

g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte degli interessati dei dati personali trascritti nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.».

Art. 22

Modifiche all’articolo 49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. L’articolo 49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 49-sexies (Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela). – 1. E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.

2. Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) hanno un’età minima di diciotto anni;

b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

c) salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per esercizio abusivo della professione, o per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, o per delitti che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre anni, non hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni;

d) sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale che abilita all’insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela ai sensi dell’articolo 49-quinquies, comma 10, lettera a);

e) hanno stipulato la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione;

f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l’interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l’insegnamento sia impartito esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese o nella loro lingua madre;

g) certificato di idoneità psichica e fisica di cui all’articolo 49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero rilasciato da un’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea in cui il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), non sono richiesti nei confronti di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del brevetto o della qualifica professionale conseguiti in altri Stati membri dell’Unione europea, ovvero conformemente all’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, se il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi.

4. L’iscrizione nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è subordinata al pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese di gestione dell’elenco nazionale degli istruttori di vela e della vigilanza sull’esercizio della professione di istruttore di vela.

5. L’iscrizione nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela ha efficacia per cinque anni. Su richiesta dell’interessato, l’iscrizione è rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti di cui al comma 2 e previo pagamento del diritto di cui al comma 4. Il rinnovo dell’iscrizione può essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall’iscrizione o dal rinnovo precedente.

6. L’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici, della Marina militare, della Lega navale italiana e della Federazione italiana vela ed è aggiornato semestralmente.».

Art. 23

Modifiche all’articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. L’articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 49-septies (Scuole nautiche). – 1. Le scuole per l’educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L’attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell’impresa o del consorzio di imprese.

2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali è ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Le province, le città metropolitane e le province autonome dispongono l’esecuzione di idonei controlli sull’esercizio dell’attività delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l’irregolare esercizio dell’attività.

3. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio di una scuola nautica è presentata, per il tramite dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall’articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. La SCIA per l’esercizio di una scuola nautica può essere presentata da soggetti che:

a) hanno compiuto gli anni ventuno;

b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l’interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);

d) dispongono di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria.

5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacità patrimoniale o della polizza fideiussoria, che è richiesta alla persona giuridica.

6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l’esercizio di una scuola nautica non può essere presentata dai soggetti che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.

7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante.

8. A ciascuna sede della scuola nautica è preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacità patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico è un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o città metropolitana o provincia autonoma.

9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il tramite dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l’esercizio di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attività di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell’istruzione.

10. Le scuole nautiche svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più delle categorie previste dall’articolo 39, comma 6 del presente codice, possiedono un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la disponibilità giuridica di almeno un’unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unità da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

11. Per l’effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o più insegnanti di teoria e, per l’effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l’esercizio dell’attività di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico è indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed è comprovato il possesso dei requisiti prescritti.

12. Possono svolgere l’attività di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L’attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall’istruttore professionale di vela di cui all’articolo 49-quinquies del presente codice. Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall’articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

13. Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.

L’attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall’istruttore professionale di vela di cui all’articolo 49-quinquies del presente codice.

14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti:

a) hanno un’età non inferiore ad anni ventuno;

b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;

d) se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;

e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l’interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).

15. Le scuole nautiche possono richiedere all’autorità marittima o all’ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attività o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell’articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione dall’esercizio dell’attività di scuola nautica.

17. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell’articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

18. In caso di esercizio dell’attività di scuola nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21, è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall’esercizio dell’attività, o di interdizione dall’esercizio dell’attività nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 21.

19. La sanzione disciplinare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività di scuola nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica.

20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla città metropolitana o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:

a) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;

b) modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di una scuola nautica;

c) requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità patrimoniale;

d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti;

e) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;

f) modalità di svolgimento dell’attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;

g) requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15;

h) disciplina dell’attività pubblicitaria;

i) tariffario minimo;

l) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall’esercizio dell’attività di scuola nautica.».

Art. 24

Modifiche all’articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. L’articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 49-octies (Centri di istruzione per la nautica). – 1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull’esercizio dell’attività e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l’irregolare esercizio dell’attività. Qualora, all’esito delle attività di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorità interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorità effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica è presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell’ente o dell’associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di  istruzione per la nautica, nonché delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività.

5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica può essere presentata da soggetti che:

a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;

b) hanno compiuto gli anni ventuno;

c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l’interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);

e) soddisfano i requisiti morali di cui all’articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.

6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonché a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attività, è preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.

7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l’elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attività di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonché ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui è intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali.

8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più categorie previste dall’articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilità giuridica di almeno un’unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.

9. Per l’effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o più insegnanti di teoria e, per l’effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonché le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti.

10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell’articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione dall’esercizio dell’attività di centro di istruzione per la nautica.

11. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell’articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

12. In caso di esercizio dell’attività di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall’esercizio dell’attività o di interdizione dall’esercizio dell’attività di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 15.

13. La sanzione disciplinare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività di centro di istruzione per la nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all’articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell’articolazione o dell’affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica.

14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:

a) modalità per il riconoscimento e per l’esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;

b) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;

c) modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale;

d) requisiti di idoneità;

e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti;

f) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;

g) modalità di svolgimento dell’attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;

h) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall’esercizio dell’attività di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.».

Art. 25

Modifiche all’articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «alle unità» sono sostituite dalle seguenti: «a natanti e a imbarcazioni»;

b) al comma 4, dopo le parole «la sua delimitazione» sono aggiunte le seguenti: «a terra» e le parole «una banchina d’accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell’acqua. In alternativa è possibile l’utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra,» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi idonei allo specifico attracco».

Art. 26

Modifiche all’articolo 52 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 52 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, comma 7, dopo le parole «progetti formativi con» sono aggiunte le seguenti: «il Ministero della difesa, la Marina militare,».

Art. 27

Modifiche all’articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vendita e somministrazione di cibi e bevande – Commercio al dettaglio – Inquinamento acustico»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione è disciplinata in maniera più restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso.».

Art. 28

Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 del medesimo codice, l’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.

3-ter. L’archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

3-quater. L’archivio di cui al comma 3-bis è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L’archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l’archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.

3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita l’organizzazione e il funzionamento dell’archivio di cui al comma 3-bis, l’accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari.

3-sexies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 29

Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola «annualmente» è soppressa;

b) dopo la parola «trasporti», sono inserite le seguenti: «, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità».

Art. 30

Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229

1. All’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è abrogata;

b) alla lettera h), dopo le parole «in solitario,», sono inserite le seguenti: «anche nel caso di navigazione limitata all’area di ricerca e soccorso nazionale se in presenza di strumenti elettronici per la localizzazione,», la parola «rilasciati» è sostituita dalla seguente: «rilasciate» e dopo le parole «n. 171» sono inserite le seguenti: «, nonché gli apparati di comunicazione»;

c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti, prevedendo misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l’attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2011»;

d) alla lettera l), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e quelle per tutelare i diritti fondamentali degli interessati secondo le previsioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies del medesimo codice»;

e) la lettera o) è abrogata;

f) alla lettera s), la parola «conduttore» è sostituita dalla seguente: «locatario»;

g) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti:

«bb-bis) disciplina della navigazione e dell’utilizzo delle unità da diporto a controllo remoto, delle responsabilità connesse e del regime assicurativo;

bb-ter) disciplina relativa all’annotazione sul ruolino di equipaggio, secondo criteri di semplificazione delle procedure e alla luce delle modalità di comunicazione telematica, anche con riguardo alle unità in acque estere.».

Art. 31

Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5

1. All’articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alle unità da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall’articolo 18, è prevista, per tali unità da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.».

Art. 32

Modifiche all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All’articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il piano regolatore di sistema portuale e il piano regolatore portuale individuano le strutture demaniali da destinarsi, nell’ambito di tali approdi, a ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.».

Art. 33

Disposizioni transitorie

1. Con i regolamenti previsti dagli articoli 49-septies, comma 21, e 49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono stabiliti i regimi transitori e derogatori di adeguamento ai nuovi requisiti delle scuole nautiche, dei consorzi tra scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica rispettivamente autorizzati o assentiti, ovvero riconosciuti in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in contrasto e per quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente applicabili di cui al medesimo articolo, permangono efficaci le leggi regionali e i regolamenti provinciali di disciplina dell’attività di scuola nautica e le altre disposizioni pertinenti vigenti.

3. Fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in contrasto e per quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente applicabili di cui al medesimo articolo, continua ad applicarsi la disciplina dei centri di istruzione per la nautica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009.

4. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno assunto la denominazione di centro di istruzione per la nautica in base alla disciplina previgente, sono riconosciuti ai sensi dell’articolo 49-octies, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

5. Fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 49-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le attività di insegnamento teorico e di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela di cui agli articoli 49-septies, commi 12 e 13 e 49-octies, comma 9, di cui al medesimo decreto legislativo n. 171 del 2005, nonché le funzioni di esaminatore per il conseguimento o l’estensione delle patenti nautiche che abilitano alla navigazione a vela di cui all’articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono svolte da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, anche non appartenenti ai predetti enti.

6. Fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 49-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i bandi di selezione per esperti velisti emanati dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana sono aperti anche a soggetti non appartenenti ai predetti enti.

7. Le disposizioni di cui all’articolo 20 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 34

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.