DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 233

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine

Art. 1

Modifiche alla Parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera m-octies) è inserita la seguente:

«m-octies.1) “fondo di investimento europeo a lungo termine” (ELTIF): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;»;

b) alla lettera q-bis) le parole: «e il gestore di EuSEF» sono sostituite dalle seguenti: «, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF».

2. All’articolo 4-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «sentita la Consob» sono inserite le seguenti: «per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35 e 35-ter».

3. Dopo l’articolo 4-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-quinquies.1 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)). – 1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760.

2. La Banca d’Italia è l’autorità competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell’ELTIF in conformità all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 2015/760. Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da parte di un gestore, l’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, sui profili indicati dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2015/760. La Banca d’Italia provvede a iscrivere i gestori autorizzati in una sezione distinta degli albi di cui agli articoli 35 e 35-ter. Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-ter, commi 2 e 3.

3. La Banca d’Italia autorizza la proroga prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760.

4. La Consob è l’autorità competente a:

a) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l’ELTIF la notifica prevista dall’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760, per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell’ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;

b) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l’ELTIF la notifica prevista dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/760 per la commercializzazione in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia delle quote o delle azioni dell’ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;

c) ricevere dall’autorità dello Stato membro di origine del gestore dell’ELTIF la notifica prevista dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/760 per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell’ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;

d) adempiere agli obblighi informativi verso l’ESMA previsti dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2015/760;

e) ricevere il prospetto, e le relative modifiche, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760 con le modalità e nei termini stabiliti con proprio regolamento.

5. Alle procedure per la notifica di cui al comma 4, lettere a), b) e c), si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 43 e le relative disposizioni attuative; non è richiesta l’intesa della Banca d’Italia prevista nei commi 4 e 5 di tale articolo, né l’acquisizione del parere di tale Autorità ai sensi dei commi 6 e 8 del medesimo articolo.

6. La Consob individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto rispetto a quelle previste nell’articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/760, al fine di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata sull’investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi.

7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonché del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d’Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell’articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto in materia di gestione collettiva del risparmio, nonché dei poteri previsti dal regolamento (UE) n. 2015/760.».

Art. 2

Modifiche alla Parte V, Titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 188, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «”fondo europeo per l’imprenditoria sociale”;» sono inserite le seguenti: «”ELTIF” o “fondo di investimento europeo a lungo termine”;», e le parole: «e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF)» sono sostituite dalle seguenti: «n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF) e n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.».

2. All’articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, lettera b-bis), dopo le parole: «della Commissione» sono inserite le seguenti: «, del regolamento (UE) n. 2015/760,»;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis) e b-ter), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.».

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.