DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2020, n. 122
Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136
1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole «più lavoratori» sono soppresse le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresì alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l’agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.»;
3) al comma 3, le parole «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;
4) al comma 5, le parole: «articoli 3, 4, 5», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 5»;
b) all’articolo 2, comma 1:
1) alla lettera d), dopo le parole «in Italia» è aggiunto il seguente periodo: «. Il lavoratore è altresì considerato distaccato nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2-bis e anche quando dipende da un’agenzia di somministrazione con sede in Italia»;
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) «condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con esclusione dei contratti aziendali, relative alle materie di cui all’articolo 4.»;
c) all’articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di cui all’articolo 2, lettera e), per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;
d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;
e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l’alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;
i) indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso un’altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in Italia o all’estero.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennità sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell’impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennità riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l’intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.»;
3) al comma 2, le parole «delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato» sono sostituite dalle seguenti: «dei congedi annuali retribuiti e di retribuzione, comprese le maggiorazioni»;
d) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Distacco di lunga durata). – 1. Se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all’articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti:
a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;
b) le clausole di non concorrenza;
c) la previdenza integrativa di categoria.
2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte del prestatore di servizi il periodo di cui al comma 1 è esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le modalità secondo cui effettuare la notifica sono stabilite con il medesimo decreto di cui all’articolo 10, comma 2.
3. In caso di sostituzione di uno o più lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco, ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, è determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori. L’identità delle mansioni svolte nel medesimo luogo è valutata tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.»;
e) all’articolo 7:
1) al comma 1, lettera b), le parole «alle tariffe minime salariali e ai loro» sono sostituite dalle seguenti: «alla retribuzione e ai suoi»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora dalle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si rilevi quali condizioni di lavoro e occupazione siano applicabili alla fattispecie di distacco, l’autorità competente ne tiene conto ai fini della determinazione proporzionale delle sanzioni.»;
f) all’articolo 8:
1) al comma 3, dopo le parole «in Italia» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le imprese di cui all’articolo 1, comma 2-bis, stabilite in Italia,»;
2) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Qualora l’Ispettorato nazionale del lavoro non sia in possesso delle informazioni richieste dall’autorità dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato sollecita le autorità o gli organismi che le detengono. In caso di omissioni o ritardi persistenti a rendere le informazioni necessarie da parte dell’autorità competente dello Stato membro dal quale il lavoratore è distaccato, l’Ispettorato nazionale del lavoro informa tempestivamente la Commissione europea.»;
g) all’articolo 10, comma 1, lettera i), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, i dati identificativi dell’impresa utilizzatrice che invia lavoratori in Italia.»;
h) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Obblighi informativi). – 1. L’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati lavoratori ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, è tenuta a informare l’agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ai lavoratori distaccati. Per l’intera durata della prestazione di servizi e fino a due anni dalla sua cessazione l’impresa utilizzatrice è tenuta a conservare copia dell’informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione per l’esibizione agli organi di vigilanza.
2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, l’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia informa senza ritardo l’agenzia di somministrazione dell’invio del lavoratore presso altra impresa.
3. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, l’impresa utilizzatrice, prima dell’invio dei lavoratori in Italia, ha l’obbligo di comunicare, per iscritto, all’agenzia di somministrazione tenuta alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, le informazioni di cui alle lettere b), c), d) e f) del medesimo comma 1. L’impresa utilizzatrice è tenuta a consegnare all’impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in Italia copia dell’informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione ai fini dell’esibizione agli organi di vigilanza.»;
i) all’articolo 12:
1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 10-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro.
3-ter. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato.».
2) al comma 4, le parole «e 2» sono sostituite dalle seguenti: «, 2 e 3-ter».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada.
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