DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 60
Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29
1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui al comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo.
Si avvalgono, ai fini dell’espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
2. Dopo il comma 3, dell’articolo 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Ai fini dell’espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, nell’ambito dell’esercizio dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli uffici dell’Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza è consentito l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui all’articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell’articolo 31 con le modalità di cui all’articolo 32 del medesimo decreto legislativo.
3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 3-bis siano nella disponibilità dei soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, diversi da quelli previsti dall’articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, l’Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza; a tal fine l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione, nonché dei livelli dei servizi.
3-quater. L’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3-bis è altresì consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95.».
3. La convenzione di cui al comma 3-ter dell’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, è stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
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