DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 61
Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113
1. Al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 5 è abrogato;
b) all’articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
«a) stabilimento, l’unità produttiva o la nave;
b) impresa di dimensioni comunitarie, un’impresa che impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri ovvero un’impresa marittima che impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su navi battenti bandiere comunitarie e che impiega almeno 150 lavoratori marittimi su almeno due navi battenti bandiera comunitaria;»;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, un gruppo di imprese, anche marittime, che soddisfa le condizioni seguenti:
1) il gruppo impiega almeno 1000 lavoratori negli Stati membri o impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su navi battenti bandiere comunitarie;
2) almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi;
3) almeno un’impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un’altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro ovvero, nel caso di imprese marittime, almeno un’impresa marittima del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori marittimi su navi battenti una bandiera comunitaria e almeno un’altra impresa marittima del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori su navi battenti un’altra bandiera comunitaria;»;
c) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In caso di lavoratori marittimi resta fermo quanto previsto dall’articolo 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Un membro della delegazione speciale di negoziazione o del Cae, o il suo supplente, che siano componenti dell’equipaggio di una nave marittima, sono autorizzati a partecipare a una riunione della delegazione speciale di negoziazione o del Cae o a qualsiasi altra riunione tenuta nell’ambito delle procedure per l’informazione e la consultazione, se, quando la riunione ha luogo, tali membri o i rispettivi supplenti non sono in mare né si trovano in un porto di un Paese diverso da quello in cui ha sede la società di navigazione.
Ove possibile, le riunioni sono fissate in modo da facilitare la partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che sono componenti dell’equipaggio di navi marittime. Nel caso in cui un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un Cae o il suo supplente, che siano componenti dell’equipaggio di una nave marittima, non siano in grado di presenziare a una riunione, si considera l’eventualità di fare ricorso, ove possibile, alle nuove tecnologie d’informazione e di comunicazione.».
Art. 2
Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223
1. All’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri dell’equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a membri dell’equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge italiana, nonché alla competente autorità dello Stato estero qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell’equipaggio di una nave marittima battente bandiera diversa da quella italiana.».
Art. 3
Modifiche al codice della navigazione
1. Dopo l’articolo 347 del codice della navigazione è inserito il seguente:
«Art. 347-bis (Mantenimento dei diritti del personale marittimo in caso di trasferimento d’azienda). – Ferme restando le norme del presente codice e delle leggi speciali, le disposizioni in materia di trasferimento di azienda di cui all’articolo 2112, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile si applicano anche in caso di trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di parte di un’impresa o di uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2112, quinto comma, del codice civile, a condizione che il cessionario si trovi ovvero che l’impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell’ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano qualora l’oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime.».
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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