DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2017, n. 118

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare

Art. 1

Oggetto

1. Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016.

Art. 2

Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116

1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo il capoverso: «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;», è inserito il seguente: «Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017;».

Art. 3

Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116

1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 3-quater, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;

b) dopo il capoverso 3-quinquies è aggiunto il seguente:

«3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4.».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.