DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2017, n. 118
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare
Art. 1
Oggetto
1. Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016.
Art. 2
Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116
1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo il capoverso: «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;», è inserito il seguente: «Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017;».
Art. 3
Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116
1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 3-quater, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
b) dopo il capoverso 3-quinquies è aggiunto il seguente:
«3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4.».
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 01 febbraio 2022, n. 124 - Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, recante: « Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei…
- DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 172 - Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di…
- IVASS - Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 - Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV,…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 31 dicembre 2021, n. 123 - Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui alle…
- DECRETO LEGISLATIVO 07 agosto 2019, n. 96 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi…
- DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…