DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2018, n. 88
Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea.»;
b) all’articolo 14, comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto e fatta salva l’ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l’iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 5.»;
c) all’articolo 19, comma 2, lettera g), dopo le parole: «comparabilità dei costi;» sono inserite le seguenti: «garantisce che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative:
1) alle condizioni che disciplinano l’acquisizione di diritti pensionistici complementari e alle conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
2) al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta;
3) alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso;
garantisce, altresì, che gli iscritti di cui all’articolo 14, comma 2, lettera c-bis), nonché gli eredi e beneficiari di cui all’articolo 14, comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso;».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli uffici interessati provvedono all’attuazione del presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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