DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2019, n. 70
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato
Art. 1
1. L’articolo 2 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Il Consiglio di giustizia amministrativa è presieduto da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Al Consiglio sono destinati altri due presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, di cui uno, con funzioni di presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa, preposto alla Sezione consultiva e l’altro assegnato alla Sezione giurisdizionale. Il Presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa sostituisce il Presidente nello svolgimento dei compiti organizzativi e di gestione dell’ufficio a lui spettanti in caso di sua assenza, impedimento o delega; ove delegato, lo sostituisce altresì nella presidenza di una o più adunanze o udienze delle Sezioni riunite o della Sezione giurisdizionale.
2. Al Consiglio di giustizia amministrativa sono, altresì, assegnati sei magistrati appartenenti al Consiglio di Stato.
3. In relazione all’assegnazione di sede e al collocamento fuori ruolo dei magistrati di cui ai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell’articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
4. Il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, all’inizio di ciascun anno, assegna quattro consiglieri di Stato alla Sezione giurisdizionale e due alla Sezione consultiva. Ove manchi in una Sezione per un’udienza o adunanza il numero di consiglieri o di componenti necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa provvede ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
5. Su richiesta del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, il presidente del Consiglio di Stato, qualora ne riscontri l’esigenza in esito a una valutazione comparativa delle esigenze del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa, può disporre l’applicazione presso quest’ultimo, per non oltre un anno rinnovabile una volta, di un ulteriore consigliere di Stato, che è collocato fuori ruolo ai sensi del comma 3 per la durata dell’applicazione e senza ricopertura del posto lasciato libero al Consiglio di Stato.».
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