DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2019, n. 165

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari

Art. 1

Modifiche alla Parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: «, per gli intermediari assicurativi ivi indicati» sono soppresse;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In conformità alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d’indagine di cui alla Parte II.»;

d) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono consulenza sui prodotti d’investimento assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005;»;

e) al comma 5, le parole «stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalità di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui al comma 2, lettera c) e all’articolo 4-decies» sono sostituite dalle seguenti: «individuando altresì, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati».

2. All’articolo 4-septies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «o in caso di mancata notifica alla Consob del documento concernente le informazioni chiave o delle versioni riviste dello stesso ai sensi dell’articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative,» sono soppresse;

3. L’articolo 4-decies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

4. All’articolo 4-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera l), punto ii), numero 3), le parole «entro il 31 dicembre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale»;

b) al comma 1, lettera l), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«L’avvenuta perdita dei requisiti previsti per l’esenzione di cui alla presente lettera deve essere comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad esercitare le attività indicate sub i) e ii) purché, entro sei mesi dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal presente decreto;».

Art. 2

Modifiche alla Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «con regolamento congiunto» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente».

2. All’articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche non autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti degli Stati membri di origine, i poteri di cui all’articolo 6, commi 2, 2-bis e 2-quater; all’articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all’articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all’articolo 7, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 3; all’articolo 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d’Italia previsti dal medesimo articolo. I poteri previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2, non si applicano ai depositi strutturati.».

3. All’articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

«2-quater. L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari esercita i poteri di cui all’articolo 31, comma 4, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, iscritti nella sezione e) del registro unico degli intermediari assicurativi previsto dall’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.

2-quinquies. L’IVASS, l’Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all’articolo 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.».

4. All’articolo 30, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «emessi da banche» sono soppresse.

5. All’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per l’offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.

2. L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d’investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d’investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede.»;

b) al comma 3 le parole «soggetto abilitato» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto»;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d’investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE sulle attività esercitate dagli stessi per loro conto.».

6. All’articolo 31-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «La Consob» sono inserite le seguenti: «, le altre autorità di cui all’articolo 4, comma 1».

7. All’articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari)»;

b) al comma 2 le parole «nell’articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 30 e 30-bis».

8. All’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonché i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all’articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui all’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall’articolo 196, comma 2.».

9. Il Capo III-quater del Titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Titolo III-bis

Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali

Capo I

Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali».

10. All’articolo 50-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

«e-bis) stipula di un’assicurazione di responsabilità professionale che garantisca un’adeguata protezione alla clientela, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.».

Art. 3

Modifiche alla Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”: un sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese in conformità all’articolo 69;».

2. All’articolo 66-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «delle comunicazioni previste dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell’esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La Consob può esercitare i poteri di cui al comma 1 anche nei confronti degli internalizzatori sistematici.»;

c) il comma 6 è abrogato.

3. All’articolo 67-ter, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «28 e 29-ter» sono aggiunte le seguenti: «, nonché agli operatori del paese non UE che accedono alla sede di negoziazione che ha ottenuto l’autorizzazione o il nulla-osta ai sensi degli articoli 26, comma 6, 29, comma 3, o 70, comma 2.».

4. All’articolo 68-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o quote di emissione o loro prodotti derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscono all’autorità competente della sede di negoziazione in cui sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse o all’autorità competente centrale nel caso in cui gli strumenti menzionati siano scambiati in più di una giurisdizione, i dati disaggregati delle loro posizioni assunte in derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse negoziati in una sede di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti, distinguendo fra le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e le altre posizioni.».

5. Nella rubrica della Sezione VI del Capo II del Titolo I-bis della Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola «PMI» è sostituita dalle seguenti: «piccole e medie imprese».

6. Nella rubrica e nei commi 1, 2, lettera a), 3, 4 e 5 dell’articolo 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola «PMI» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «piccole e medie imprese».

7. All’articolo 90-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei commi 2 e 3 le parole «Le società di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori dei mercati»; e nei commi 2, lettera b) e 4, ovunque ricorrano, le parole «società di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «gestori».

Art. 4

Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 100-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese,» sono inserite le seguenti: «come definite dall’articolo 61, comma 1, lettera h),».

2. All’articolo 120, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 6» e le parole «articolo 14, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 7».

3. All’articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 6» e le parole «articolo 14, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 7».

4. All’articolo 122, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 6» e le parole: «articolo 14, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 7».

Art. 5

Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 188, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «PMI», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «piccole e medie imprese».

2. All’articolo 189, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «64-bis, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «64-bis, commi 7 e 9».

3. All’articolo 190, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall’articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

4. All’articolo 190.3, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) ai gestori dei mercati regolamentati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 90-quinquies, commi 2 e 3;».

5. All’articolo 193-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole «ai sensi dell’articolo» sono inserite le seguenti: «4-sexies, comma 5, nonché delle misure adottate ai sensi dell’articolo»;

b) il comma 2 è abrogato.

6. All’articolo 194-septies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative,» sono soppresse e dopo le parole «ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell’articolo 4-sexies, comma 5, e».

Art. 6

Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129

1. La rubrica dell’articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2014, n. 166».

2. All’articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole «6, commi 1, lettera c-bis);» sono sostituite dalle seguenti: «6, commi 1, lettere b) e c-bis);».

3. All’articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle more dell’adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264, si applica quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis.».

4. All’articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166:

a) la definizione di “derivati” contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera u) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 2-ter) lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) la definizione di “strumenti finanziari” contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera v) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purché diversi dai derivati e con esclusione degli strumenti finanziari previsti dall’Allegato I, Sezione C, numero (11) del medesimo decreto.».

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. All’articolo 121-quater, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole «Fatta salva la competenza della Consob di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatte salve le competenze previste dall’articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle misure regolamentari emanate dalla Consob in conformità con il disposto dell’articolo 4-sexies, comma 5, ai fini dell’esercizio delle competenze di vigilanza attribuite dal comma 2 del medesimo articolo. La Consob, ferma restando l’applicazione dell’art. 193-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adotta le predette misure regolamentari, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) e dell’articolo 5, comma 6, del presente decreto, secondo principi di proporzionalità e semplificazione, anche prevedendo modalità elettroniche di acquisizione della documentazione necessaria per l’assolvimento delle proprie funzioni di vigilanza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di garantire l’esercizio delle richiamate funzioni di vigilanza, nel suddetto periodo di centottanta giorni continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 4-sexies, comma 5.

2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, n. 9, della direttiva 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016, fino al 3 gennaio 2021, le autorità di vigilanza, individuate secondo il riparto di competenze previsto dall’articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attuano le misure di competenza per la concessione della deroga di cui all’articolo 95, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, in conformità di entrambi i seguenti criteri:

a) l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le tecniche di attenuazione dei rischi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento non si applicano ai contratti derivati su prodotti energetici C6 stipulati da controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o da controparti non finanziarie autorizzate per la prima volta come imprese di investimento a decorrere dal 3 gennaio 2018;

b) tali contratti derivati su prodotti energetici C6 non sono considerati contratti derivati OTC ai fini della soglia di compensazione stabilita all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012.

3. I contratti derivati su prodotti energetici C6 che beneficiano del regime transitorio previsto al comma 2 sono soggetti a tutti gli altri requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.