DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2013, n. 51
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale
Art. 1
Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61
1. Il presente decreto legislativo introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2012 il secondo periodo è soppresso.
3. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Nelle more dell’applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l’eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’approvazione definitiva con apposito decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono adottate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Dalle eventuali rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.».
4. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto infine il seguente comma:
«1-bis. Per l’attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all’inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale.».
5. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell’ambito del patto territoriale di cui all’articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è inserito il seguente:
«2-bis. Il comma 22 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.».
7. Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è sostituito dal seguente:
«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono altresì determinate, nell’ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l’erogazione del Fondo alle regioni. Nelle more dell’intesa l’erogazione delle risorse è effettuata in favore della Regione. Nell’ambito dell’intesa di cui al primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze, sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica.».
Art. 2
Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale
1. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio della gestione commissariale, di cui all’articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell’Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli effetti dell’attività processuale già svolta dall’Avvocatura dello Stato.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 maggio 2013, n. 112.